Ordinanza n. 2126/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza dei ricorrenti, in data 21/11/2025 per Giuliano Mario, in data 05/12/2025 per Stellini Augusto, in data 22/12/2025 per Vitale Ludovico, volta al riconoscimento del titolo estero denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, conseguito in Albania, ai fini del conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn sede cautelare, con il sommario esame proprio della fase, il TAR ha ritenuto che la motivazione dei dinieghi apparisse sufficientemente argomentata, in quanto fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento. Rilevata quindi l'assenza di profili di fondatezza del gravame, ha respinto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Atto impugnato: Dinieghi ministeriali del riconoscimento del titolo estero denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, ai fini del conseguimento della specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato le rispettive istanze di riconoscimento, ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, del titolo estero conseguito in Albania e denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”. Il testo non espone specifici motivi di legittimità dedotti, ma indica che la controversia riguarda la valutazione ministeriale della qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, a un primo e sommario esame, profili di fondatezza del ricorso e ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato appare sufficientemente argomentata e non emergono profili di fondatezza del ricorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo estero ai fini dell'accesso alla specializzazione per il sostegno didattico, il diniego può risultare cautelarmente sostenibile se motivato sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
Come è indicizzato
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