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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-534/16

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017. — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky contro BB construct s.r.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Iscrizione nel registro dei soggetti passivi IVA – Normativa nazionale che impone la costituzione di una garanzia – Lotta contro l’evasione fiscale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Principio di non discriminazione – Principio del ne bis in idem – Principio di irretroattività. — Causa C-534/16

Giurisprudenza europea62016CJ0534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con l’articolo 273 della direttiva IVA la normativa slovacca che consente di imporre, in sede di registrazione IVA, una garanzia molto elevata a un soggetto passivo collegato a una società con debiti fiscali. Ha però precisato che il giudice nazionale deve verificare se l’importo richiesto sia proporzionato al rischio concreto di mancato pagamento. La misura non integra una sanzione penale e quindi non attiva i principi del ne bis in idem e di irretroattività; inoltre non viola il principio di parità di trattamento.

IVA – compatibilità con il diritto UE della richiesta di una garanzia fiscale, fino a 500.000 euro, al momento della registrazione di un nuovo soggetto passivo con amministratori/soci collegati a una società debitrice d’imposta

La questione giuridica

Se l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE, la libertà d’impresa, il principio di parità di trattamento e i principi del ne bis in idem e di irretroattività sanciti dalla Carta ostino a una normativa nazionale che, ai fini della registrazione IVA, impone a un nuovo soggetto passivo una garanzia fino a 500.000 euro perché il suo amministratore o socio è stato in precedenza amministratore o socio di una persona giuridica con debiti IVA insoluti.

Principio di diritto

L’articolo 273 della direttiva IVA consente agli Stati membri di imporre, per assicurare la corretta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, una garanzia al momento della registrazione di un nuovo soggetto passivo collegato a una persona giuridica con arretrati fiscali, purché la misura sia prevista dalla legge e non ecceda quanto necessario rispetto al rischio effettivo; in tale contesto, l’articolo 16 della Carta non è violato in astratto, ma spetta al giudice nazionale verificare la proporzionalità concreta dell’importo. Il principio di parità di trattamento non osta alla misura, mentre i principi di ne bis in idem e di irretroattività non si applicano perché la garanzia non ha natura sanzionatoria penale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 49, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Garanzia fiscale ai fini della registrazione IVA di un nuovo soggetto passivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky in una controversia tra la Direzione finanziaria slovacca e la BB construct s. r. o. La questione nasce dall’imposizione, al momento della registrazione IVA, di una garanzia fino a 500.000 euro a carico di una società il cui amministratore o socio era stato in precedenza legato a un’altra persona giuridica con debiti IVA non saldati.

Fatti e procedimento principale

La BB construct aveva raggiunto la soglia di fatturato che impone la registrazione ai fini IVA. L’amministrazione fiscale, applicando l’articolo 4c della legge slovacca sull’IVA, le aveva imposto di prestare una garanzia per 12 mesi, nella forma di deposito o fideiussione bancaria, fissando l’importo massimo di 500.000 euro. La misura era giustificata con riferimento agli arretrati IVA di un’altra società, rispetto alla quale vi era un collegamento tramite l’amministratore o socio della BB construct.

La società ha impugnato la decisione nazionale e il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se tale meccanismo sia compatibile con l’articolo 273 della direttiva IVA e con vari diritti e principi della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di stabilire obblighi ulteriori per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, nel rispetto della parità di trattamento e senza introdurre formalità legate al passaggio della frontiera.

Vengono poi in rilievo:

  • l’articolo 16 della Carta, sulla libertà d’impresa;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, sul principio di non discriminazione/parità di trattamento;
  • l’articolo 49, paragrafi 1 e 3, della Carta, sulla legalità e proporzionalità dei reati e delle pene;
  • l’articolo 50 della Carta, sul ne bis in idem.

Ricevibilità delle questioni

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo slovacco e dalla Direzione finanziaria. Ricorda che le questioni pregiudiziali sono presunte rilevanti e che il rifiuto di statuire è possibile solo se l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la controversia o è ipotetica. Poiché il giudice nazionale ha chiarito che la legittimità della garanzia dipende dalle risposte della Corte, le questioni sono dichiarate ricevibili.

Ragionamento della Corte sull’articolo 273 della direttiva IVA

La Corte osserva che l’articolo 273 attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alle misure idonee a garantire la riscossione dell’IVA e a prevenire l’evasione, purché tali misure rispettino i limiti fissati dalla direttiva e non compromettano la neutralità dell’imposta.

Nel caso di specie, la misura nazionale è stata adottata proprio per contrastare l’evasione e i mancati pagamenti futuri, e appare astrattamente idonea a raggiungere tale obiettivo. Tuttavia, la Corte sottolinea che la misura non deve eccedere quanto necessario.

A tale riguardo, evidenzia due profili problematici:

  • l’importo della garanzia è determinato in modo automatico da un sistema informatizzato, senza possibilità di adeguamento in funzione delle osservazioni del contribuente;
  • l’importo può raggiungere il tetto massimo di 500.000 euro, sicché deve essere in rapporto sia al rischio di mancato pagamento futuro sia ai debiti fiscali pregressi, oltre che al ruolo del soggetto collegato nella società precedente e in quella nuova.

Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, nelle circostanze concrete, la garanzia sia proporzionata.

Libertà d’impresa ex articolo 16 della Carta

La Corte riconosce che l’obbligo di costituire una garanzia limita il libero impiego delle risorse finanziarie della società e quindi incide sulla libertà d’impresa. Tuttavia, tale libertà non è assoluta e può subire restrizioni previste dalla legge e giustificate da obiettivi di interesse generale, purché rispettino il contenuto essenziale del diritto e il principio di proporzionalità, come richiesto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

La misura è legittimamente finalizzata alla riscossione dell’IVA e alla lotta contro le evasioni. La Corte avverte però che una garanzia di importo tale da privare ingiustificatamente la società delle risorse necessarie ad avviare l’attività e a svilupparla potrebbe ledere in modo manifestamente sproporzionato la libertà d’impresa. Anche qui, la valutazione concreta è rimessa al giudice nazionale.

Parità di trattamento / non discriminazione

Secondo la Corte, i soggetti passivi che rispettano gli obblighi fiscali non si trovano in una situazione analoga a quella di soggetti passivi che, per i collegamenti con una società debitrice d’imposta, presentano un rischio di mancato pagamento tale da giustificare la garanzia. Di conseguenza, il principio di parità di trattamento non osta a che essi siano trattati diversamente.

Ne bis in idem e irretroattività

La Corte esclude l’applicabilità degli articoli 49 e 50 della Carta. La garanzia non ha finalità repressiva e non costituisce una pena: essa mira solo ad assicurare la riscossione futura dell’IVA. Il fatto che l’importo possa essere gravoso non basta a trasformarla in una sanzione penale. Non essendo una misura penale, non si applicano né il principio di irretroattività né il ne bis in idem.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 273 della direttiva IVA e l’articolo 16 della Carta non ostano, in linea di principio, a una garanzia fino a 500.000 euro imposta al momento della registrazione IVA di un soggetto passivo collegato a una società con debiti fiscali, purché la misura non ecceda quanto necessario a conseguire gli obiettivi di riscossione e contrasto all’evasione;
  • il giudice del rinvio deve verificare la proporzionalità concreta dell’importo;
  • il principio di parità di trattamento non osta a tale garanzia;
  • i principi del ne bis in idem e di irretroattività non sono applicabili perché la misura non è sanzionatoria penale.

Impatto pratico

Per gli operatori e i professionisti, la sentenza conferma che gli Stati membri possono adottare strumenti preventivi incisivi nella fase di registrazione IVA, ma non in modo automatico e sganciato dalla concreta valutazione del rischio. La pronuncia valorizza il controllo di proporzionalità sul quantum della garanzia e distingue nettamente misure cautelari/fiscali da vere sanzioni penali.

Come è indicizzato

Materieivaregistrazione dei soggetti passivilotta all’evasione fiscalelibertà d’impresaparità di trattamento

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