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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28279/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, confermando il primo grado, aveva respinto il suo appello avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2011, fondato su omessi ricavi relativi alla locazione di un immobile. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in modo generico, carenza di motivazione, violazione di legge, errata interpretazione di norme di diritto e contrasto di giudicati, richiamando in particolare l'art. 26 del d.P.R. 917/1986, ritenuto erroneamente interpretato dalla CTR. Ha inoltre richiamato un precedente favorevole sulla medesima questione senza dimostrarne il passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo generico e confuso, senza una chiara e specifica riconduzione alle censure tipiche dell'art. 360 c.p.c., imponendo alla Corte una ricostruzione preliminare dei fatti e dei motivi incompatibile con il giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il preteso giudicato esterno non era stato provato mediante produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi specifici, immediatamente e inequivocabilmente riconducibili a una delle tassative ragioni di impugnazione previste dalla norma.

  • art. 366 c.p.c.

    L'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata; la sua mancanza o inadeguatezza rende inammissibile il ricorso.

  • art. 26 d.P.R. 917/1986

    La norma è stata richiamata dal ricorrente come parametro sostanziale asseritamente mal interpretato dalla CTR in tema di tassazione dei ricavi da locazione.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria ma intelligibile dei fatti di causa, idonea a collegare immediatamente le censure alla decisione impugnata.
  • Le doglianze di legittimità devono essere specifiche e riconducibili in modo chiaro a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una contestazione generica o cumulativa di vizi diversi.
  • Il richiamo a un precedente favorevole come giudicato esterno è inutilizzabile se non ne viene provata con certezza la formazione mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria.
  • Nel giudizio di cassazione non spetta alla Corte ricostruire autonomamente i fatti o selezionare i motivi tra affermazioni confuse del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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