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Circolare

Circolare numero 9 del 19-01-2018

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e UNIONE ITALIANA PROFESSIONALITA' IN AGRICOLTURA (UIPA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. INDICE PREMESSA SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA’ MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CODICE INPS ISTRUZIONI CONTABILI

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con UIPA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli associati, indicando soggetti ammessi, modalità di rilascio e revoca della delega, decorrenza, misura del contributo, costi del servizio, clausole di salvaguardia e istruzioni contabili. Sono richiamati anche durata della convenzione, condizioni di rinnovo e facoltà di recesso. Vengono inoltre istituiti i conti contabili dedicati alla gestione delle trattenute e dei relativi accrediti.

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e l’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli associati. Vengono regolati ambito soggettivo, modalità operative della delega, decorrenza, revoca, misura del contributo, rapporti economici, responsabilità delle parti e istruzioni contabili.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione è stata sottoscritta il 2 novembre 2017 sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. Essa ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, purché vi sia la verifica dei requisiti necessari alla stipula e una specifica richiesta dell’Organizzazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

È inoltre prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti, mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata, con un preavviso minimo di 60 giorni.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/1972 e individua i pensionati legittimati a rilasciare la delega personale volontaria. Possono aderire:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Restano esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma si riferisce espressamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega e adempimenti dell’Organizzazione

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega specifica. La delega deve essere resa su apposito modulo predisposto dall’Istituto e contenere:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
  • la sottoscrizione del titolare della pensione;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmettere i dati all’INPS con modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e trasmettere altresì in formato digitale la delega acquisita. Deve inoltre conservare l’originale firmato e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tal caso i dati vengono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, la decorrenza varia in base alla gestione interessata:

  • per i trattamenti della Gestione Dipendenti Privati, la delega produce effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la delega decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega e unicità della delega sulla prestazione

Il pensionato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto provvede alla lavorazione della revoca nel più breve tempo possibile.

La convenzione prevede l’unicità della delega su singola prestazione. Pertanto, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega verso altra Organizzazione, la nuova delega è efficace solo se preceduta dalla revoca della delega esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

Se l’Organizzazione acquisisce contestualmente una revoca e una nuova delega, deve trasmettere in formato digitale entrambi gli atti e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le medesime modalità previste per la delega. L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione revocata.

La revoca ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

L’importo del contributo sindacale, indicato nel testo di delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici erogati ai grandi invalidi per servizio.

Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione. Gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono applicabili dal 1° gennaio 2017 e risultano pari a:

  • 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale;
  • 0,04 euro per la gestione della delega.

Clausola di salvaguardia, responsabilità e poteri dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale, nonché alle vicende correlate. L’Organizzazione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità anche nelle ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione o di strutture ad essa associate, comprese le situazioni già in corso alla data di stipula.

L’Organizzazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, previa semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS BI.

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto di UIPA sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25657, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27657, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

È inoltre istituito il conto GPA11657 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accrediti a favore del medesimo sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso.

I conti indicati sono movimentati esclusivamente dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono comunque definiti, come di consueto, dalla Direzione generale.

Punti principali

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione con UIPA è stata sottoscritta il 2 novembre 2017 sulla base dello schema approvato con determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti e su specifica richiesta dell’Organizzazione, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dalla Gestione Dipendenti Pubblici, in virtù del rinvio normativo indicato. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La trattenuta è autorizzata tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega apposita, compilata su modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali; deve essere sottoscritto dal pensionato e corredato degli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmetterla digitalmente secondo le specifiche tecniche INPS e conservare l’originale firmato e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e dei termini ordinari di prescrizione.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e i dati sono trasmessi con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, per la Gestione Dipendenti Privati decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per la Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS dal pensionato, che viene istruita nel più breve tempo possibile. È ammessa una sola delega per singola prestazione; se esiste già una delega attiva su altra Organizzazione, la nuova delega è efficace solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e del documento di identità del revocante. In caso di revoca contestuale a nuova delega, l’Organizzazione deve inviare in digitale entrambi gli atti e conservarne gli originali. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia e gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici erogati ai grandi invalidi per servizio. Le percentuali sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote e le spese sostenute dall’INPS sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale. I costi del servizio, fissati con determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono applicabili dal 1° gennaio 2017 e comprendono: revoca delega cartacea residuale pari a 0,31 euro e gestione delega pari a 0,04 euro.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Organizzazione esonera l’INPS da responsabilità per controversie sul rilascio valido della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità per pignoramenti presso terzi sulle somme della convenzione e può sospendere l’efficacia del negozio in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti o per sopravvenute esigenze normative. È prevista anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Codice INPS e istruzioni contabili

È assegnato il codice INPS BI. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25657 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, GPA27657 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti, GPA11657 per il debito verso l’Organizzazione e per l’imputazione del pagamento, mentre gli accrediti restano imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali.

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