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Circolare

Circolare numero 6 del 18-01-2018

Con la presente circolare s’illustra lo schema di convenzione, adottato con Determinazione presidenziale n. 184/2017, tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome. Indice 1. Premessa e quadro normativo 2. Oggetto della Convenzione 3. Istruzioni operative: adempimenti preliminari alla stipula della Convenzione 4. Adempimenti delle parti 5. Costi del servizio 6. Regime fiscale 7. Monitoraggio e rendicontazione 8. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina lo schema di convenzione tra INPS e Regioni/Province autonome per il pagamento di misure di politica attiva del lavoro finanziate con le risorse previste dall’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015. Sono indicati il quadro normativo, le condizioni preliminari per la stipula, le responsabilità delle parti, il costo del servizio a carico delle Regioni, il regime fiscale delle somme erogate, le attività di monitoraggio e rendicontazione e le relative istruzioni contabili.

Convenzione INPS-Regioni/Province autonome per l’erogazione di trattamenti di politica attiva del lavoro finanziati con risorse per ammortizzatori in deroga

Convenzione INPS-Regioni/Province autonome per la politica attiva del lavoro finanziata con risorse degli ammortizzatori in deroga

La circolare definisce il modello di cooperazione tra INPS e Regioni/Province autonome per l’erogazione di prestazioni economiche connesse ad azioni di politica attiva del lavoro. L’intervento si innesta nel quadro normativo che, dal 2012 al 2016, ha consentito l’utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga e, in particolare dal 2016, anche per misure di politica attiva, con possibilità di destinazione preferenziale alle aree di crisi industriale complessa.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la Legge n. 92/2012, il D.L. n. 54/2013 convertito dalla Legge n. 85/2013, il D.I. n. 83473/2014, il D.Lgs. n. 148/2015, la Legge n. 208/2015 e il D.Lgs. n. 185/2016. In base all’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare nel 2016 fino al 50 per cento delle risorse assegnate per trattamenti in deroga, anche in deroga ai criteri del D.I. n. 83473/2014, oppure destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro. La circolare precisa che la norma è efficace anche per i provvedimenti di assegnazione già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, salvo le risorse già oggetto di decretazione regionale.

Oggetto e durata della convenzione

Lo schema di convenzione approvato nel 2017 disciplina l’erogazione da parte dell’INPS, per conto delle Regioni/Province autonome, degli importi destinati a misure di politica attiva del lavoro finanziate con le risorse di cui all’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015. I beneficiari sono individuati esclusivamente dalle Regioni o Province autonome. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe, e comunque entro il limite delle risorse destinate e successivamente comunicate all’INPS.

Adempimenti preliminari alla stipula

La stipula richiede una serie di adempimenti preliminari a carico delle Regioni/Province autonome. In particolare, esse devono:

  • comunicare formalmente di aver concluso la decretazione relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
  • attestare che tutti i decreti sono stati trasmessi con esito positivo in Banca Dati Percettori (SIP);
  • dichiarare che non esistono ulteriori decreti rispetto a quelli indicati, assumendosi la responsabilità e l’onere finanziario di eventuali situazioni ancora non definite;
  • ricevere dall’INPS la quantificazione delle risorse residue disponibili;
  • adottare un proprio atto di individuazione delle somme da destinare alle azioni di politica attiva del lavoro, in coerenza con la quantificazione resa dall’Istituto e con esplicita destinazione alle prestazioni oggetto della convenzione.

La circolare sottolinea che, in assenza di tali atti, la convenzione non può essere sottoscritta. Il Ministero del Lavoro aveva infatti chiarito che le iniziative di politica attiva finanziate con queste risorse possono essere avviate solo dopo la chiusura delle decretazioni pendenti relative agli ammortizzatori in deroga.

Riparto delle responsabilità tra Regione e INPS

La Regione o Provincia autonoma ha la responsabilità esclusiva dell’individuazione dei destinatari delle misure, previa istruttoria dei requisiti, e della trasmissione all’INPS dei dati necessari al pagamento. Deve controllare la correttezza e completezza delle informazioni trasmesse, tra cui:

  • codice IBAN, ove presente;
  • dati anagrafici, incluso il codice fiscale validato dal fisco;
  • indirizzo per eventuale bonifico domiciliato;
  • codice di avviamento postale;
  • importo dell’indennità spettante;
  • periodo di riferimento.

