Cassazione Penale, Sentenza n. 5328/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. I motivi principali erano due: 1) censura della sussistenza dell'associazione per delinquere 'ndranghetista nel periodo indicato (ant. a nov. 2019 - giu. 2021), sostenendo che la ricostruzione si fondava su esiti di altri procedimenti e sulle condotte di terzi (es. Francesco Raschellà) senza verifica concreta dell'operatività e della forza intimidatrice del gruppo nel periodo contestato; 2) contestazione della partecipazione specifica del ricorrente all'associazione, con riferimento alle vicende relative al villaggio turistico Ionio Blu (collegate anche a un omicidio del 1988), alla valutazione delle dichiarazioni del collaborante Carmelo Pelle e ad altre fonti investigative: si prospettava che gli interessi dei fratelli Cristiano potessero essere personali e non riconducibili alla cosca loro contestata, e si rilevava che la confisca del villaggio risultava riferita ad altre cosche (Tengano e Libri) e non ai Cristiano.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) ha confermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata si integra con la precedente ordinanza genetica e con le sentenze anche non definitive menzionate, osservando che ai fini delle misure cautelari i gravi indizi possono essere desunti anche da sentenze non irrevocabili; segnalando inoltre l'analisi puntuale delle intercettazioni e degli altri elementi (vicenda della locale di Bianco, interessi sul villaggio Ionio Blu, progetti elettorali, traffico di stupefacenti, detenzione di armi, gestione occulta di attività economiche, organigramma e posizioni) che configurano un gruppo in continuità territoriale con precedente cosca e inquadrabile nell'art. 416-bis cod. pen.; 2) quanto alla partecipazione del ricorrente, il Tribunale ha valutato specifiche conversazioni e fatti (l'intervento del ricorrente nelle trattative per l'acquisizione del villaggio, la richiesta di benefici per i fratelli Cristiano, la preoccupazione espressa sulla possibile esiti sanguinosi, il sostegno elettorale a sindaci, i rapporti paritari con il presunto capo locale e la capacità di negoziare con altre cosche) come elementi idonei a far emergere una posizione apicale del ricorrente nell'associazione. Sul piano delle esigenze cautelari è stata richiamata la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rafforzata dal ruolo apicale riconosciuto. Di conseguenza la misura cautelare è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
I gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione e il mantenimento delle misure cautelari possono essere desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili; tali sentenze possono contribuire alla valutazione delle condizioni cautelari
art. 238-bis, cod. proc. pen.
La norma riguarda l'acquisizione e valutazione delle sentenze divenute irrevocabili come prova nel giudizio di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che ciò non impedisca l'uso di sentenze non definitive ai fini delle misure cautelari
art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione subordina l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla presenza del difensore al momento della loro assunzione nel giudizio sulla responsabilità; non limita l'impiego di tali elementi ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari
art. 416-bis, cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il gruppo rientri nell'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis, valorizzando la continuità territoriale con la cosca e senza richiedere nuove e specifiche manifestazioni della forza intimidatrice
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione rafforzata riguardo alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) che, unita al ruolo apicale del soggetto, giustifica il mantenimento della misura cautelare
Massime di principio
- Per misure cautelari personali i giudici possono legittimamente fondarsi anche su sentenze non ancora definitive come elementi indiziari, purché il ragionamento sia motivato e collegato ad altri elementi probatori
- La forza intimidatrice dell'associazione non richiede sempre manifestazioni nuove se è dimostrata la continuità territoriale e il collegamento con una cosca già accertata in precedenti attività giudiziarie
- La partecipazione di un indagato può essere desunta da elementi concreti e contestuali (conversazioni intercettate, interventi nelle trattative, rapporti con capi e membri di altre cosche, ruolo organizzativo) anche in assenza di una prova diretta unica
- Per contrastare con successo un'ordinanza cautelare il ricorso difensivo deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione e i singoli elementi probatori richiamati dal giudice, non limitandosi ad affermazioni generiche
- La presenza di provvedimenti di confisca relativi a terzi o ad altre cosche non esclude automaticamente il coinvolgimento dell'interessato; occorre valutare il contesto probatorio complessivo
- Il riconoscimento di un ruolo apicale o di collegamenti con altre consorterie rafforza la valutazione delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione o inquinamento probatorio)
- Le esigenze cautelari si valutano in concreto e sulla base di un insieme di elementi (intercettazioni, atti, dichiarazioni, precedenti) che devono essere analiticamente motivati dal giudice
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