Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-407/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2017. — «Aqua Pro» SIA contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 220, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Nozione di “contabilizzazione dei dazi all’importazione” – Decisione dell’autorità doganale competente – Termine di presentazione di una richiesta di rimborso o sgravio – Obbligo di trasmettere il caso alla Commissione europea – Elementi di prova nel caso di un ricorso avverso una decisione dell’autorità competente dello Stato membro di importazione. — Causa C-407/16

Giurisprudenza europea62016CJ0407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il regime del recupero a posteriori dei dazi doganali e i rapporti tra impugnazione della decisione doganale, domanda di rimborso/sgravio e tutela del legittimo affidamento. Precisa inoltre il valore probatorio delle relazioni OLAF e l’effetto di decisioni della Commissione adottate in casi analoghi in altri Stati membri. Infine, afferma che la presenza di un accordo di distribuzione non altera, di per sé, i presupposti per invocare l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), ma rileva nella valutazione della diligenza dell’importatore.

Recupero a posteriori di dazi doganali e tutela del legittimo affidamento dell’importatore in presenza di certificato d’origine irregolare e relazione OLAF

La questione giuridica

Se, in caso di contabilizzazione a posteriori e recupero di dazi all’importazione, l’importatore possa invocare il legittimo affidamento ex articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale senza aver presentato domanda di sgravio/rimborso; se il ricorso amministrativo/giurisdizionale valga come tale domanda; quando si perfezioni la contabilizzazione; quale valore probatorio abbiano le relazioni OLAF rispetto ai controlli a posteriori; se una decisione della Commissione resa verso un altro Stato membro sia vincolante in casi comparabili; e se l’importazione tramite accordo di distribuzione incida sulla possibilità di invocare il legittimo affidamento.

Principio di diritto

Nel recupero a posteriori dei dazi, la contabilizzazione si perfeziona con l’iscrizione dell’importo nei registri contabili dell’autorità doganale, e ciò resta fermo anche se la relativa decisione è impugnata. L’importatore può invocare direttamente, nel ricorso contro la decisione di recupero, il legittimo affidamento ex articolo 220, paragrafo 2, lettera b), senza dover prima presentare una domanda autonoma di rimborso o sgravio; le relazioni OLAF sono elementi di prova rilevanti ma non sempre sufficienti, e i controlli a posteriori possono integrare l’istruttoria. Una decisione della Commissione adottata per un altro Stato membro vincola lo Stato membro interessato solo se il caso è comparabile, mentre l’importazione tramite accordo di distribuzione non esclude di per sé il legittimo affidamento, ma impone all’importatore un’elevata diligenza nel verificare l’origine delle merci e l’esattezza del certificato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 217, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 220, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 869, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1073/1999
  • Regolamento (CE) n. 515/97

Recupero a posteriori di dazi doganali e legittimo affidamento dell’importatore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema amministrativa lettone nell’ambito di una controversia tra Aqua Pro SIA e l’amministrazione fiscale lettone. Il caso concerne il recupero a posteriori di dazi all’importazione e IVA, a seguito della contestazione della regolarità di certificati d’origine emessi per merci importate dalla Cambogia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate.

Fatti e procedimento principale

Aqua Pro aveva importato biciclette dalla Cambogia tra il 2007 e il 2009, dichiarandole in esenzione da dazio sulla base di certificati d’origine "modulo A". In seguito a informazioni OLAF, l’amministrazione fiscale lettone ha ritenuto che tali certificati fossero stati rilasciati irregolarmente e ha emesso una decisione di recupero di dazi e IVA con interessi. I giudici nazionali di merito hanno respinto il ricorso dell’importatore, che in cassazione ha contestato, tra l’altro, la mancata valutazione del legittimo affidamento e il peso probatorio della decisione della Commissione adottata in un caso finlandese analogo.

Normativa rilevante

La Corte interpreta principalmente:

  • l’articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, sulla contabilizzazione dei dazi;
  • l’articolo 220, paragrafi 1 e 2, lettera b), sul recupero a posteriori e sull’errore dell’autorità doganale non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede;
  • gli articoli 236 e 239, su rimborso e sgravio;
  • l’articolo 243, sul diritto di ricorso;
  • gli articoli 869, lettera b), 871 e 875 del regolamento di applicazione;
  • l’articolo 9 del regolamento OLAF, sul valore probatorio delle relazioni dell’Ufficio.

