Sentenza n. 375/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Nola n. 2441/2024, depositata e resa pubblica il 12.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 331/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 30.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola n. 2441/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 aprile 2025, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui per quattro anni scolastici. Dedotta la mancata esecuzione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice civile. Verificati il passaggio in giudicato, la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il giudice ha accertato l'inerzia ministeriale e ha ordinato al Ministero di assegnare la Carta elettronica mediante accredito dell'importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente e con termine di ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. È stata inoltre applicata la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, o all'esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, quantificate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e al pagamento della penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di promuovere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge; l'inerzia amministrativa giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione dell'obbligo riconosciuto dal giudice ordinario.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per l'eventuale ulteriore inerzia successiva al termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza; l'insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato e decorre dal termine assegnato per l'esecuzione fino all'adempimento spontaneo tardivo o all'esecuzione compiuta dal commissario ad acta.
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