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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24138/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oliva chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen. tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili (punti 1 e 2, già unificati) e fatti giudicati nel punto 3 del provvedimento impugnato. L'istanza si fondava sull'omogeneità tipologica delle condotte (reati in materia di armi) e sull'avvenuta unificazione di due precedenti decisioni, sostenendo l'esistenza di un disegno criminoso unitario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del GIP che aveva rifiutato il riconoscimento della continuazione per l'eterogeneità delle modalità esecutive, la distanza temporale tra le condotte (anni 2011/2012 rispetto ad aprile 2013), la dispersione territoriale e la mancanza di elementi che attestassero una preordinazione unitaria degli illeciti. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la continuazione richiede un programma criminoso unitario e originariamente progettato; la mera propensione a delinquere o la reiterazione non sono sostitutive di tale prova e ricadono in istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Prevede la disciplina della continuazione: riduzione della pena quando più reati costituiscono parte di un unico programma criminoso originariamente progettato; richiede l'unitarietà del disegno criminoso.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale collegata al riconoscimento della continuazione ai fini dell'esecuzione: consente di valutare la sussistenza del vincolo di continuazione tra più condanne irrevocabili.

  • Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 (Daniele)

    Giurisprudenza che individua i presupposti per dedurre l'ideazione unitaria di più condotte e la necessità di un programma criminoso originario e ben delineato.

  • Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008 (Lombardo)

    Conferma la necessità che i reati riconducibili alla continuazione siano stati concepiti nelle loro linee essenziali come parte di un medesimo progetto criminoso.

  • Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (Abbassi)

    Distinzione tra continuazione e fattispecie indicate per reprimere la propensione al crimine (recidiva, abitualità, professionalità): la continuazione è orientata al favor rei e non alla punizione della tendenza a delinquere.

  • Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari)

    Ribadisce che la verifica della preordinazione criminosa non può fondarsi su mere congetture o indizi presuntivi, ma richiede elementi concreti che dimostrino l'unità del progetto.

  • Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009 (Notaro)

    Sottolinea l'onere probatorio circa la concezione unitaria dei reati e la necessità di evidenze che attestino la preordinazione.

Massime di principio

  • La continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p. richiede prova di un programma criminoso unitario originariamente progettato; non è sufficiente la sola omogeneità tipologica dei reati.
  • Distanze temporali significative, modalità esecutive eterogenee e dispersione territoriale sono indici contrari al riconoscimento della continuazione, salvo elementi probatori che dimostrino la preordinazione.
  • La mera reiterazione di reati o la propensione abituale al crimine non costituiscono prova di continuazione: in tali casi rilevano istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità) che hanno effetti spesso più sfavorevoli per l'imputato.
  • L'unificazione di precedenti sentenze in sé non determina automaticamente il vincolo della continuazione con altri fatti: è necessario un giudizio analitico e motivato sulla configurazione di un disegno criminoso comune.
  • Per sostenere una richiesta di riconoscimento della continuazione è utile fornire prove concrete di collegamento tra i fatti (pianificazione comune, stessa modalità operativa, partecipanti comuni, comunicazioni o atti preparatori) e dimostrare la vicinanza temporale e territoriale degli episodi.
  • L'assenza di elementi concreti di preordinazione impone il rigetto della domanda e giustifica la qualificazione delle condotte sotto profili quali recidiva o abitualità, con possibili peggioramenti del trattamento sanzionatorio.

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