Cassazione Penale, Sentenza n. 23917/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 628, 582 c.p.) sulla capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico, ritenuto attendibile solo all'80%; (ii) violazione di legge (art. 628, comma 3 n.1 c.p.) e vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante delle "più persone riunite" e sul mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., poiché il ricorrente sarebbe rimasto nel furgone mentre il correo si impadroniva del portafoglio; (iii) violazione di legge (art. 157 c.p.) perché il reato di lesioni sarebbe estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato, confermando la validità probatoria dell'individuazione fotografica quando non sussistono profili di inattendibilità e quando è corroborata da altri elementi (controlli sul veicolo, presenza del correo, precedenti). Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, confermando il corretto riconoscimento dell'aggravante delle "più persone riunite" e l'ostacolo al riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. Il terzo motivo (prescrizione) è stato invece ritenuto fondato: il termine di prescrizione per il reato di lesioni è decorso il 1° gennaio 2023, mentre la sentenza di appello è del 8 luglio 2024; perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) (lesioni), dichiarando il reato estinto per prescrizione ed eliminando la pena di 2 mesi di reclusione e 67 euro di multa. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma sulla rapina; richiamata nel contesto del riconoscimento dell'aggravante per aver commesso il fatto in concorso (più persone riunite) e nella valutazione della responsabilità per il reato di rapina impropria.
Norma sulle lesioni personali: il reato di lesioni contestato è stato oggetto di verifica sulla prescrizione.
Prevede l'attenuante per minima partecipazione al fatto pluripersonale; la Corte ha confermato che tale attenuante non si applica quando ricorre l'aggravante prevista per il reato (es. più persone riunite).
Norma sulla prescrizione; interpretata come estintiva del reato di lesioni prima della pronuncia della sentenza di appello, determinando l'annullamento senza rinvio per quel capo.
Richiamata implicitamente nella distinzione tra ricognizione formale e altre forme di identificazione; la Corte osserva che la ricognizione fotografica atipica non si identifica con la ricognizione formale disciplinata dall'art. 213, ma può avere valore probatorio come dichiarazione.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate per spiegare che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto, senza trattazione orale per mancata richiesta nei termini.
Richiamato nel ragionamento sull'interazione tra circostanze aggravanti e l'attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 c.p.; la valutazione tiene conto delle aggravanti specifiche previste per il reato.
Massime di principio
- La ricognizione fotografica, pur essendo una modalità atipica rispetto alla ricognizione formale (art. 213 c.p.p.), può avere valore probatorio rilevante se non emergono elementi di inattendibilità del dichiarante e se è corroborata da altri riscontri (controlli sul luogo/veicolo, presenza con il correo, precedenti).
- L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di più soggetti nota alla vittima e, quando correttamente riconosciuta, può escludere il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p.
- L'attenuante per minima partecipazione non si concede se ricorrono aggravanti specifiche che aumentano la pena in relazione al numero dei concorrenti; quindi la mera marginalità apparente della condotta dev'essere valutata alla luce delle aggravanti applicate.
- La prescrizione estingue il reato se il termine è decorso prima della pronuncia di sentenza; in sede di cassazione va verificata la data di estinzione e, se effettiva, la condanna relativa deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Un ricorso può avere esito parziale: è possibile ottenere l'annullamento limitato di capi di imputazione per prescrizione o altri motivi, pur mantenendo confermate le altre statuizioni di merito.
- In impugnazioni basate su prove identificative, la forza probatoria dipende non solo dalla modalità (formale/informale) ma dalla valutazione complessiva della attendibilità del dichiarante e dalla presenza di elementi di corroborazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23840/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23841/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23842/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23843/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23847/2025 del 26/06/2025
- Sentenza penale · 26 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23848/2025 del 26/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →