Circolare numero 5 del 17-01-2018
Con la presente circolare s’illustra il nuovo schema di convenzione tra l’INPS e le associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il nuovo testo è stato approvato con Determinazione presidenziale n. 180/2015 e modificato con successiva Determinazione presidenziale n. 143/2016. Indice 1. PREMESSA 2. MODALITÀ DI RISCOSSIONE 3. GESTIONE DELLE DELEGHE ALLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 4. DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA 5. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE 6. RAPPORTI FINANZIARI E SPESE 7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 8. BANCA DATI 9. DURATA DELLA CONVENZIONE 10. ADEMPIMENTI OPERATIVI. PREMESSA 10.1 PRESENTAZIONE DELEGHE 10.2 REVOCHE DELLE DELEGHE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo schema di convenzione tra INPS e associazioni sindacali nazionali per la riscossione delle quote associative di artigiani e commercianti, approvato e poi modificato nelle parti relative al versamento delle quote. Vengono riepilogate le modalità di riscossione, la gestione telematica delle deleghe e delle revoche, la determinazione dell’importo del contributo, i rapporti finanziari, le clausole di responsabilità e la durata della convenzione. Sono inoltre forniti chiarimenti operativi per le strutture territoriali INPS e per le associazioni, con specifiche scadenze, modalità di convalida e regole per i casi di deleghe multiple o non corrispondenti ai dati d’archivio.
Nuovo testo di convenzione INPS per la riscossione dei contributi associativi delle associazioni sindacali nazionali
Nuovo schema di convenzione INPS per la riscossione dei contributi associativi
La circolare descrive il nuovo testo di convenzione tra INPS e associazioni sindacali nazionali per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015 e successivamente modificato, per quanto riguarda le modalità di versamento delle quote associative, con Determinazione presidenziale n. 143 del 10 novembre 2016. L’intervento mira a uniformare e standardizzare le procedure operative, adeguandole al processo di telematizzazione dei servizi dell’Istituto.
Ambito applicativo e continuità dei rapporti
La convenzione riguarda la riscossione del contributo associativo dovuto dagli artigiani e commercianti aderenti alle associazioni firmatarie. Le organizzazioni già convenzionate che richiedono l’adesione al nuovo schema mantengono senza soluzione di continuità tutti i rapporti in essere, sia sul piano organizzativo sia su quello finanziario.
Modalità di riscossione
L’INPS si impegna a espletare, in nome e per conto delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione della quota associativa. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori in misura fissa, con le medesime modalità e periodicità previste dalla legge vigente. L’importo della quota associativa viene indicato sull’avviso di pagamento dei contributi dovuti sul reddito minimale ed è consultabile nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni "Posizione Assicurativa" – "Dati del modello F24" e "comunicazione bidirezionale" – "Modelli F24".
La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che resta escluso ogni obbligo dell’INPS di riscossione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, dal 30 settembre dell’anno precedente al 12 febbraio dell’anno di riferimento, ogni associazione deve utilizzare la procedura telematica "gestione deleghe integrate" per trasmettere i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione.
La Direzione Generale rende disponibili alle strutture territoriali competenti i flussi telematici, che devono essere convalidati dalle sedi territoriali INPS. Le strutture locali delle associazioni devono inoltre presentare l’originale delle deleghe con allegata copia del documento di identità dell’associato, secondo le scadenze indicate:
- dal 30 settembre al 15 ottobre;
- dal 15 novembre al 30 novembre;
- dal 18 gennaio al 28 gennaio;
- dal 12 febbraio al 19 febbraio.
Entro i dieci giorni successivi a ciascuna scadenza, la struttura territoriale INPS verifica la sussistenza dei requisiti e convalida le deleghe trasmesse telematicamente. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio hanno effetto per l’INPS dall’anno successivo. L’Istituto è esente da responsabilità se i flussi telematici o le deleghe non corrispondono ai dati presenti nei propri archivi. Se nel corso dell’anno pervengono più deleghe per associazioni distinte, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.
Revoca della delega
La revoca deve essere inoltrata dall’associato direttamente all’associazione, poiché il rapporto associativo intercorre solo tra le due parti. Se la revoca perviene all’INPS direttamente dal singolo associato, l’Istituto la acquisisce in procedura e la comunica all’associazione con le modalità previste.
La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, cioè dall’esercizio annuale successivo, salvo che prima di tale momento pervenga una comunicazione di annullamento della revoca da parte dello stesso associato.
Importo del contributo associativo
L’ammontare del contributo, in misura fissa e anche differenziato per provincia, è stabilito dall’associazione e notificato all’INPS tramite procedura informatica. Se l’associazione non comunica l’importo per tutte le strutture INPS in cui opera, il contributo viene determinato automaticamente: per un’Agenzia complessa si applica l’importo della quota associativa della competente Direzione provinciale; per una Direzione provinciale si applica la "Quota Nazionale Integrativa", che deve essere obbligatoriamente comunicata dalle associazioni.
