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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25265/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IVA e altre imposte nei confronti di due ex soci di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, assumendo che essi dovessero rispondere, nei limiti di legge, dei debiti fiscali relativi a utili extracontabili non dichiarati e a costi ritenuti indeducibili. La società, avente ristretta base partecipativa, era stata cancellata; i contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo che, non risultando la distribuzione di utili dal bilancio di liquidazione né dai bilanci precedenti, fosse onere del Fisco provare l'effettiva percezione degli utili da parte dei soci. La CTR aveva accolto tale tesi, ritenendo non assolto l'onere probatorio da parte dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 36, commi 3 e 4, d.P.R. 602/1973, 2945 c.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato al creditore pubblico la prova della distribuzione ai soci degli utili extracontabili, mentre tale circostanza, negata dai contribuenti, costituiva fatto impeditivo o estintivo e doveva essere provata da loro.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dai contribuenti e ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nei casi di responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973, il creditore deve provare la fonte dell'obbligazione e i presupposti legali della pretesa, ma non anche la mancata o avvenuta distribuzione degli utili extracontabili ai soci; la negazione di tale distribuzione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo che grava sui contribuenti ex art. 2697, comma 2, c.c. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 36, commi 3 e 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    sono le norme poste a base della responsabilità del liquidatore/amministratore/socio per i debiti tributari della società nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

  • art. 2945, comma secondo, c.c.

    richiamato nel giudizio di merito dalla CTR, ma la Corte non ne fonda la decisione; nel testo compare anche il riferimento alle modifiche normative successive.

  • art. 2697 c.c.

    la negazione della distribuzione degli utili extracontabili costituisce fatto impeditivo/estintivo e l'onere della prova grava su chi lo allega.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati nel motivo di ricorso come norme sulle presunzioni, in relazione alla prova della distribuzione degli utili.

Massime di principio

  • Nella responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. 602/1973, il creditore pubblico deve provare il presupposto legale della pretesa e la fonte dell'obbligazione, ma non anche la concreta percezione da parte del socio degli utili extracontabili, quando tale percezione sia contestata dal socio stesso.
  • La contestazione dell'avvenuta distribuzione di utili ai soci, quando dedotta per escludere la responsabilità del socio, integra un fatto impeditivo o estintivo della pretesa e deve essere provata dal contribuente che la invoca.
  • In presenza di società a ristretta base partecipativa, la giurisprudenza richiamata riconosce la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci, salva la prova contraria fornita dai soci.
  • Nel giudizio di legittimità sono ammissibili censure che investono il riparto dell'onere della prova e la corretta applicazione delle norme di diritto, non un mero riesame del merito dei fatti incontestati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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