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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19363/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello contro un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie sui suoi conti correnti, dai quali erano emersi movimenti ritenuti non giustificati e non compatibili con il reddito dichiarato. La CTR aveva ritenuto legittima la pretesa fiscale, valorizzando in particolare un versamento di euro 375.000 che, secondo l'Ufficio, non poteva essere ricondotto con certezza alla vendita di un immobile, perché il preliminare indicava un prezzo di euro 875.000 con euro 375.000 a titolo di caparra, mentre il definitivo riportava un corrispettivo complessivo di euro 500.000 già dichiarato ricevuto. Con sette motivi il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 32 e 38 d.P.R. 600/1973 sostenendo che i versamenti bancari non bastassero da soli a provare maggiori redditi; vizio motivazionale e nullità per omessa o illogica motivazione; omessa pronuncia e violazione dell'art. 67 TUIR e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per la qualificazione della somma come reddito diverso; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3 l. 241/1990 per asserita carenza probatoria dell'accertamento; omessa pronuncia e violazione degli artt. 7 e 12 dello Statuto del contribuente e dell'art. 24 Cost. per mancata motivazione dell'atto e violazione del diritto all'informazione in sede di verifica; infine, nullità per ritenuta rituale costituzione in giudizio dell'Ufficio nonostante il verbale d'udienza desse atto della mancata costituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'utilizzo delle risultanze bancarie, affermando che le operazioni di versamento hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti e che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva dimostrato che le somme fossero già comprese nel reddito imponibile o fiscalmente irrilevanti. Ha inoltre giudicato inammissibile il motivo sulla motivazione della sentenza impugnata, osservando che la CTR aveva spiegato il proprio percorso logico richiamando le incongruenze documentali tra preliminare e definitivo di vendita. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi sulla qualificazione della somma, sull'onere della prova, sulla motivazione dell'avviso e sulla presunta violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, poiché l'omissione informativa non determina automaticamente la nullità dell'accertamento senza dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo. Infine, è stato respinto il motivo sulla costituzione in giudizio dell'Ufficio, perché l'eventuale tardività comporta solo preclusioni processuali limitate e non impedisce al resistente di contestare il merito. Spese compensate per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le risultanze dei conti bancari costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; i versamenti hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti lo hanno solo per i titolari di reddito d'impresa.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche rinvia alla presunzione bancaria dell'art. 32, estendendone l'operatività ai contribuenti persone fisiche.

  • art. 67 TUIR

    La Corte non accoglie la censura sulla qualificazione del versamento come reddito diverso, ritenendo decisivo non il nomen iuris astratto, ma il fatto che la somma sia affluita sul conto senza giustificazione causale e senza prova di irrilevanza fiscale.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La censura di violazione non è accolta; non emerge un autonomo vizio dell'atto idoneo a travolgere l'accertamento nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta provata dall'Ufficio l'esistenza di accrediti bancari, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la provenienza delle somme e la loro irrilevanza fiscale o inclusione nel reddito imponibile.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura sulla motivazione è respinta perché, nel concreto, la doglianza non individuava un reale difetto motivazionale idoneo a incidere sulla difesa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione degli atti impositivi va letto in chiave sostanziale: le violazioni formali non sono rilevanti se non arrecano una concreta lesione alla sfera giuridica del contribuente.

  • art. 12, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche

    La mancata informativa non comporta automaticamente nullità dell'accertamento; occorre allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno delle censure difensive, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso perché la CTR ha esaminato le questioni centrali poste dal contribuente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manca il controllo sul ragionamento decisorio; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve superare il minimo costituzionale di motivazione; qui la CTR ha esposto il criterio logico seguito.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla motivazione, senza esito favorevole.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La violazione del termine di costituzione della parte resistente comporta solo preclusioni processuali limitate, non l'inammissibilità della difesa nel merito.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in combinazione con l'art. 23 del medesimo decreto per contestare la costituzione dell'Ufficio, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi, i versamenti risultanti dai conti correnti bancari costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito anche per i contribuenti non imprenditori; per vincerla, il contribuente deve provare che le somme sono già incluse nel reddito dichiarato oppure fiscalmente irrilevanti.
  • L'Ufficio che fondi l'accertamento sulle movimentazioni bancarie assolve l'onere probatorio dimostrando l'esistenza degli accrediti sul conto intestato al contribuente; spetta poi a quest'ultimo fornire una prova specifica sulla provenienza e sulla natura non imponibile delle somme.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza non consenta il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente la mera non condivisione della valutazione del materiale probatorio se la decisione espone le ragioni del convincimento.
  • L'omessa informativa al contribuente in sede di verifica o la dedotta insufficienza della motivazione dell'atto impositivo non comportano automaticamente nullità dell'accertamento: è necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non determina di per sé l'invalidità della costituzione né preclude la difesa nel merito, ma può solo comportare le preclusioni espressamente previste dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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