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Sentenza

Sentenza del 08/05/2018 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Irpef - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Capitali corrisposti da fondi pensione - Rimborso della maggiore imposta trattenuta sulla rivalutazione già assoggettata a titolo di acconto - Decorrenza del termine per richiedere il rimborso - Dal giorno in cui la liquidazione dell'imposta è divenuta definitiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso presentata il 10 ottobre 2015. Contestava la riliquidazione IRPEF relativa ai redditi del 2007, soggetti a tassazione separata, sostenendo che l'Amministrazione avesse assoggettato a tassazione l'intero secondo montante previdenziale, pari a 118.351,00 euro, senza detrarre 59.416,00 euro già tassati dal fondo pensione mediante imposta sostitutiva dell'11%. Chiedeva il rimborso complessivo di 22.108,86 euro, composto da 2.468,46 euro di maggiore imposta derivante dalla riliquidazione e da 19.640,40 euro di imposta trattenuta sulla rivalutazione già tassata, oltre agli interessi. L'Agenzia eccepiva la tardività della domanda per decorso del termine decadenziale di 48 mesi e sosteneva la correttezza del proprio calcolo.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso non decorre dalla data delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, trattandosi di ritenute provvisorie relative a somme soggette a tassazione separata, ma dalla data in cui la liquidazione dell'imposta diventa definitiva e il contribuente può verificare il calcolo e difendersi efficacemente. Nel caso concreto, il termine decorreva dalla comunicazione notificata il 14 dicembre 2011; l'istanza ricevuta il 13 ottobre 2015 era quindi tempestiva. Nel merito, la Commissione ha ritenuto che le prestazioni previdenziali in forma capitale dovessero essere tassate separatamente al netto dei redditi già assoggettati a imposta, senza che rilevasse il limite di un terzo, poiché il riscatto era avvenuto per pensionamento. L'Agenzia è stata condannata a riconoscere il rimborso di 22.108,86 euro, oltre agli interessi. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso delle ritenute non dovute.

    Quando le ritenute sono provvisorie e riguardano somme soggette a tassazione separata, il termine non decorre necessariamente dal versamento o dalla ritenuta, ma dalla liquidazione definitiva dell'imposta, momento in cui il contribuente può conoscere l'esatto calcolo e contestarlo.

  • Art. 20 del TUIR

    Le prestazioni erogate in forma di capitale dalla previdenza complementare sono soggette a tassazione separata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati a imposta.

    La base imponibile deve essere ridotta delle somme o dei redditi già tassati, per evitare una doppia imposizione.

  • Art. 17-bis del TUIR, vigente all'epoca

    La Commissione ha ritenuto non decisivo il limite di un terzo previsto dalla norma quando la prestazione deriva dal riscatto della posizione individuale per collocamento in pensione.

  • Art. 23, commi 5 e 7, del D.Lgs. 21 aprile 2005, n. 252

    La disciplina transitoria della previdenza complementare comporta la segmentazione delle prestazioni secondo i montanti maturati nei diversi periodi temporali.

  • Art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    La disposizione ha modificato e integrato la disciplina transitoria della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare.

  • Art. 10, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Il riscatto della posizione individuale per pensionamento e cessazione dell'attività lavorativa consente l'applicazione del regime fiscale riconosciuto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di imposte o ritenute relative a redditi soggetti a tassazione separata, il termine decadenziale può decorrere dalla liquidazione definitiva dell'imposta, e non dalla data della ritenuta provvisoria, se solo in quel momento il contribuente può conoscere il calcolo effettivo.
  • Quando una prestazione previdenziale comprende somme già tassate, la base imponibile deve normalmente escludere tali somme, al fine di evitare una doppia imposizione.
  • In caso di prestazioni di previdenza complementare liquidate in forma capitale per pensionamento, occorre ricostruire separatamente i diversi montanti maturati e il regime fiscale applicabile a ciascuno.
  • La tempestività di una richiesta di rimborso va valutata individuando l'atto che rende definitiva la pretesa fiscale e conservando la prova della sua notifica e della ricezione dell'istanza.
  • La soluzione dipende dalla documentazione relativa alle somme già tassate, ai periodi di maturazione, alla modalità di liquidazione della prestazione e alla ragione del riscatto; tali elementi devono essere verificati caso per caso.

Testo integrale

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