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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-39/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017. — Argenta Spaarbank NV contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 – Società madri e figlie di Stati membri diversi – Regime fiscale comune – Deducibilità dall’utile imponibile della società madre – Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie – Mancata presa in considerazione dell’esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi. — Causa C-39/16

Giurisprudenza europea62016CJ0039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con la direttiva madre-figlia una norma belga che negava la deducibilità di interessi passivi fino all’importo dei dividendi fiscalmente deducibili percepiti su partecipazioni detenute da meno di un anno, anche se gli interessi non erano collegati al finanziamento di quelle partecipazioni. Ha inoltre escluso che tale disciplina potesse essere giustificata come misura antielusiva ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva. La pronuncia ribadisce l’interpretazione restrittiva delle deroghe alla neutralità fiscale prevista dalla direttiva 90/435.

Imposte sulle società: compatibilità con la direttiva madre-figlia di una norma nazionale che rende indeducibili gli interessi fino a concorrenza dei dividendi esenti anche se non collegati al finanziamento della partecipazione

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE consenta a uno Stato membro di negare la deducibilità di tutti gli interessi passivi fino a concorrenza dei dividendi percepiti da partecipazioni in società figlie detenute da meno di un anno, anche quando tali interessi non riguardano il finanziamento di dette partecipazioni; e se l’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva autorizzi una simile misura quale disposizione necessaria per evitare frodi e abusi.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE consente agli Stati membri di escludere dalla deducibilità solo gli oneri relativi alla partecipazione nella società figlia, cioè le spese collegate al finanziamento dell’acquisizione della partecipazione stessa; non autorizza invece una regola generale e automatica che renda indeducibili tutti gli interessi passivi fino a concorrenza dei dividendi esenti percepiti, quando tali interessi non siano connessi a تلك partecipazione. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, non legittima una disposizione nazionale che, invocando la lotta alle frodi e agli abusi, vada oltre quanto necessario a tale scopo.

Norme richiamate

  • Direttiva 90/435/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 90/435/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 90/435/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 90/435/CEE
  • Codice delle imposte sui redditi del 1992 (CIR 1992), articoli 198, punto 10°, 202 e 204
  • Regio decreto del 27 agosto 1993 di attuazione del CIR 1992
  • Regio decreto del 10 aprile 1992 e legge del 12 giugno 1992 (conferma del CIR 1992)

Compatibilità dell’articolo 198, punto 10°, CIR 1992 con la direttiva madre-figlia

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in una controversia tra Argenta Spaarbank NV e lo Stato belga relativa a due avvisi di accertamento in rettifica dell’imposta sulle società per gli esercizi 2000 e 2001. Il nodo centrale è la compatibilità con la direttiva 90/435/CEE di una norma belga che esclude la deducibilità di interessi passivi fino a concorrenza dei dividendi ricevuti da partecipazioni in società figlie detenute da meno di un anno.

Fatti e procedimento principale

Argenta Spaarbank, ente creditizio belga, aveva percepito dividendi da partecipazioni in società belghe e di altri Stati membri e aveva beneficiato della deduzione del 95% prevista dal regime RDT. Contestualmente aveva sostenuto ingenti oneri per interessi relativi alla propria attività bancaria, ma tali interessi non erano connessi al finanziamento delle partecipazioni da cui provenivano i dividendi. L’amministrazione finanziaria, applicando l’articolo 198, punto 10°, CIR 1992, ha considerato non deducibili interessi pari agli importi dei dividendi dedotti e ha notificato i relativi avvisi di accertamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il terzo considerando della direttiva 90/435/CEE, relativo all’eliminazione della penalizzazione fiscale delle relazioni tra società di Stati membri diversi;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, che salva le disposizioni nazionali necessarie per evitare frodi e abusi;
  • l’articolo 3, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di non applicare la direttiva a talune partecipazioni di durata inferiore a due anni;
  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sulla disciplina fiscale dei dividendi percepiti dalla società madre e sulla facoltà di rendere non deducibili gli oneri relativi alla partecipazione. Nel diritto belga sono rilevanti gli articoli 198, punto 10°, 202 e 204 del CIR 1992 e l’articolo 106, paragrafo 5, del regio decreto d’attuazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:

  • se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva osti a una norma nazionale che rende non deducibili gli interessi passivi fino all’importo dei dividendi esenti percepiti da partecipazioni detenute da meno di un anno, anche senza nesso con il finanziamento di tali partecipazioni;
  • se tale norma possa essere giustificata come misura necessaria per evitare frodi e abusi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo belga. Essa osserva che, per valutare la rilevanza della domanda, occorre attenersi all’interpretazione della norma nazionale fornita dal giudice del rinvio; così intesa, l’articolo 198, punto 10°, CIR 1992 ricade nella sfera di applicazione della direttiva 90/435/CEE e non nella deroga facoltativa dell’articolo 3, paragrafo 2.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte interpreta l’articolo 4, paragrafo 2, in modo restrittivo. La disposizione consente agli Stati membri di escludere dalla deducibilità solo gli "oneri relativi alla partecipazione" e non tutti gli interessi passivi della società madre sino a concorrenza dei dividendi esenti percepiti.

Secondo la Corte:

  • il tenore letterale della norma fa riferimento alle sole spese collegate alla partecipazione;
  • un’interpretazione più ampia svuoterebbe di effetto utile l’articolo 4, paragrafo 1, compromettendo la neutralità fiscale della distribuzione dei dividendi infragruppo transfrontalieri;
  • la deroga serve a evitare un doppio vantaggio fiscale, cioè l’esenzione dei dividendi e la deduzione delle minusvalenze o oneri relativi alla partecipazione, non a neutralizzare in via generale qualsiasi interesse passivo della società madre.

Di conseguenza, una disciplina che vieti automaticamente la deducibilità degli interessi sino all’importo dei dividendi dedotti, senza verificare il collegamento con il finanziamento della partecipazione, eccede quanto consentito dalla direttiva.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto all’articolo 1, paragrafo 2, la Corte ricorda che esso esprime il principio generale del divieto di abuso del diritto, ma non autorizza misure nazionali sproporzionate. La disposizione invocata dal Belgio va infatti oltre quanto necessario per prevenire frodi e abusi, perché non si limita a colpire operazioni abusive ma colpisce indiscriminatamente anche interessi non collegati all’acquisizione della partecipazione. Per questo non può essere giustificata sulla base della clausola antielusiva della direttiva.

Dispositivo

La Corte ha statuito che:

  • l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE osta a una norma nazionale come l’articolo 198, punto 10°, CIR 1992 nella parte in cui rende non deducibili gli interessi passivi anche quando non siano connessi al finanziamento della partecipazione generatrice dei dividendi;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, non autorizza l’applicazione di una simile norma quando essa va oltre quanto necessario per evitare frodi e abusi.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che gli Stati membri, nell’attuare la direttiva madre-figlia, possono limitare la deduzione soltanto degli oneri effettivamente relativi alla partecipazione nella società figlia; non possono invece introdurre un meccanismo generalizzato di riqualificazione o indeducibilità degli interessi passivi fondato solo sull’ammontare dei dividendi esenti percepiti. La clausola antiabuso della direttiva non consente misure eccedenti la finalità di contrasto agli abusi.

Come è indicizzato

Materieimposte sulle societàdirettiva madre-figliadeducibilità degli interessi passivievasione e abuso del diritto tributarioneutralità fiscale dei dividendi

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