Rapporti finanziari, spese e liquidazione delle somme
Le modalità di versamento delle quote associative e i relativi costi sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 dello schema convenzionale, con adempimenti centralizzati tra Direzione Generale e organismi nazionali delle organizzazioni stipulanti. L’articolo 6, come modificato nel 2016, prevede che l’INPS corrisponda all’associazione le quote riscosse al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali eventualmente dovuti, entro il 16 luglio, 16 ottobre, 5 febbraio e 16 aprile.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Le associazioni stipulanti esonerano l’INPS da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di contestazione dell’inclusione dei nominativi nei flussi telematici. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità per eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS è estraneo ai rapporti tra associato e associazione. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, qualora l’associazione risulti definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’INPS se l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie relative ai rapporti tra associato e associazione.
Banca dati e consultazione delle forniture
Nell’ambito della "Procedura Integrata deleghe" è stata predisposta una banca dati specifica che consente alle associazioni convenzionate di consultare le forniture previste dalla convenzione.
Durata della convenzione e recesso
La convenzione resta valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Può essere rinnovata per ulteriori tre anni su richiesta dell’associazione, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula. È comunque salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta, con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Adempimenti operativi delle strutture territoriali INPS
I rapporti locali con le strutture periferiche delle associazioni convenzionate sono gestiti dall’Area Anagrafica e flussi delle Direzioni Provinciali, cui i rappresentanti delle associazioni devono fare riferimento. I nominativi e le firme del legale rappresentante e dei delegati delle associazioni locali devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti.
Per agevolare l’identificazione dei referenti autorizzati alla consegna delle deleghe, è stata predisposta un’applicazione che consente alle associazioni nazionali di inserire nella sezione "Anagrafica delegati" della procedura i dati degli operatori abilitati, in sostituzione dell’accredito in sede. Le istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio.
Presentazione, verifica e convalida delle deleghe cartacee
Per la consegna delle deleghe alla riscossione, i rappresentanti delle associazioni o i loro delegati ufficialmente accreditati possono accedere alle strutture periferiche dell’Istituto. Le deleghe devono essere presentate con un elenco in duplice copia; una copia viene restituita con timbro e firma per ricevuta dopo il controllo di corrispondenza tra l’elenco e le copie cartacee consegnate. Tale elenco, insieme alle copie delle deleghe, fa fede in caso di contestazione dell’avvenuta consegna.
La convalida richiede esclusivamente un controllo formale del documento cartaceo, vale a dire:
- indicazione dell’associazione convenzionata con l’Istituto;
- firma dell’associato;
- data di rilascio della delega.
Non sono valide le deleghe rilasciate con data anteriore di due anni rispetto alla presentazione. Per la sola tariffazione 2018 è consentita la convalida di deleghe rilasciate su moduli cartacei predisposti secondo i precedenti formati, previa verifica dei requisiti formali.
In caso di più deleghe presentate dallo stesso soggetto a favore di associazioni diverse, l’operatore può convalidarle tutte se presenti nei flussi telematici; la procedura centralizzata effettua poi la verifica finale e, in assenza di revoca, elimina le deleghe non compatibili secondo criteri univoci e uniformi. Gli operatori non devono verificare i dati presenti nelle banche dati dell’Istituto né eventuali revoche collegate, che sono gestite separatamente. Le strutture territoriali devono acquisire tempestivamente tutte le deleghe ricevute per evitare contenziosi relativi a deleghe non validate; quelle non convalidate devono essere restituite alle associazioni che ne facciano richiesta.
Gestione delle revoche delle deleghe
L’associato che intende revocare la delega deve comunicarlo direttamente all’associazione revocata, che provvede alla cancellazione del nominativo dagli elenchi trasmessi telematicamente all’INPS. Se l’associato comunica la revoca direttamente all’Istituto, anche tramite un delegato appositamente autorizzato e munito della documentazione richiesta, la struttura territoriale INPS acquisisce la revoca e ne invia comunicazione all’associazione tramite la casella istituzionale indicata: revoca.contributiassociativiartcom@inps.it.
Le revoche inviate per posta ordinaria o raccomandata devono essere corredate da copia di un valido documento di identità del revocante. In caso di successione di revoche e nuove deleghe, la nuova revoca annulla la precedente e anche l’eventuale nuova delega, che non viene quindi valorizzata nella fase di elaborazione finale centralizzata. Alla chiusura della procedura di acquisizione e all’avvio della tariffazione, tutte le informazioni presenti sono elaborate ai fini del calcolo delle quote associative.
Punti principali
Ambito della convenzione e finalità
La convenzione disciplina la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali nazionali. Il nuovo testo è stato predisposto per uniformare e standardizzare le procedure operative, in coerenza con la telematizzazione dei servizi. Le organizzazioni già convenzionate, aderendo al nuovo schema, mantengono senza interruzioni i rapporti in corso, sia organizzativi sia finanziari.
Modalità di riscossione del contributo associativo
L’INPS riscuote il contributo associativo in nome e per conto delle associazioni, esclusivamente per gli artigiani e commercianti aderenti. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori in misura fissa, con le stesse modalità e periodicità previste dalla normativa vigente. L’importo della quota associativa compare sull’avviso di pagamento dei contributi dovuti sul reddito minimale ed è consultabile anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni indicate dalla circolare. Pur essendo riscossa insieme ai contributi obbligatori, la quota conserva natura volontaria e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.
Gestione telematica delle deleghe alla riscossione
Per ciascun anno, dal 30 settembre dell’anno precedente al 12 febbraio dell’anno di riferimento, le associazioni devono usare la procedura telematica "gestione deleghe integrate" per trasmettere i dati dei nuovi associati per i quali richiedono la riscossione, nonché i nominativi dei soggetti che hanno revocato l’adesione. Le strutture territoriali INPS ricevono i flussi telematici dalla Direzione Generale e procedono alla convalida dei nuovi associati. Le strutture locali delle associazioni devono inoltre consegnare le deleghe cartacee originali con copia del documento d’identità dell’associato secondo finestre temporali prestabilite. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS solo dall’anno successivo.
Revoca della delega
La revoca della delega deve essere inoltrata, in via ordinaria, direttamente all’associazione, perché il rapporto associativo è esclusivamente tra associato e associazione. Se la revoca perviene all’INPS direttamente dall’associato, l’Istituto la acquisisce in procedura e la comunica all’associazione. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, cioè dall’esercizio annuale successivo, salvo annullamento della revoca prima di tale tariffazione da parte dello stesso associato.
Determinazione dell’importo del contributo
L’importo fisso del contributo associativo, eventualmente differenziato per provincia, è stabilito dall’associazione e comunicato all’INPS tramite procedura informatica. Se l’associazione non comunica l’importo per tutte le strutture INPS in cui opera, il contributo viene determinato automaticamente: per un’Agenzia complessa si applica l’importo della quota indicata per la competente Direzione provinciale; per una Direzione provinciale si applica la "Quota Nazionale Integrativa", che le associazioni devono comunicare obbligatoriamente.
Rapporti finanziari, spese e liquidazione
Le modalità di versamento delle quote associative e i relativi costi sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti a livello centrale tra Direzione Generale e organismi nazionali delle organizzazioni. L’articolo 6, come modificato nel 2016, prevede che l’INPS versi all’associazione le quote riscosse al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, ove dovuti, entro il 16 luglio, 16 ottobre, 5 febbraio e 16 aprile.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Le associazioni esonerano l’INPS da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di contestazione dell’inclusione dei nominativi nei flussi telematici. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra associati e associazione. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega in cui l’associazione risulti definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’INPS se l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti ai rapporti associativi.
Banca dati e consultazione delle forniture
Nell’ambito della "Procedura Integrata deleghe" è stata predisposta una banca dati dedicata che consente alle associazioni convenzionate di consultare le forniture previste dalla convenzione.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriori tre anni su specifica richiesta dell’associazione, previa verifica dei requisiti necessari. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R o PEC.
Adempimenti operativi delle strutture territoriali INPS
I rapporti locali con le strutture periferiche delle associazioni sono tenuti dall’Area Anagrafica e flussi delle Direzioni provinciali. I dati e le firme del legale rappresentante e dei delegati delle associazioni locali devono essere depositati presso le strutture INPS competenti. Per agevolare l’identificazione dei referenti autorizzati alla consegna delle deleghe, le associazioni nazionali possono inserire nella sezione "Anagrafica delegati" della procedura i dati degli operatori abilitati, in sostituzione dell’accredito in sede.
Presentazione e convalida delle deleghe cartacee
Le deleghe vanno presentate dalle associazioni o dai delegati accreditati con elenco in duplice copia; una copia viene restituita con timbro e firma per ricevuta dopo la verifica di corrispondenza tra elenco e documenti consegnati. La convalida richiede solo controlli formali sul documento cartaceo: indicazione dell’associazione convenzionata, firma dell’associato e data di rilascio. Non sono valide deleghe con data anteriore di oltre due anni rispetto alla presentazione. Per la sola tariffazione 2018 è ammessa la convalida di deleghe su moduli cartacei predisposti secondo i precedenti formati. In caso di più deleghe dello stesso soggetto verso associazioni diverse, la struttura può convalidarle tutte se presenti nei flussi, ma la procedura centralizzata eliminerà poi quelle incompatibili secondo criteri univoci, in assenza di revoca.
Gestione delle revoche e casistica delle deleghe multiple
Le revoche possono essere presentate all’associazione, all’INPS direttamente dall’associato o da un delegato autorizzato, oppure a mezzo posta ordinaria o raccomandata con copia del documento d’identità. L’INPS comunica la revoca all’associazione tramite la casella istituzionale indicata. Se, dopo una revoca, viene presentata una nuova delega, quest’ultima e la precedente revoca possono essere annullate, con conseguente mancata valorizzazione della nuova delega nella elaborazione finale centralizzata. Alla chiusura della procedura di acquisizione e avvio della tariffazione, tutte le informazioni disponibili sono elaborate per il calcolo delle quote associative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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