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Sentenza

Sentenza n. 1152/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del 14 novembre 2025 dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso il Commissariato della sede di residenza familiare, nonché il parere negativo della Questura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di polizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, vice ispettore in servizio presso un Commissariato, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso quello della sede di residenza familiare, dove presta servizio il padre dei suoi due figli, entrambi di età inferiore a tre anni. Il figlio maggiore è affetto da una grave patologia congenita che comporta frequenti controlli, monitoraggio costante e possibili interventi chirurgici urgenti; la ricorrente prestava già servizio presso la sede richiesta in aggregazione temporanea per sessanta giorni ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 254/1999. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, sostenendo che il diniego non dimostrasse esigenze organizzative eccezionali, concrete e specifiche, che giustificassero il sacrificio delle esigenze familiari e della condizione sanitaria del minore. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento: secondo la ricorrente, l’amministrazione si era limitata a richiamare genericamente la carenza di personale, senza esplicitare il bilanciamento degli interessi né precisare dotazione organica prevista ed effettiva e incidenza concreta dell’assegnazione sulla funzionalità dell’ufficio di provenienza.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente e respinto entrambi i motivi. Ha rilevato che, per il personale delle Forze di polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consente il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per motivate esigenze organiche o di servizio, senza richiedere che esse siano eccezionali o di particolare gravità. L’istituto non attribuisce un diritto soggettivo al trasferimento: la situazione familiare deve essere valutata dall’amministrazione insieme alle esigenze organizzative e di efficienza del servizio. Nel caso concreto, il Commissariato di provenienza presentava una carenza organica del 50%, superiore a quella del 45% della sede richiesta; quest’ultima carenza era poi aumentata nelle more al 36,4% per effetto delle maggiori richieste di trasferimento. La carenza non poteva essere compensata con personale del ruolo dei sovrintendenti, anch’esso gravemente deficitario. Il diniego richiamava inoltre la necessità di ispettori per operazioni in corso o ragionevolmente prevedibili e l’impossibilità di sostituire la ricorrente con personale presente o trasferibile da altre sedi; il posto temporaneamente lasciato libero non sarebbe stato disponibile per una nuova assunzione. Il TAR ha ritenuto che la motivazione, anche per relationem alla nota della Questura, fosse concreta e congrua e che comparasse sufficientemente le condizioni dei due uffici. La tutela cautelare già concessa dal TAR e confermata dal Consiglio di Stato aveva consentito alla ricorrente di continuare a prestare servizio presso la sede richiesta nelle more, ma non ha determinato l’esito del merito. Ricorso rigettato; spese compensate per le peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

    La disposizione disciplina l’assegnazione temporanea per il genitore di figli fino a tre anni e stabilisce, in via generale, che il dissenso sia motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Per il personale delle Forze di polizia tale disciplina va letta con la deroga speciale introdotta dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

    Per il personale delle Forze di polizia l’assegnazione ex art. 42-bis è limitata agli uffici della stessa Forza e può essere negata per motivate esigenze organiche o di servizio. Non è necessario che tali esigenze siano eccezionali o di particolare intensità, ma devono essere motivate in modo concreto e non pretestuoso.

Massime di principio

  • Per il personale delle Forze di polizia, l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere negata, ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, per motivate esigenze organiche o di servizio; non occorre dimostrarne il carattere eccezionale o una particolare gravità.
  • Il diniego di assegnazione temporanea non può fondarsi sulla sola affermazione di una generica scopertura di organico: deve esporre esigenze organizzative o di servizio concrete e non pretestuose, tali da consentire di comprendere l’incidenza della sottrazione dell’unità sulla funzionalità dell’ufficio.
  • L’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis non attribuisce un diritto soggettivo al trasferimento o al ricongiungimento familiare, ma un interesse legittimo a che la situazione personale e familiare sia valutata discrezionalmente insieme alle esigenze organizzative e funzionali del servizio.
  • Il diniego può ritenersi sufficientemente motivato quando l’amministrazione documenti la carenza degli uffici interessati, l’insufficienza delle possibilità di compensarla con il personale disponibile o con una diversa organizzazione e le specifiche necessità operative della sede di provenienza, consentendo una comparazione intelligibile tra le sedi.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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