Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-90/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017. — The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Nozione di “sport” – Attività caratterizzata da una componente fisica – Gioco del bridge duplicato. — Causa C-90/16

Giurisprudenza europea62016CJ0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio dell’Upper Tribunal britannico, ha chiarito i confini della nozione di "sport" ai fini dell’esenzione IVA dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE. Ha escluso che un’attività essenzialmente mentale, quale il bridge duplicato, possa rientrare in tale nozione. La sentenza conferma un’interpretazione autonoma e restrittiva delle esenzioni IVA e distingue l’esenzione sportiva dall’eventuale esenzione per servizi culturali.

IVA – nozione di "sport" ex articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE e irrilevanza di un’attività puramente mentale come il bridge duplicato

La questione giuridica

Se la nozione di "sport" di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE richieda necessariamente una componente fisica non irrilevante oppure possa ricomprendere anche attività caratterizzate essenzialmente da una componente mentale, come il bridge duplicato; in particolare, se i servizi strettamente connessi a tale attività possano beneficiare dell’esenzione IVA.

Principio di diritto

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che rientrano nella nozione di "sport" solo le attività caratterizzate da una componente fisica non irrilevante; di conseguenza, un’attività come il bridge duplicato, nella quale la componente fisica è irrilevante e prevale l’elemento mentale, non beneficia dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera n), direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 411 e 413, direttiva 2006/112/CE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE

IVA ed esenzione per le attività sportive: bridge duplicato e nozione di "sport"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) del Regno Unito in materia di IVA. La questione centrale è se i tornei di bridge duplicato organizzati da un ente senza scopo di lucro possano beneficiare dell’esenzione prevista per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.

Fatti e procedimento principale

L’English Bridge Union Limited (EBU), organismo nazionale senza fini di lucro incaricato della regolamentazione e dello sviluppo del bridge duplicato in Inghilterra, organizza tornei facendo pagare ai partecipanti una quota di iscrizione. L’EBU ha versato l’IVA su tali quote, ma ha poi chiesto il rimborso sostenendo che l’attività dovesse essere esentata ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE.

L’amministrazione tributaria del Regno Unito ha respinto la domanda. Il First-tier Tribunal ha confermato tale rigetto, e la controversia è giunta in appello dinanzi all’Upper Tribunal, che ha sollevato due questioni pregiudiziali sulla nozione di "sport".

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • quali siano le caratteristiche essenziali di un’attività per essere qualificata come "sport" ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE;
  • se sia necessaria una componente fisica rilevante oppure se sia sufficiente una significativa componente mentale;
  • se il bridge duplicato, in quanto gioco competitivo di carte, rientri in tale nozione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA, in specie l’articolo 132, paragrafo 1, lettere m) e n);
  • gli articoli 411 e 413 della medesima direttiva, che hanno abrogato e sostituito la disciplina precedente;
  • la sesta direttiva 77/388/CEE, richiamata come antecedente normativo.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2006/112/CE non definisce la nozione di "sport" e che, pertanto, essa va interpretata come nozione autonoma del diritto dell’Unione, secondo il significato abituale del termine, il contesto normativo e la finalità della disposizione.

Sotto il profilo lessicale, la nozione di sport nel linguaggio corrente indica normalmente un’attività di natura fisica o comunque con una componente fisica non irrilevante. Anche il contesto sistematico conferma questa lettura: le esenzioni dell’articolo 132 devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di deroghe al principio generale di imponibilità dell’IVA, e l’elenco delle attività esentate è tassativo e dettagliato.

Quanto alla finalità della norma, la Corte ricorda che l’esenzione mira a favorire attività di interesse generale e a promuovere la pratica sportiva presso ampi strati della popolazione. Tuttavia, il fatto che un’attività arrechi benefici alla salute mentale o fisica non basta, di per sé, a farla rientrare nella nozione di sport. La Corte precisa inoltre che neppure la dimensione competitiva dell’attività è sufficiente, in assenza di una componente fisica non irrilevante.

La sentenza richiama anche la distinzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera n), relativo ai servizi culturali, osservando che un’attività con componente fisica irrilevante potrebbe, in ipotesi, essere valutata sotto quel diverso profilo se presenti una rilevanza culturale nello Stato membro interessato.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un’attività come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante, non rientra nella nozione di "sport". Di conseguenza, le quote di iscrizione ai relativi tornei non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista da tale disposizione.

Principi affermati

  • La nozione di "sport" ai fini dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), è autonoma e va letta secondo il significato ordinario, il contesto e la finalità della direttiva IVA.
  • L’attività deve presentare una componente fisica non irrilevante.
  • Una mera attività mentale, anche se competitiva e benefica per il benessere psicofisico, non è sufficiente.
  • L’esenzione sportiva non può essere estesa per via interpretativa a discipline essenzialmente intellettuali come il bridge duplicato.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscalidiritto dello sportinterpretazione delle nozioni autonome del diritto ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.