L’INPS opera come mero ente pagatore. Provvede ai pagamenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta regionale, verifica soltanto l’esistenza in vita del beneficiario e non risponde di pagamenti errati se derivanti da indicazioni regionali inesatte. Non effettua controlli sui requisiti dei beneficiari, non svolge recupero di indebiti e non assume responsabilità in caso di contenzioso amministrativo o giudiziario. I ricorsi amministrativi e le controversie giudiziarie restano di competenza esclusiva della Regione o Provincia autonoma, che è anche l’unico soggetto legittimato passivamente per le cause relative al riconoscimento dell’indennità.

Utilizzo di risorse ulteriori rispetto a quelle autorizzate

La convenzione consente alla Regione o Provincia autonoma di chiedere pagamenti anche per importi eccedenti quelli autorizzati dal Ministero. In tal caso, però, l’amministrazione territoriale deve costituire una specifica provvista finanziaria a proprio carico, da versare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione regionale o di coordinamento metropolitano. Anche per tali somme l’INPS procede ai pagamenti entro 30 giorni, previa verifica della provvista e nel rispetto delle modalità previste dalla convenzione.

Costo del servizio e trattamento fiscale delle prestazioni

Per ciascun pagamento eseguito, la Regione o Provincia autonoma riconosce all’INPS un compenso di euro 4,86 a titolo di servizio. Il corrispettivo è fatturato in modalità elettronica, in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR. L’INPS, quale sostituto d’imposta, deve applicare le ritenute IRPEF ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 600/1973, riconoscere le detrazioni fiscali spettanti per il periodo di riferimento, effettuare il conguaglio di fine anno e rilasciare la Certificazione Unica.

Monitoraggio e rendicontazione

L’Istituto si impegna a trasmettere al Ministero del Lavoro e alla Regione/Provincia autonoma, con cadenza mensile e anche su richiesta, il dettaglio dei pagamenti o altra documentazione equivalente utile a dimostrare l’avvenuta erogazione delle somme ai singoli beneficiari. Tali dati servono per attivare i controlli e la rendicontazione della spesa.

Il recupero delle somme erogate avviene tramite il versamento ministeriale a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, sulla base della rendicontazione annuale dell’INPS. La Regione o Provincia autonoma resta garante dell’effettivo recupero delle somme da parte dell’Istituto.

Istruzioni contabili

La circolare fornisce un articolato set di istruzioni contabili. L’onere per l’erogazione delle prestazioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome è posto a carico dello Stato e viene rilevato automaticamente nell’ambito della contabilità GAU, con i seguenti conti di nuova istituzione:

  • GAU30281, per l’imputazione dell’erogazione delle prestazioni;
  • GAU10281, per l’imputazione del debito relativo alle prestazioni.

Le somme non riscosse dai beneficiari vengono riaccreditate e contabilizzate nel partitario GPA10031 con il codice bilancio "03074 - Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)". Il recupero dei costi di gestione a carico delle Regioni/Province autonome è imputato al conto GPA24150.

Per le misure ulteriori a carico delle Regioni/Province autonome, le operazioni confluiscono nella Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (GPZ), con istituzione dei conti GPZ00282, GPZ10282, GPZ11282, GPZ25282 e GPZ35282. La provvista versata preventivamente dalla Regione sulla contabilità speciale è rilevata in avere sul conto GPZ10282.

La procedura informatica di liquidazione genera scritture contabili sulla contabilità di Sede e poi il mandato di pagamento accentrato sulla contabilità di Direzione generale. Il credito verso la Regione viene trasferito dalle Sedi territoriali alla Direzione regionale mediante modello SC10/R, con l’indicazione della causale specifica prevista nella circolare. La Direzione regionale assume manualmente il credito e addebita alla Regione gli oneri delle prestazioni e il rimborso spese per il servizio reso, verificando la congruità della provvista anche rispetto ai costi di gestione.

Le somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine sono rilevate secondo specifiche contabili dedicate, con conto di interferenza GPA55180 e chiusura in contropartita del conto GPA10031 con il nuovo codice bilancio "03176 - Somme non riscosse dai beneficiari dell’erogazione delle prestazioni finalizzate ad azioni di politica attiva per il lavoro, avviate dalle Regioni/Province autonome a loro carico – GPZ". Le variazioni al piano dei conti sono riportate nell’allegato n. 3.