Momento della contabilizzazione a posteriori

Quanto alla prima questione, la Corte afferma che, in caso di recupero a posteriori, l’importo dei dazi è considerato contabilizzato quando l’autorità doganale lo iscrive nei propri registri contabili o in un supporto equivalente. La circostanza che la decisione sia poi oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale non incide sul perfezionamento della contabilizzazione.

Rapporto tra ricorso contro la decisione doganale e domanda di rimborso/sgravio

La Corte precisa che l’importatore può invocare il legittimo affidamento ex articolo 220, paragrafo 2, lettera b), direttamente nell’ambito del ricorso amministrativo o giurisdizionale contro la decisione di recupero. Non è necessario, per poter far valere tale difesa, presentare in via preliminare una domanda autonoma di rimborso o sgravio ai sensi degli articoli 236 e 239 del codice doganale.

Termine per la domanda di rimborso o sgravio

Poiché la Corte ha escluso che l’operatività dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), dipenda dalla previa domanda ex articoli 236 e 239, non è stato necessario rispondere alla questione relativa all’eventuale proroga del termine triennale per la domanda di rimborso/sgravio a causa del contenzioso pendente.

Intervento della Commissione e ruolo dell’articolo 875 del regolamento di applicazione

La Corte interpreta l’articolo 869, lettera b), in combinato con l’articolo 871 del regolamento di applicazione, nel senso che, in assenza di una decisione o di una procedura della Commissione ai sensi dell’articolo 871, paragrafo 2, l’autorità doganale non può autonomamente decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi se ritiene sussistenti i presupposti del legittimo affidamento. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 871, paragrafo 1, la pratica va trasmessa alla Commissione, in particolare quando il caso riguarda un errore della Commissione, un’inchiesta dell’Unione o importi pari o superiori a 500.000 EUR.

La Corte aggiunge che una decisione della Commissione adottata nei confronti di un altro Stato membro vincola lo Stato membro interessato solo se vi sono elementi di fatto e di diritto comparabili. La comparabilità va valutata tenendo conto, tra l’altro, delle informazioni risultanti dalla relazione OLAF su cui la decisione si fonda.

Valore probatorio delle relazioni OLAF e controlli a posteriori

La Corte conferma che le relazioni OLAF costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento OLAF. Tuttavia, se una relazione contiene solo una descrizione generale dei fatti, può non essere sufficiente da sola a dimostrare che tutte le condizioni del legittimo affidamento siano soddisfatte. In tal caso, le autorità doganali possono dover acquisire elementi ulteriori, anche mediante controlli a posteriori.

Le informazioni ottenute in un controllo a posteriori non prevalgono, per ciò solo, su quelle contenute nella relazione OLAF. Spetta al giudice nazionale valutare nel complesso le prove disponibili.

Rilevanza dell’accordo di distribuzione per il legittimo affidamento

La Corte esclude che l’importazione tramite accordo di distribuzione impedisca in sé di invocare il legittimo affidamento. L’importatore è tuttavia tenuto a un dovere di diligenza analogo a quello di chi acquista direttamente dall’esportatore: deve premunirsi contro il rischio di recupero a posteriori, informarsi sull’origine delle merci e cercare di ottenere elementi probatori idonei a confermare la correttezza del certificato d’origine.

In particolare, se l’importatore ha ragioni evidenti per dubitare dell’esattezza del certificato "modulo A" e non si informa presso il proprio contraente sulle circostanze del rilascio, non può invocare il legittimo affidamento.

Dispositivo

La Corte risponde in modo articolato alle questioni pregiudiziali, confermando:

  • il momento della contabilizzazione a posteriori;
  • la possibilità di invocare il legittimo affidamento nel ricorso contro la decisione di recupero senza domanda preventiva di rimborso/sgravio;
  • la necessità, in certe ipotesi, di trasmettere la pratica alla Commissione;
  • il valore probatorio ma non decisivo delle relazioni OLAF;
  • la vincolatività condizionata delle decisioni della Commissione rese in casi comparabili;
  • la rilevanza della diligenza dell’importatore anche in presenza di accordi di distribuzione.

Come è indicizzato

Materiedazio doganaleunione doganalelegittimo affidamentoprove e controlli amministrativiolaf

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.