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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22745/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che, pur avendo riconosciuto l'assenza di violazioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari e l'adeguatezza della misura, aveva paradossalmente revocato l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio (concessa per tre ore nei giorni dispari) ritenendo la misura di scarsa efficacia preventiva e l'imputato inaffidabile. La difesa sosteneva l'illogicità e la contraddittorietà del provvedimento, specie in presenza di un giudicato cautelare derivante da precedenti provvedimenti di sostituzione e autorizzazione non impugnati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. La Corte ha ritenuto illogico e giuridicamente errato che il Tribunale della Libertà, senza nuovi fatti rilevanti sopravvenuti, abbia implicitamente mutato il consolidato quadro cautelare (giudicato cautelare) e revocato l'autorizzazione sulla base di argomentazioni di inaudita genericità (inaffidabilità e scarsa efficacia preventiva) non sollevate né adeguatamente motivate e in parte estranee alla domanda di aggravamento proposta dal Procuratore generale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

    Fondamento del ricorso per vizio di motivazione; la Corte ha valutato la doglianza come fondata rispetto alla contraddittorietà del provvedimento impugnato

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    art. 275, comma 3 cod.proc.pen.

    Richiamata in relazione alla presunzione superata dai provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari; la Corte osserva che i provvedimenti di attenuazione avevano formato giudicato cautelare

  • art. 276, comma 1-ter c.p.p.

    art. 276, comma 1-ter cod.proc.pen.

    Norma richiamata dalla valutazione sulla gravità dei contatti e sulla possibile rilevanza come fatto di lieve entità; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'applicazione di criteri diversi rispetto al giudicato

  • art. 284 c.p.p.

    Riferimento alle prescrizioni e misure accessorie agli arresti domiciliari: la Corte ha sottolineato che restrizioni come divieti di comunicazione vanno disposte espressamente perché la loro violazione possa essere apprezzata

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale che consente al Procuratore generale di depositare conclusioni; qui il Procuratore generale aveva invocato il rigetto del ricorso

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/1990

    art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/90

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali era stato disposto il provvedimento cautelare; contestualizzano la natura dei fatti (reati in materia di stupefacenti e associazione) rilevanti per la valutazione del pericolo di recidiva

Massime di principio

  • Una valutazione cautelare già adottata e non impugnata (giudicato cautelare) non può essere modificata dal giudice dell'appello cautelare senza fatti nuovi, significativi e adeguatamente motivati.
  • Per ritenere violazioni degli arresti domiciliari è necessario che le condotte incriminate violino prescrizioni effettive e specifiche imposte al soggetto; restrizioni non previste non possono essere considerate violate.
  • La revoca o l'inasprimento di misure autorizzative (es. uscite quotidiane) richiede motivazione logica e non contraddittoria: non si può riconoscere simultaneamente l'assenza di violazioni e, senza nuove emergenze, fondare la revoca su genericità quali 'inaffidabilità' o 'scarsa efficacia preventiva'.
  • La parte che chiede aggravamento deve allegare e provare fatti nuovi o sopravvenuti idonei a modificare il quadro cautelare; argomentazioni generiche o basate su episodi temporalmente lontani e già valutati possono essere insufficienti.
  • Per ottenere prescrizioni limitative delle comunicazioni o degli incontri è necessario richiederle e motivarle espressamente: solo così la loro violazione potrà costituire elemento legittimante per aggravamenti della misura.

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