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Sentenza

Sentenza del 03/02/2021 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. T6Z0109002570 relativo al periodo d'imposta 2009 per IRPEF, IVA, IRAP e addizionale regionale, derivante da indagini finanziarie svolte nei confronti del ricorrente e della coniuge in relazione all'attività di locazione immobiliare di beni propri (codice Ateco 68.10.01). Il ricorrente ha proposto tardivamente il ricorso (presentato con raccomandata A/R il 16.12.2014, mentre la notifica è perfezionata il 29.09.2014) e in appello ha chiesto la rimessione in termini sostenendo di essere stato impossibilitato al ritiro dell'avviso per motivi di lavoro (assente spesso dalla residenza). In via subordinata ha contestato la legittimità della delega di firma e la qualifica del funzionario che ha sottoscritto l'atto.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto incontestabilmente tardiva la proposizione del ricorso e ha rigettato la domanda di rimessione in termini perché non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa richiesta dall'art. 153 c.p.c. (come innovato). Ha inoltre ritenuto inammissibile sollevare per la prima volta in appello la domanda di rimessione (nuova domanda) ai sensi dell'art. 57 c.p.c. Per questi motivi l'appello è stato rigettato, la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile il ricorso è stata confermata e non si è proceduto all'esame del merito delle censure relative alla delega di firma. Le spese di giudizio sono state liquidate a carico della parte soccombente (Tizio) per complessivi € 3.980,00, di cui € 3.460,00 per diritti di difesa e € 520,00 per rimborso spese forfetarie.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.546/1992, art.21, comma 1

    La norma è stata richiamata in relazione al termine per proporre il ricorso avverso l'atto impositivo; la Corte ha rilevato che il ricorso è stato proposto tardivamente rispetto alla data di notifica dell'atto.

  • c.p.c., art.153

    La disciplina della rimessione in termini è stata invocata dal ricorrente ma il Collegio ha osservato che, alla luce della normativa aggiornata, la rimessione richiede la produzione di idonea documentazione giustificativa e non sussistono le condizioni per disporla in assenza di tale documentazione.

  • c.p.c., art.294, commi 2 e 3

    Richiamata in combinato disposto con l'art.153 c.p.c.; il Collegio ha ritenuto che le condizioni previste non sono state soddisfatte e che pertanto non è possibile accogliere la rimessione in termini.

  • c.p.c., art.57

    Applicato per escludere la valutazione di una domanda nuova proposta per la prima volta in appello: la richiesta di rimessione in termini, sollevata per la prima volta in sede di gravame, è stata qualificata come nuova e quindi inammissibile.

  • D.M. Giustizia n.55/2014

    Richiamato ai fini della determinazione e liquidazione delle spese di giudizio (importi per diritti di difesa e rimborso spese forfetarie).

Massime di principio

  • La tardività di un ricorso tributario va valutata confrontando la data di notifica dell'atto e la data di proposizione del ricorso: se il termine è superato il ricorso è inammissibile salvo valida rimessione in termini documentata.
  • La rimessione in termini ai sensi dell'art.153 c.p.c. richiede la produzione di documentazione che giustifichi l'impossibilità di rispettare i termini; dichiarazioni generiche (es. 'spesso fuori per lavoro') senza prove non sono sufficienti.
  • Non è possibile introdurre in appello domande nuove che avrebbero dovuto essere proposte in primo grado: la richiesta di rimessione sollevata per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.57 c.p.c.
  • Se la questione di ammissibilità è decisa favorevolmente all'amministrazione, il giudice può astenersi dall'esaminare il merito delle contestazioni sostanziali (es. legittimità della delega di firma).
  • La difesa dei contribuenti deve documentare tempestivamente e in primo grado eventuali impedimenti al ritiro di notifiche: la mancata documentazione espone al rischio di perdita del diritto di impugnare l'atto.
  • In caso di soccombenza per tardività del ricorso, sono normalmente anticipate le spese processuali a carico del ricorrente secondo i parametri normativi e regolamentari richiamati dalla sentenza.

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