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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-356/16

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 26 ottobre 2017. — Procedimento penale a carico di Wamo BVBA e Luc Cecile Jozef Van Mol. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale che vieta la pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica. — Causa C-356/16

Giurisprudenza europea62016CO0356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, decidendo con ordinanza motivata, ha risposto a un rinvio pregiudiziale del giudice penale di Bruxelles relativo al divieto belga di pubblicità per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica non chirurgica. Ha riconosciuto che tali messaggi rientrano nella nozione di pratiche commerciali della direttiva 2005/29/CE. Tuttavia, ha ritenuto che la direttiva non osti a una disciplina nazionale giustificata dalla tutela della sanità pubblica e dell’integrità delle professioni di chirurgo estetico e di medico estetico.

La direttiva 2005/29/CE non osta a una norma belga che vieta la pubblicità per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica non chirurgica, quando la misura tutela la sanità pubblica e l’integrità delle professioni regolamentate.

La questione giuridica

Se la direttiva 2005/29/CE debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che vieta a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica, come previsto dall’articolo 20/1 della legge belga del 23 maggio 2013.

Principio di diritto

La pubblicità di interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica costituisce una pratica commerciale ai sensi della direttiva 2005/29/CE, ma tale direttiva non preclude una normativa nazionale che, per ragioni di sanità pubblica e per la tutela della dignità e dell’integrità delle professioni regolamentate, vieti in via generale la diffusione di simile pubblicità. Pertanto, l’articolo 20/1 della legge belga del 23 maggio 2013 è compatibile con la direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettere c) e d), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8, direttiva 2005/29/CE
  • Considerando 9 della direttiva 2005/29/CE
  • Legge belga del 23 maggio 2013, articolo 20/1
  • Legge belga del 23 maggio 2013, articolo 22/1

Divieto di pubblicità per chirurgia estetica e direttiva sulle pratiche commerciali sleali

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken, nell’ambito di un procedimento penale contro Wamo BVBA e il sig. Van Mol. La questione attiene alla compatibilità con la direttiva 2005/29/CE di una norma belga che vieta la diffusione di pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica.

Fatti e procedimento principale

Secondo la decisione di rinvio, il procedimento penale trae origine da una denuncia presentata dall’autorità sanitaria federale belga. Alla Wamo, società che gestisce negozi con insegna ZEB, e al suo amministratore delegato è stato contestato di avere diffuso, tra l’8 e il 13 giugno 2015, pubblicità relativa a interventi estetici, mediante un opuscolo promozionale e una pagina web.

Davanti al giudice nazionale gli imputati hanno sostenuto che il divieto belga fosse contrario alla direttiva 2005/29/CE, poiché incideva sulla disciplina delle pratiche commerciali nei confronti dei consumatori.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 9 della direttiva 2005/29/CE, che esclude dal suo ambito le disposizioni relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti;
  • l’articolo 2, lettera c), che definisce il "prodotto" come qualsiasi bene o servizio;
  • l’articolo 2, lettera d), che definisce le "pratiche commerciali" come qualsiasi azione, omissione, condotta o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
  • l’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8, che disciplina l’ambito di applicazione della direttiva e le sue clausole di salvaguardia per le norme sanitarie e per le professioni regolamentate.

Sul piano nazionale, viene in rilievo l’articolo 20/1 della legge belga del 23 maggio 2013, che vieta a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica, sanzionando la violazione all’articolo 22/1.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la pubblicità di interventi di chirurgia estetica, veicolata tramite opuscoli o Internet, rientra nella nozione ampia di pratiche commerciali di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE, in quanto comunicazione commerciale posta in essere da un professionista e collegata alla promozione di un servizio.

Tuttavia, la Corte rileva che l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva fanno salvo l’applicazione delle disposizioni nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza nonché delle norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate. La direttiva, quindi, non intende rimettere in discussione misure nazionali adottate per la tutela della salute pubblica o per garantire elevati livelli di integrità professionale.

Poiché il giudice del rinvio indica che la disposizione belga mira a proteggere la sanità pubblica e la dignità e l’integrità delle professioni di chirurgo estetico e di medico estetico, la Corte conclude che tale disciplina rientra nelle deroghe previste dalla direttiva.

Decisione

La Corte dichiara che la direttiva 2005/29/CE dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella belga controversa, che vieta la pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica al fine di tutelare la sanità pubblica e l’integrità delle professioni interessate.

Principio affermato

La pubblicità dei servizi di chirurgia estetica e di medicina estetica non chirurgica è una pratica commerciale, ma gli Stati membri possono vietarla quando la misura è giustificata dalla tutela della salute pubblica e dalla disciplina delle professioni regolamentate, senza violare la direttiva 2005/29/CE.

Come è indicizzato

Materiepratiche commerciali slealipubblicità sanitariamedicina esteticachirurgia esteticaprofessioni regolamentate

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