Cassazione Penale, Sentenza n. 14469/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge in relazione all'art. 391-ter cod. pen. avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Catania che aveva ritenuto che la ricezione di un apparecchio telefonico integri il reato solo se l'apparecchio fosse dotato di scheda SIM. Il Procuratore generale denunciava che il terzo comma dell'art. 391-ter punisce anche la mera ricezione di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, indipendentemente dalla presenza di elementi accessori (es. SIM, batteria), e che nel caso concreto l'imputato aveva la disponibilità di due smartphone e di un cavetto di ricarica
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando la legittimazione del Procuratore generale a proporre ricorso ordinario per cassazione nelle ipotesi di sentenza oggettivamente inappellabile per l'Ufficio del pubblico ministero. Sul merito la Corte ha interpretato la fattispecie dell'art. 391-ter nel senso che la nozione di "apparecchio telefonico" non richiede la presenza di elementi accessori quali la scheda SIM o il cavo di alimentazione: l'oggetto tipico è il dispositivo in quanto tale e la sua idoneità intrinseca alla comunicazione (che va valutata in termini di struttura e destinazione funzionale) è sufficiente ai fini della tipicità. La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale di Catania e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio
Norme richiamate
La norma incrimina l'indebita procurazione, introduzione, consentire l'uso e la ricezione da parte del detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni; il terzo comma punisce anche la mera ricezione da parte del detenuto, senza richiedere l'effettivo utilizzo
Norma richiamata per distinguere l'ambito applicativo (agevolazione delle comunicazioni dei detenuti in regime 41-bis) ed evidenziare che l'art. 391-ter opera al di fuori dei casi già disciplinati dall'art. 391-bis
d.l. 21/10/2020 n. 130, conv. L. 18/12/2020 n. 173
Fonte primaria che ha introdotto l'art. 391-ter: la ratio è prevenire e sanzionare l'introduzione e l'uso non autorizzato di strumenti di comunicazione in carcere per preservare l'effettività della detenzione
artt. 606 e 608 cod. proc. pen. e art. 593-bis cod. proc. pen.
Norme processuali che disciplinano il ricorso per cassazione ordinario e i presupposti per l'impugnazione da parte dell'Ufficio del pubblico ministero; la Corte ha confermato la legittimazione del Procuratore generale a proporre ricorso ordinario in presenza delle condizioni previste (sentenza oggettivamente inappellabile dall'ufficio del PM)
art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. (coordinamento tra Procuratori)
Richiamata dalla Corte per motivare la legittimazione del Procuratore generale ad impugnare in funzione del ruolo di coordinamento rispetto al Procuratore della Repubblica
Giurisprudenza: Sez. 6, Collalunga (n. 42941/2024) e altre pronunce citate
Decisioni precedenti hanno discusso il significato di "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" e la portata della nozione di idoneità; la Corte nella sentenza ha richiamato queste pronunce per delineare la distinzione tra oggetto tipico e valutazione dell'offensività concreta
Decisione Sez. 6 del 12/03/2026 (principio di diritto)
integra gli estremi del delitto di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. l'indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM
Principio affermato che conferma la non necessità della scheda SIM per la configurabilità del reato quando l'apparecchio, per sua struttura, risulti idoneo ad effettuare comunicazioni
Massime di principio
- Per la tipicità ai sensi dell'art. 391-ter, non è necessario che l'apparecchio abbia immediatamente tutti gli accessori (es. scheda SIM, batteria, cavo) purché il dispositivo, per struttura e destinazione funzionale, sia intrinsecamente idoneo a effettuare comunicazioni
- La presenza o l'assenza di elementi accessori (SIM, batteria, caricabatterie) è rilevante nel giudizio di offensività concreta e nella valutazione sulla effettiva pericolosità del fatto, ma non automaticamente esclude la configurabilità del reato
- Il giudice di merito deve accertare in concreto l'idoneità strutturale del dispositivo (ad es. se è rotto o comunque privo di caratteristiche che ne impediscano sempre e comunque la comunicazione) e le circostanze che possono rendere immediatamente o potenzialmente operativa la comunicazione (eSIM, Wi‑Fi, hotspot, collegamenti esterni)
- In caso di ricezione da parte del detenuto, il terzo comma punisce la mera ricezione indipendentemente dall'uso; l'elemento soggettivo rilevante è l'indebita ricezione/ricevimento fuori dalle autorizzazioni
- Proceduralmente, il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione ordinario contro sentenze di primo grado che l'Ufficio del pubblico ministero, nella sua articolazione territoriale, non può impugnare, purché siano verificate le condizioni di legittimazione e coordinamento previste dalle norme processuali
- In difesa, per casi simili, è utile documentare l'inefficacia strutturale del dispositivo (guasti irreversibili, componenti mancanti che escludano ogni possibilità di comunicazione) e l'assenza di contesti che rendano probabile l'uso comunicativo (mancanza di reti disponibili, isolamento tecnologico)
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