Circolare numero 3 del 17-01-2018
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura(UIPA) sulle prestazioni temporanee
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 28 novembre 2017 tra INPS e UIPA per consentire agli iscritti beneficiari di determinate prestazioni previdenziali di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Vengono disciplinate modalità di delega, revoca e contestazione, le percentuali di contribuzione, i flussi di pagamento all’associazione, il costo del servizio a carico dell’associazione, nonché le regole di responsabilità, validità della convenzione e procedure contabili.
Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 28 novembre 2017 tra INPS e Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il testo individua i beneficiari interessati, le modalità di delega e revoca, le percentuali applicabili, i flussi di pagamento, gli oneri economici e le regole contabili e di responsabilità.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica agli iscritti UIPA che percepiscono prestazioni previdenziali o assistenziali temporanee. In particolare, possono versare i contributi associativi tramite trattenuta i beneficiari di:
- trattamenti di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASPI;
- ASDI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
L’accordo è stato predisposto secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 128 del 30 luglio 2014.
Delega alla trattenuta e documentazione richiesta
L’autorizzazione alla trattenuta dei contributi associativi avviene mediante trasmissione all’INPS di una delega redatta secondo il modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo dell’UIPA è 1014.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’articolo 18 della legge 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della medesima legge.
Revoca della delega, contestazioni e sostituzione di deleghe
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’Istituto dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, deve acquisirla nel più breve tempo possibile e darne comunicazione all’associazione sindacale revocata.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’Istituto cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione sindacale deve restituire ai lavoratori interessati le somme indebitamente ricevute.
Se una nuova delega viene presentata su una prestazione già gravata da delega verso altra associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo associativo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega in percentuale sulla prestazione previdenziale e deve essere uniforme per tutti gli iscritti all’associazione.
Le percentuali comunicate da UIPA sono le seguenti:
- 1% per NASPI;
- 0,50% per ASDI;
- 1% per DIS-COLL;
- 0,50% per CIG;
- 1% per gli altri trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle somme e strumenti informatici
L’INPS versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese previste dall’articolo 8 della convenzione e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto rende disponibili all’associazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig":
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
- le fatture relative al costo dei servizi;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio, oneri e rapporti economici
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,45 euro per singola delega.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo iscritto e l’organizzazione sindacale e alle vicende relative a tale rapporto.
Responsabilità, contenzioso e rimborsi
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’associazione deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS quando l’Istituto sia convenuto, chiamato o costituito in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione stessa.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora emergano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione;
- in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede legale dell’UIPA è indicata in via Adolfo Ravà n. 124, Roma.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25660, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35660, per l’accreditamento all’UIPA dei contributi associativi;
- GPA11660, per la rilevazione del debito verso UIPA;
- GPA24042, per il rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi.
Le rimesse a favore dell’associazione sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono indicate le denominazioni dei conti istituiti.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti agli iscritti all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) sulle prestazioni temporanee. Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo UIPA è 1014. Nel caso di pagamento diretto di integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe e l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991; tale documentazione resta depositata e conservata presso il datore di lavoro.
Revoca, contestazioni e cessazione delle trattenute
La delega cessa con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’INPS dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo modalità concordate. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, ne acquisisce il contenuto e lo comunica all’associazione revocata. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. Se viene presentata una nuova delega su prestazione già gravata da altra delega, la nuova opera solo dopo la revoca di quella precedente, con allegata copia del documento d’identità.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressa in percentuale nella delega e deve essere uguale per tutti gli iscritti. L’UIPA ha comunicato le seguenti aliquote: 1% per NASPI, 0,50% per ASDI, 1% per DIS-COLL, 0,50% per CIG e 1% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamenti all’associazione e servizi online
L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese di cui all’art. 8 della convenzione e delle eventuali trattenute già versate non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi, con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici effettuati. Attraverso la stessa applicazione vengono trasmesse anche le fatture per il costo del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e disciplina economica
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,45 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali del costo saranno comunicate dall’Istituto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale.
Responsabilità, contenzioso e rimborso spese
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa promossi da creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’associazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora esso sia convenuto, chiamato o costituito in giudizio per questioni connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’associazione, o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Dati dell’associazione e istruzioni contabili
La sede legale dell’UIPA è indicata in via Adolfo Ravà n. 124, Roma. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25660 per i contributi associativi trattenuti, GPA35660 per l’accreditamento all’UIPA, GPA11660 per il debito verso UIPA e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse all’associazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
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