Tribunale, Sentenza T-513/24
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 2 July 2025. — Lunar Outpost Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark LUNAR OUTPOST – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-513/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Lunar Outpost Inc. contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio UE denominativo "LUNAR OUTPOST". Il segno è stato ritenuto descrittivo, per il pubblico anglofono e professionale pertinente, della destinazione d’uso di strumenti, robot, veicoli e servizi di trasporto connessi a un insediamento sulla Luna. Di conseguenza, il marchio è stato anche considerato privo di carattere distintivo; le spese restano a carico di ciascuna parte.
Rifiuto di registrazione del marchio UE denominativo "LUNAR OUTPOST" per carattere descrittivo e conseguente assenza di distintività per i prodotti/servizi richiesti in classi 9, 12 e 39.
La questione giuridica
Se il segno denominativo "LUNAR OUTPOST" sia esclusivamente descrittivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, dei prodotti e servizi richiesti nelle classi 9, 12 e 39, e, in caso affermativo, se debba essere dichiarato privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Un marchio denominativo costituito da "LUNAR OUTPOST" può essere rifiutato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 quando, per il pubblico pertinente, evoca immediatamente e senza sforzo interpretativo una caratteristica dei prodotti o servizi richiesti, ossia il loro impiego o la loro idoneità per un insediamento sulla Luna; in tal caso il segno è anche necessariamente privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Il Tribunale conferma quindi il rigetto del ricorso e il rifiuto di registrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto di registrazione del marchio UE "LUNAR OUTPOST"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio denominativo "LUNAR OUTPOST". Il Tribunale esamina i motivi assoluti di rifiuto per descrittività e mancanza di distintività in relazione a prodotti delle classi 9 e 12 e a servizi della classe 39.
Fatti e procedimento amministrativo
Lunar Outpost Inc. ha depositato domanda di registrazione del segno denominativo "LUNAR OUTPOST" per:
- classe 9: strumenti elettronici per misurare parametri ambientali, sistemi di monitoraggio ambientale composti da contatori e sensori, robot;
- classe 12: veicoli;
- classe 39: servizi di trasporto.
L’esaminatore ha respinto la domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2. La commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che il segno, per il pubblico anglofono, fosse descrittivo della destinazione d’uso dei prodotti e servizi richiesti e, per ciò stesso, privo di carattere distintivo.
Questioni sottoposte al Tribunale
La società ricorrente sosteneva in sostanza che:
- il segno descrive al più un "insediamento sulla Luna" in astratto, ma non la destinazione d’uso dei prodotti e servizi richiesti;
- la commissione di ricorso avrebbe confuso il luogo possibile di utilizzo con la finalità di utilizzo;
- di conseguenza, non sarebbe stato corretto negare anche la distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni composti esclusivamente da indicazioni che possano servire a designare, tra l’altro, la specie, la qualità, la destinazione d’uso o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Ricorda inoltre che, ai sensi del paragrafo 2, il motivo di rifiuto opera anche se sussiste solo in parte dell’Unione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui un segno è descrittivo se presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o servizi da consentire al pubblico interessato di percepirne immediatamente una descrizione di una caratteristica, senza ulteriori riflessioni. È inoltre sufficiente che il segno possa essere usato in futuro in senso descrittivo; non è necessario un uso descrittivo attuale.
Ragionamento del Tribunale sulla descrittività
Il Tribunale osserva anzitutto che la ricorrente non contestava la definizione del pubblico rilevante, composto o comprendente professionisti, né il significato del segno come "a settlement on the moon".
Condivide poi l’analisi della commissione di ricorso secondo cui i prodotti e servizi rivendicati includono beni e prestazioni altamente specializzati, destinati a professionisti, anche nel settore dell’esplorazione spaziale:
- i prodotti della classe 9 comprendono strumenti scientifici e robot utilizzabili in ambiente lunare;
- i veicoli della classe 12 possono includere rover lunari o mezzi per trasportare persone e merci sulla Luna;
- i servizi della classe 39 possono comprendere trasporti nello spazio verso o sulla Luna.
Secondo il Tribunale, il pubblico pertinente comprenderà immediatamente che "LUNAR OUTPOST" indica che tali prodotti e servizi sono destinati a un contesto specifico, cioè a un insediamento sulla Luna, oppure sono stati sviluppati per resistere e funzionare in tale ambiente. Il segno è quindi percepito come una caratteristica oggettiva e intrinseca dei prodotti e servizi, legata alla loro idoneità d’uso in un luogo particolare.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il segno sarebbe descrittivo solo di un luogo di utilizzo e non della destinazione d’uso: ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), conta che il segno designi una caratteristica rilevante dei prodotti o servizi, anche se tale caratteristica consiste nella loro idoneità a essere usati in un certo ambiente o per un certo scopo. Richiama inoltre il principio del mantenimento della libera disponibilità dei segni descrittivi per tutti gli operatori economici presenti o futuri.
Il fatto che un insediamento sulla Luna non esista ancora non impedisce la natura descrittiva del segno, poiché la giurisprudenza ammette che un marchio possa descrivere una caratteristica ancora non esistente, purché il pubblico pertinente la percepisca come tale.
Rapporto tra descrittività e mancanza di distintività
Accertata la descrittività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui un marchio descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), rispetto agli stessi prodotti o servizi. Ne segue che la commissione di ricorso ha correttamente concluso anche per la mancanza di distintività.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza orale e nessuna udienza è stata celebrata, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Un segno come "LUNAR OUTPOST" è descrittivo e quindi non registrabile quando il pubblico pertinente lo percepisce immediatamente come indicativo del fatto che i prodotti o servizi sono destinati a un uso in ambiente lunare o a un insediamento sulla Luna; in tale ipotesi il segno è anche privo di distintività e la domanda di marchio deve essere respinta.
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