Punti principali

Quadro normativo e durata della convenzione

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa sugli ammortizzatori sociali in deroga dal 2012 al 2016, evidenziando la possibilità per Regioni e Province autonome di utilizzare parte delle risorse assegnate per trattamenti di integrazione salariale, mobilità in deroga e, dal 2016, anche per azioni di politica attiva del lavoro. Lo schema di convenzione, approvato con Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017, disciplina l’erogazione da parte dell’INPS degli importi per conto delle amministrazioni territoriali. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe, e comunque nei limiti delle risorse comunicate all’INPS dalla Regione o Provincia autonoma.

Oggetto della convenzione e fonte delle risorse

L’oggetto della convenzione è l’erogazione, da parte dell’INPS, di trattamenti economici di politica attiva del lavoro finanziati con le risorse di cui all’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione o Provincia autonoma. Le risorse sono garantite dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, come confermato dalla nota ministeriale richiamata nella circolare.

Adempimenti preliminari per la stipula

Prima della sottoscrizione della convenzione è necessario che la Regione o Provincia autonoma: comunichi formalmente di aver completato la decretazione relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017; attesti di aver trasmesso con esito positivo tutti i decreti in Banca Dati Percettori (SIP); dichiari che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati e si assuma la responsabilità e l’onere finanziario di eventuali situazioni non definite; riceva dall’INPS la quantificazione delle risorse residue disponibili; adotti un proprio atto con cui individua le somme da destinare alle azioni di politica attiva del lavoro, in coerenza con la quantificazione INPS e con esplicita destinazione alle prestazioni oggetto della convenzione. In mancanza di tali atti la convenzione non può essere sottoscritta.

Responsabilità operative delle Regioni e dell’INPS

La Regione o Provincia autonoma ha la responsabilità esclusiva di individuare i destinatari delle misure, previa istruttoria dei requisiti, e di trasmettere alla Direzione regionale o di coordinamento metropolitano i dati necessari al pagamento. Deve controllare la completezza e correttezza dei dati, inclusi IBAN, dati anagrafici e fiscali, indirizzo per eventuale bonifico domiciliato, CAP, importo dell’indennità e periodo di riferimento. L’INPS opera come mero ente pagatore, verifica soltanto l’esistenza in vita del beneficiario e non assume responsabilità per pagamenti errati, ritardi dovuti a trasmissioni non conformi, recupero di indebiti o gestione di contenziosi. Ricorsi amministrativi e controversie giudiziarie restano di competenza della Regione o Provincia autonoma, che è anche l’unico soggetto legittimato passivamente in giudizio.

Tempi di pagamento e risorse aggiuntive a carico della Regione

L’INPS si impegna a effettuare i pagamenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta regionale, nei limiti delle risorse disponibili. La Regione o Provincia autonoma può chiedere pagamenti per importi ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal Ministero, ma in tal caso deve costituire una provvista specifica a proprio carico sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione regionale o di coordinamento metropolitano. Anche per tali somme l’INPS provvede al pagamento entro 30 giorni, previa verifica della provvista.

Costo del servizio e regime fiscale

Per ogni pagamento effettuato a favore dei beneficiari, la Regione o Provincia autonoma riconosce all’INPS un compenso di euro 4,86. Il compenso è fatturato elettronicamente, senza IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972. I trattamenti economici erogati costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR; l’INPS applica le ritenute IRPEF, le detrazioni spettanti per il periodo di riferimento, effettua il conguaglio di fine anno e rilascia la Certificazione Unica.

Monitoraggio, rendicontazione e recupero delle somme

L’INPS fornisce mensilmente e su richiesta al Ministero del Lavoro e alla Regione o Provincia autonoma il dettaglio dei pagamenti o documentazione equivalente, utile ai fini del controllo e della rendicontazione della spesa. Il recupero degli importi erogati avviene tramite il versamento ministeriale a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, sulla base della rendicontazione annuale resa dall’Istituto. La Regione o Provincia autonoma è garante dell’effettivo recupero delle somme.

Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione

La circolare detta specifiche istruzioni contabili per la rilevazione delle prestazioni e dei rimborsi. Sono istituiti nuovi conti nella gestione GAU per l’erogazione delle prestazioni e nel GPZ per le partite di giro e per eventuali misure ulteriori a carico delle Regioni. Sono indicati i conti per l’imputazione delle prestazioni, del debito, delle somme non riscosse, del recupero dei costi di gestione e per la gestione della provvista regionale. Le sedi territoriali devono trasferire il credito accertato alla Direzione regionale competente con modello SC10/R; la Direzione regionale assume il credito e addebita alla Regione gli oneri e il rimborso spese. Le somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine sono rilevate secondo le specifiche contabili richiamate, con rinvio all’allegato 3 per le variazioni al piano dei conti.

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