Circolare numero 2 del 17-01-2018
Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2017. Indice 1. Premessa. 2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2017. 3. Adempimenti delle aziende. 4. Adempimenti delle Strutture territoriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il riconoscimento di giornate aggiuntive ai lavoratori agricoli colpiti da calamità, ai fini previdenziali e assistenziali, per l’anno 2017. Richiama i presupposti normativi e territoriali per accedere al beneficio, gli adempimenti telematici delle aziende e quelli delle Strutture territoriali per la validazione delle domande. Sono indicati termini precisi: trasmissione delle dichiarazioni entro il 23 febbraio 2018 e completamento delle verifiche entro il 2 marzo 2018, con pubblicazione degli elenchi nominativi annuali entro il 31 marzo 2018.
Beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2017 in zone calamitate
Beneficio per braccianti agricoli in zone calamitate: anno 2017
La circolare fornisce le istruzioni per il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, delle giornate aggiuntive spettanti ai lavoratori agricoli operanti in aree colpite da calamità, con riferimento agli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2017. Il documento richiama i presupposti normativi, gli obblighi delle aziende interessate e le attività di verifica e validazione affidate alle Strutture territoriali.
Presupposti normativi e territoriali
Il beneficio si applica alle aziende che abbiano usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e che ricadano in un’area dichiarata calamitata. L’area deve essere delimitata dalle Regioni mediante delibere o decreti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Inoltre, le avversità atmosferiche interessate devono essere comprese nel Piano assicurativo agricolo.
Ai sensi dell’articolo 38, commi 6 e 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, la notifica degli elenchi nominativi avviene mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2017 la pubblicazione deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2018.
Contenuto del beneficio
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate aggiuntive rispetto a quelle di lavoro effettivamente prestate, fino al raggiungimento delle giornate lavorative svolte alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione. Per la fruizione relativa al 2017 il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
La misura si applica anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente oppure tramite intermediari autorizzati. La procedura è disponibile nella sezione "Servizi Online" con la voce "dichiarazione di calamità aziende agricole" ed è accessibile con le consuete modalità di invio del Dmag-Unico.
Le dichiarazioni devono sempre riferirsi alle aree delimitate dalle Regioni con decreti o delibere adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato 1. La trasmissione, sia telematica sia cartacea, deve essere effettuata entro il 23 febbraio 2018, così da consentire alle Strutture territoriali la validazione entro il 2 marzo 2018.
Per la compilazione dell’istanza la circolare rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Adempimenti delle Strutture territoriali
Le Strutture territoriali devono operare in INTRANET, nel percorso "Servizi per l’Agricoltura" - "SUBORDINATI", tramite la procedura "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni inviate.
Dalla funzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", selezionando il campo "Info", l’operatore abilitato verifica i dati trasmessi dall’azienda e, in particolare, il decreto o la delibera regionale di calamità già inserito in procedura dalle Direzioni Regionali. Per la validazione ai fini del beneficio devono essere presi in considerazione esclusivamente i decreti o le delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.
L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o alla reiezione tramite il pulsante "Salva e continua". In caso di rigetto è obbligatorio compilare il campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili nella voce "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è anche possibile stampare il PDF dell’esito.
Le istanze cartacee relative ai concedenti di terreni in piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente.
Termini finali
Le operazioni di validazione da parte delle Strutture territoriali devono essere completate entro il 2 marzo 2018. La circolare chiude con il riferimento alla Direzione generale firmataria.
Punti principali
Presupposti e ambito del beneficio
Il beneficio riguarda le aziende che hanno usufruito degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/2004 e che insistono in aree dichiarate calamitata e delimitate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. Le avversità atmosferiche devono inoltre essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo. La notifica degli elenchi nominativi avviene telematicamente entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; per l’anno 2017 la pubblicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2018.
Contenuto del beneficio per i lavoratori agricoli
Il riconoscimento consiste nell’attribuzione, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate aggiuntive tale da raggiungere le giornate lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione del beneficio. Per l’anno 2017 il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c. Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, tramite l’applicazione disponibile in "Servizi Online" con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole", accessibile con le ordinarie credenziali del Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate con decreti o delibere regionali. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato 1. La trasmissione, telematica o cartacea, deve avvenire entro il 23 febbraio 2018.
Adempimenti delle Strutture territoriali
Le Strutture territoriali devono utilizzare la procedura "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità) disponibile in INTRANET, nel percorso "Servizi per l’Agricoltura" - "SUBORDINATI", per validare le dichiarazioni ricevute. La valutazione avviene tramite l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", verificando i decreti o le delibere regionali di delimitazione già inseriti in procedura dalle Direzioni Regionali. In caso di accoglimento o rigetto l’operatore procede con "Salva e continua"; in caso di reiezione deve obbligatoriamente compilare il campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili nella voce "Consultazione dichiarazione di calamità" e ne può essere stampato il PDF dell’esito.
Termini operativi e gestione delle istanze cartacee
Le Strutture territoriali devono completare la validazione delle domande entro il 2 marzo 2018. Le istanze cartacee relative ai concedenti terreni in piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Per la compilazione dell’istanza la circolare rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
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