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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14027/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che lo aveva condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 250 euro di multa, deducendo: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'identificazione operata tramite "ricognizione per immagini" (fotogrammi di videosorveglianza), lamentando l'assenza di valutazione dell'attendibilità del riconoscente e di conferme esterne; (ii) violazione di legge (art. 81 c.p.) e vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione, sostenendo sproporzione e mancata rivalutazione degli aumenti già fissati nella sentenza irrevocabile del Tribunale di Lodi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo relativo all'identificazione non superasse la soglia di ammissibilità perché si limitava a chiedere una rivalutazione del grado di persuasività delle prove senza indicare vizi logici decisivi; ha confermato che la "ricognizione per immagini" è una prova atipica idonea, e nel caso concreto l'identificazione era corroborata da elementi esterni (l'auto immortalata era nella disponibilità del RINATI e al momento del controllo indossava lo stesso giubbotto). Sulla continuazione, la Corte ha ritenuto legittima la mancata riduzione degli aumenti determinati dal Tribunale di Lodi, richiamando il principio secondo cui il giudice quantifica gli aumenti per i reati satellite secondo l'art. 133 c.p. e non è tenuto a ridurli in mancanza di elementi che dimostrino la loro iniquità. Conseguentemente è stata confermata la condanna e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La fattispecie di ricettazione è il reato contestato; la questione verte sull'idoneità delle prove a dimostrare la responsabilità per tale reato.

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    La Corte ha applicato il principio che, riconosciuta la continuazione esterna con reati già giudicati, il giudice quantifica gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri dell'art. 133 c.p., senza obbligo di ridurne le porzioni già fissate nella sentenza irrevocabile salvo elementi che ne dimostrino l'iniquità.

  • art. 133 c.p. (determinazione della pena)

    Usato come riferimento per la quantificazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite nella continuazione.

  • art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità)

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente (qui 3.000 euro).

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis c.p.p. (trattazione e contraddittorio scritto)

    Richiamati ai fini procedurali: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto senza trattazione orale, in assenza di richiesta nei termini.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024)

    Precedente richiamato a sostegno del principio sul calcolo degli aumenti per la continuazione e sulla discrezionalità del giudice nel non ridurre aumenti già fissati in sentenza irrevocabile in mancanza di indicazioni di iniquità.

Massime di principio

  • La "ricognizione per immagini" può costituire prova atipica idonea, anche da sola, ad identificare l'autore del reato, ma la sua efficacia probatoria verrà rafforzata se supportata da elementi di riscontro esterni (es. disponibilità del mezzo, abbigliamento corrispondente, altri riscontri oggettivi).
  • In Cassazione i motivi che chiedono una semplice rivalutazione del complesso probatorio senza indicare fratture logiche manifeste del percorso motivazionale sono spesso inammissibili: è necessario indicare vizi logici decisivi o errori di diritto.
  • In tema di reato continuato, qualora sussista una sentenza irrevocabile su reati connessi, il giudice della cognizione quantifica gli aumenti per i reati satellite secondo l'art. 133 c.p. e non è tenuto a ridurli in assenza di elementi che dimostrino la loro iniquità.
  • La mancata indicazione di specifici profili di illogicità o di violazione di legge nel ragionamento giudiziale rende difficoltosa la censura in Cassazione e può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Chi propone ricorso per cassazione su questioni probatorie deve, per avere chance di ammissibilità, documentare in modo chiaro dove il giudice abbia compiuto un travisamento logico o giuridico delle fonti probatorie o abbia violato norme di diritto procedurale rilevanti.

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