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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31100/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la contribuzione dovuta per l'anno 2010 alla Gestione separata INPS da parte di un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense, in relazione all'attività libero-professionale svolta. La Corte d'appello aveva ritenuto non prescritto il credito contributivo, individuando il dies a quo della prescrizione quinquennale nella scadenza del termine di pagamento, prorogato dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 al 6 luglio 2011, con richiesta INPS del 4 luglio 2016 quindi tempestiva. Con il ricorso per cassazione la professionista ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2395 c.c. per erronea interpretazione della disciplina prescrizionale e del ruolo dei D.P.C.M., sostenendo anche che il differimento dei termini riguardasse solo i contribuenti interessati dagli studi di settore e non chi, per quell'annualità, avesse aderito al regime dei 'minimi'. Nelle note e nella memoria è stato evocato anche il mutamento normativo derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, ma tale profilo è stato ritenuto non pertinente rispetto ai motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Ha confermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, e che rileva anche il differimento di tale termine disposto con D.P.C.M. avente natura regolamentare e attuativa della legge. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il differimento opera in favore di tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dal fatto che, in concreto, siano assoggettati o meno a quel regime fiscale. Ha quindi ribadito che, nel caso concreto, il D.P.C.M. 12 maggio 2011 differiva il termine di pagamento al 6 luglio 2011 senza maggiorazione, sicché la richiesta INPS del 4 luglio 2016 era tempestiva. I profili ulteriori sull'obbligo originario di iscrizione alla Gestione separata sono stati dichiarati inammissibili perché non confrontati con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto tale questione coperta da giudicato. Il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell'intimato, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso, per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi processuali nella disciplina della prescrizione contributiva

  • art. 2395 c.c.

    la ricorrente lo invoca, ma la Corte non ne sviluppa un'applicazione sostanziale; il motivo è ritenuto infondato rispetto alla disciplina prescrizionale dei contributi

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per il professionista non iscritto alla cassa di categoria

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di versamento, non da un momento diverso come la dichiarazione dei redditi

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e acconto dei contributi previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    costituisce la base di delega in attuazione della quale è stato emanato il D.P.C.M. 12 maggio 2011

  • art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 12 maggio 2011

    ha differito al 6 luglio 2011 il termine per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2010, incidendo sul dies a quo della prescrizione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato e per la comunicazione della proposta del relatore

  • art. 104 Cost.

    evocato indirettamente per la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, ma ritenuto non pertinente ai motivi dedotti

  • art. 2395 c.c.

    norma formalmente indicata nel motivo, ma non decisiva nella motivazione della Corte

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare di pagamento dei contributi stessi, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Ai fini del dies a quo della prescrizione rilevano anche i differimenti del termine di versamento disposti con atti regolamentari aventi funzione attuativa della legge.
  • Il differimento del termine di pagamento dei contributi collegato agli studi di settore opera in base al dato oggettivo dell'attività economica svolta e non richiede che il singolo contribuente sia concretamente assoggettato al regime fiscale degli studi di settore.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; questioni diverse o già coperte da giudicato non possono essere introdotte utilmente come profili nuovi o tramite memoria.
  • Lo ius superveniens, anche se derivante da pronuncia di illegittimità costituzionale, è esaminabile in cassazione solo se pertinente rispetto alle questioni investite dai motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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