Sentenza del 02/12/2015 n. 1105 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Processo tributario - Eccezione di incompetenza territoriale - Incompletezza dell'eccezione - Ente riscossore non presente nella provincia ove vengono richiesti i tributi - Infondatezza dell'eccezione - Sussistenza - Inammissibilità di ricorso cumulativo di più atti distinti di accertamento - Insussistenza - Dichiarazione nullità delibere di affidamento all'ente riscossore - Nullità degli avvisi di accertamento emanati - Sussistenza - Nullità procedura di affidamento riscossione per mancata indizione di gara - Sussistenza - Mancata comunicazione di pregresse risoluzioni contrattuali da parte dell'ente riscossore - Risoluzione - Sussistenza - Disapplicazione atti amministrativi presupposti all'imposizione - Sussistenza - Avvisi di accertamento non sottoscritti dal funzionario responsabile nominato dall'Ente impositore - Illegittimità - Sussistenza - Liquidazione del tributo spettante all'Ente impositore - Sussistenza - Inesistenza e/o illegittimità avvisi di accertamento in presenza di accesso e verifica privi del contraddittorio tra le parti - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento deducendo l’incompetenza territoriale dell’ente riscossore, l’inammissibilità o illegittimità del ricorso cumulativo, la nullità delle delibere e degli atti di affidamento della riscossione, l’assenza di una gara pubblica ove necessaria, la decadenza dell’ente riscossore per pregresse risoluzioni contrattuali non comunicate, la possibilità di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, la mancata sottoscrizione degli avvisi da parte del funzionario responsabile dell’ente impositore, l’illegittima liquidazione del tributo da parte dell’ente riscossore e l’assenza di un valido contraddittorio durante l’accesso e la verifica presso la società.
La decisione
Le contestazioni del contribuente sono state ritenute fondate. È stata esclusa l’inammissibilità del ricorso cumulativo quando gli avvisi riguardano lo stesso fatto storico e comuni questioni di diritto. Sono stati ritenuti nulli gli atti emanati dall’ente riscossore decaduto o privo di un valido affidamento, anche per mancata gara pubblica o per omessa comunicazione di pregresse risoluzioni contrattuali. Il giudice tributario ha riconosciuto il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti. Sono stati inoltre considerati illegittimi gli avvisi non sottoscritti dal funzionario responsabile dell’ente impositore e quelli fondati su attività di accesso e verifica svolte senza la partecipazione del legale rappresentante della società o di un delegato munito di idonei poteri. La liquidazione del tributo è stata ritenuta di competenza esclusiva dell’ente impositore.
Norme richiamate
Principi processuali in materia di competenza territoriale
Chi eccepisce l’incompetenza territoriale deve dimostrare l’assenza di una sede o articolazione locale dell’ente riscossore. Tuttavia, il contribuente non può essere costretto a difendersi davanti a un’autorità giudiziaria priva di un ragionevole collegamento con il luogo in cui il tributo è sorto.
Principi sull’impugnazione cumulativa degli atti tributari
È ammissibile impugnare con un unico ricorso più atti distinti quando essi sono collegati dallo stesso fatto storico e da questioni di diritto comuni.
Norme sull’affidamento del servizio di riscossione e sulla gara pubblica
L’affidamento della riscossione deve rispettare le procedure previste dalla legge, inclusa la gara ad evidenza pubblica quando richiesta. La violazione può comportare la nullità degli atti successivamente emanati.
Principi sulla validità degli atti dell’ente riscossore
Un ente riscossore decaduto, il cui rapporto contrattuale sia stato risolto, non può validamente emanare atti impositivi o di riscossione. La mancata comunicazione di precedenti risoluzioni contrattuali può incidere sulla legittimità dell’affidamento.
Potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti
Il giudice tributario può disapplicare, ai fini della decisione fiscale, gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto dell’imposizione.
Regole sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento
Gli avvisi devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile dell’ente impositore, regolarmente nominato e accreditato. La sottoscrizione da parte di un soggetto privo dei necessari poteri determina l’illegittimità dell’atto.
Principi sulla competenza dell’ente impositore nella liquidazione del tributo
La liquidazione del tributo spetta all’ente impositore quando la legge gli attribuisce tale funzione; l’ente riscossore non può sostituirsi ad esso senza una valida base normativa.
Principi sul contraddittorio nelle operazioni di accesso e verifica
Quando l’attività di verifica riguarda una società, il contraddittorio richiede la partecipazione del legale rappresentante pro tempore oppure di un rappresentante munito di mandato idoneo. L’assenza di tale partecipazione può compromettere la validità degli atti conseguenti.
Massime di principio
- Le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere specifiche e documentate, indicando l’assenza di sedi o articolazioni locali dell’ente coinvolto; resta comunque necessario un ragionevole collegamento tra il foro e il tributo contestato.
- Più avvisi possono essere impugnati con un unico ricorso quando derivano dal medesimo fatto e pongono questioni giuridiche sostanzialmente identiche.
- Prima di contestare un atto, è opportuno verificare la legittimazione dell’ente che lo ha emesso, la validità del suo affidamento e l’eventuale intervenuta decadenza o risoluzione del rapporto.
- La mancanza della gara pubblica, quando obbligatoria, può riflettersi sulla validità degli atti di riscossione e degli avvisi emanati dall’affidatario.
- Gli atti amministrativi presupposti possono essere contestati davanti al giudice tributario nella misura in cui incidono direttamente sulla pretesa fiscale, anche mediante disapplicazione.
- La sottoscrizione dell’avviso deve provenire dal funzionario competente e formalmente incaricato; in caso contrario l’atto può essere dichiarato illegittimo.
- L’ente riscossore non può liquidare autonomamente il tributo se tale attività è riservata dalla legge all’ente impositore.
- Durante verifiche presso società, la presenza del legale rappresentante o di un delegato con poteri adeguati è essenziale per garantire un contraddittorio valido; la mera presenza di un soggetto non autorizzato può non essere sufficiente.
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