Corte di giustizia, Sentenza C-347/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017. — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) contro Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 101 e 102 TFUE – Direttiva 2009/72/CE – Articoli 9, 10, 13 e 14 – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 3 – Regolamento (UE) n. 1227/2011 – Articolo 2, punto 3 – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 1, paragrafo 3 – Certificazione e designazione di un gestore di sistemi di trasmissione indipendente – Limitazione del numero dei titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica sul territorio nazionale. — Causa C-347/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibili le questioni relative all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 perché in Bulgaria era stato scelto il modello del gestore di sistemi di trasmissione indipendente, soggetto a un diverso regime. Ha inoltre affermato che la normativa UE citata non impedisce, in quel contesto, una disciplina nazionale che riservi a un solo operatore la licenza di trasmissione sul territorio. Infine, ha considerato irricevibile la questione sulla restrizione della concorrenza, poiché il giudice del rinvio non aveva fornito elementi sufficienti per valutarla.
Licenza unica per la trasmissione di energia elettrica e compatibilità con la disciplina UE sulla separazione dei gestori di trasmissione e sulla concorrenza
La questione giuridica
Se, nel contesto bulgaro di un gestore di sistemi di trasmissione indipendente, l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2009/72 consenta determinate situazioni di controllo e nomina tra il gestore di trasmissione e le società di generazione/fornitura; se la direttiva 2009/72, il regolamento n. 714/2009, il regolamento n. 1227/2011 e il regolamento 2015/1222 ostino a una normativa nazionale che limiti a uno il numero di licenze di trasmissione per territorio; e se tale limitazione integri una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, letti con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro ha scelto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/72, il modello del gestore di sistemi di trasmissione indipendente, la certificazione e la designazione del gestore sono disciplinate dai requisiti specifici del capo V della direttiva e non dalle regole di separazione proprietaria di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Inoltre, le disposizioni richiamate della direttiva 2009/72 e dei regolamenti n. 714/2009, n. 1227/2011 e 2015/1222 non ostano, in circostanze come quelle del caso di specie, a una normativa nazionale che limiti a una sola la licenza di trasmissione di energia elettrica per un determinato territorio; la sesta questione sulla concorrenza è irricevibile per difetto di elementi fattuali e giuridici sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 101, 102, 106 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articoli 9, 10, 13, 14 e 47, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE
- Regolamento (CE) n. 714/2009
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009
- Regolamento (UE) n. 1227/2011
- Articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011
- Regolamento (UE) 2015/1222
- Articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222
Licenza unica per la trasmissione di energia elettrica e disciplina UE sul gestore indipendente
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Administrativen sad Sofia-grad nell’ambito di una controversia tra BEB e la KEVR, relativa al diniego di una licenza per la trasmissione di energia elettrica, il coordinamento del gruppo di bilanciamento e la qualifica di gestore di sistemi di trasmissione indipendente. La Corte chiarisce l’interazione tra il modello del gestore indipendente previsto dalla direttiva 2009/72 e la normativa bulgara che limita a una sola la licenza di trasmissione sul territorio nazionale.
Fatti e procedimento principale
BEB aveva chiesto una licenza per trasmissione di energia elettrica e per l’attività di gestore di sistemi di trasmissione indipendente. Dopo un primo rigetto implicito e un annullamento per difetto di motivazione, la KEVR ha nuovamente respinto la domanda, rilevando che in Bulgaria una sola licenza poteva essere rilasciata per la trasmissione e che solo il titolare di tale licenza poteva essere certificato e designato come gestore di sistemi di trasmissione indipendente.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2009/72, soprattutto gli articoli 9, 10, 13, 14 e 47, paragrafo 3;
- il regolamento (CE) n. 714/2009, articolo 3;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011, articolo 2, punto 3, e considerando 3;
- il regolamento (UE) 2015/1222, articolo 1, paragrafo 3;
- gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2009/72 consentisse determinate situazioni di controllo e di nomina in capo alla stessa persona tra gestore indipendente e società di generazione/fornitura;
- se la normativa UE citata permettesse agli Stati membri di limitare il numero di licenze di trasmissione;
- se la regola nazionale della licenza unica costituisse un conflitto di interessi ai sensi del considerando 12 della direttiva;
- se tale regola restringesse la concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE.
Ragionamento della Corte sulle prime, seconda, terza e quinta questione
La Corte osserva che la Bulgaria aveva scelto, per la separazione tra trasmissione e attività di generazione/fornitura, il modello del gestore di sistemi di trasmissione indipendente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/72. In tale ipotesi, la certificazione e la designazione del gestore sono soggette ai requisiti del capo V della direttiva (articoli 17-23), che mirano a garantire un’indipendenza piena ed effettiva, e non ai requisiti di separazione proprietaria dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Ne consegue che le questioni fondate su queste ultime disposizioni sono prive di pertinenza rispetto alla controversia principale e quindi irricevibili.
Ragionamento sulla quarta questione
Quanto alla pretesa incompatibilità della licenza unica con il diritto dell’Unione, la Corte rileva che gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72 disciplinano la separazione e la certificazione dei gestori, non il numero di licenze di trasmissione rilasciabili. L’articolo 3 del regolamento n. 714/2009 riguarda la certificazione, mentre l’articolo 2, punto 3, del regolamento n. 1227/2011 definisce la tentata manipolazione del mercato e non è pertinente ai fatti del caso; l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2015/1222 si limita a regolare l’ipotesi di pluralità di gestori in uno Stato membro. Pertanto, tali disposizioni non ostano, nelle circostanze del procedimento principale, a una normativa nazionale che limiti a uno i titolari di licenze di trasmissione per un determinato territorio.
Ragionamento sulla sesta questione e irricevibilità
La Corte riformula la questione come riferita agli articoli 101 e 102 TFUE letti con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, ma constata che la decisione di rinvio non spiega in modo sufficiente perché la disciplina nazionale potrebbe contrastare con tali disposizioni. Mancando il necessario contesto di fatto e di diritto, la Corte non può fornire una risposta utile; la questione è dunque dichiarata irricevibile.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72, l’articolo 3 del regolamento n. 714/2009, l’articolo 2, punto 3, del regolamento n. 1227/2011, letto con il considerando 3, e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2015/1222 non ostano, in circostanze come quelle del procedimento principale, a una normativa nazionale che limiti il numero dei titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica per un territorio determinato. Le questioni prima, seconda, terza, quinta e sesta vengono respinte in quanto irricevibili o comunque non pertinenti nei termini prospettati dal giudice del rinvio.
Principio affermato
La scelta nazionale del modello del gestore di sistemi di trasmissione indipendente comporta l’applicazione del regime specifico del capo V della direttiva 2009/72; le regole di separazione proprietaria dell’articolo 9, paragrafo 1, non sono il parametro di valutazione della certificazione e designazione del gestore. Inoltre, il diritto UE richiamato non vieta, di per sé e nelle circostanze esaminate, una licenza unica di trasmissione per territorio, né consente di affermare una violazione della concorrenza in assenza di una motivazione fattuale e giuridica adeguata da parte del giudice nazionale.
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