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Sentenza

Sentenza n. 6496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 00641/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro l’attribuzione di zero punti per le esperienze professionali in una selezione dirigenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato, collocatosi quinto e idoneo non vincitore, contestava l’attribuzione di zero punti per le esperienze lavorative pregresse. Deduceva l’ambiguità dell’art. 13, lett. b), del bando, che prevedeva la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato con inquadramento nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, indicando, per il settore pubblico, le Posizioni organizzative, l’Elevata qualificazione e l’Alta professionalità. Secondo l’appellante, tali indicazioni tra parentesi avrebbero avuto valore meramente esemplificativo e avrebbero dovuto comprendere anche l’esperienza maturata come funzionario o istruttore direttivo privo di incarichi aggiuntivi. Lamentava inoltre la contraddittorietà della sentenza di primo grado, che da un lato aveva riconosciuto una formulazione non perfettamente chiara del bando e dall’altro aveva ritenuto esaustivi i criteri di valutazione; il difetto di motivazione della Commissione, che si sarebbe limitata ad attribuire un punteggio numerico senza spiegare perché le esperienze dichiarate non fossero valutabili; l’illegittima interpretazione restrittiva della lex specialis, in violazione del favor partecipationis; la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e lavoratori privati, poiché per questi ultimi era valorizzato l’inquadramento nei quadri senza la prova di uno specifico incarico aggiuntivo. L’appellante dichiarava di avere svolto attività di istruttore direttivo, occupandosi di lavori, servizi e forniture, gare, contratti, trasparenza, anticorruzione, privacy, deliberazioni e contabilità, ma non deduceva né documentava il conferimento di incarichi di Posizione organizzativa, Elevata qualificazione o Alta professionalità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto agevolmente interpretabile l’art. 13, lett. b), del bando alla luce dell’oggetto della selezione, diretta alla copertura di un posto dirigenziale caratterizzato da specifiche competenze organizzative, gestionali e manageriali. La clausola non valorizzava indistintamente ogni esperienza nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, ma richiedeva congiuntamente un rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di funzioni con autonomia e responsabilità prossime a quelle dirigenziali, individuate tassativamente, per il settore pubblico, nelle Posizioni organizzative, nell’Elevata qualificazione e nell’Alta professionalità; per il settore privato, nell’inquadramento come quadro. Tali indicazioni tra parentesi non sono state considerate esemplificative, poiché corrispondono alle tipologie di incarichi aggiuntivi previste dalla contrattazione collettiva del comparto Regioni-Enti locali per valorizzare funzioni di particolare responsabilità e complessità. L’inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione non implica di per sé il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione: quest’ultimo è un incarico ulteriore, attribuibile al personale inquadrato nell’area, ma non automaticamente posseduto da tutti gli appartenenti alla stessa. La mera attività di istruttore direttivo o di funzionario, anche se concretamente riferita a gare, contratti e altri settori complessi, non dimostra lo svolgimento di funzioni dirigenziali o quasi-dirigenziali, in assenza della deduzione e della prova di uno specifico incarico aggiuntivo formalizzato. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, perché nel settore privato l’inquadramento come quadro implica strutturalmente funzioni direttive, elevata autonomia e responsabilità, mentre nel pubblico impiego tali caratteristiche devono risultare da un incarico ulteriore rispetto all’inquadramento ordinario. Il punteggio zero è stato quindi ritenuto legittimo. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, in favore di ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • Art. 13, lett. b), del bando di selezione

    “Esperienza professionale, titoli di carriera e di servizio” e valutazione dei “rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato [...] con effettivo e formale inquadramento [...] alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale (Posizione organizzativa o Elevata qualificazione o Alta professionalità con riferimento al settore pubblico; quadri con riferimento al settore privato)”

    La clausola è stata interpretata nel senso che, per il settore pubblico, sono valutabili soltanto le esperienze svolte con uno specifico incarico di Posizione organizzativa, Elevata qualificazione o Alta professionalità, quali funzioni connotate da responsabilità e autonomia prossime a quelle dirigenziali.

  • Art. 4 del bando di selezione

    Requisiti di partecipazione per dipendenti pubblici, dirigenti di enti pubblici non ricompresi nel d.lgs. 165/2001, soggetti con incarichi dirigenziali o equiparati, dipendenti di organismi internazionali e dipendenti di aziende private

    La disposizione è stata valorizzata per ricostruire la finalità della selezione e per rilevare che l’accesso era consentito anche a funzionari non dirigenziali; per questi ultimi, la prova delle competenze prossime a quelle dirigenziali doveva risultare dai titoli di servizio valutabili.

  • Art. 12, comma 2, CCNL 2019-2021

    “Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione”

    L’inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione non comporta automaticamente lo svolgimento di funzioni di Elevata Qualificazione, essendo quest’ultima un incarico conferibile, ma ulteriore e distinto rispetto all’inquadramento.

  • Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche; non incide sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando un bando per il conferimento di un posto dirigenziale attribuisce punteggio alle esperienze non dirigenziali immediatamente inferiori alla dirigenza, può legittimamente richiedere, oltre all’inquadramento formale, lo svolgimento di specifici incarichi aggiuntivi che attestino funzioni caratterizzate da autonomia e responsabilità quasi-dirigenziali.
  • Le indicazioni tra parentesi contenute nella lex specialis devono essere considerate tassative, e non meramente esemplificative, quando il testo non le qualifica come esempi e la loro tassatività è coerente con la struttura della contrattazione collettiva e con il profilo professionale oggetto della selezione.
  • L’inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione non equivale al conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione: quest’ultimo costituisce un incarico ulteriore, attribuibile al personale dell’area mediante specifico provvedimento.
  • La mera appartenenza a una qualifica funzionale non dimostra lo svolgimento di funzioni quasi-dirigenziali quando il bando richiede specifici incarichi di responsabilità; il candidato deve dedurre e provare il conferimento e l’effettivo svolgimento dell’incarico rilevante.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e lavoratori privati se il bando valorizza, per i primi, specifici incarichi aggiuntivi e, per i secondi, l’inquadramento come quadro, poiché tale inquadramento implica strutturalmente funzioni direttive, elevata autonomia e responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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