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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29712/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado per l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore di un immobile e a carico della rampa di accesso comune di un edificio condominiale. In via riconvenzionale, un convenuto aveva chiesto il ripristino di un diritto di passaggio a favore del condominio e a carico di proprietà limitrofe. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la riconvenzionale, condannando una proprietaria al ripristino della servitù a favore del locale condominiale che ospita la centrale termica, e aveva compensato le spese ritenendo sussistente una soccombenza reciproca. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda riconvenzionale, ritenendo che riguardasse l'accesso al cortile per la raccolta di panni caduti; 2) violazione delle norme sulle servitù, perché sarebbe stato erroneamente escluso il diritto di accedere al cortile come accessorio della servitù convenzionale di sciorinamento dei panni; 3) violazione delle norme sulle spese, perché la compensazione sarebbe stata disposta in modo non corretto, non sussistendo una vera soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione del titolo costitutivo del diritto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non illogica. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché la regolazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità nei termini prospettati. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata nei confronti delle intimate, non avendo svolto difese; è stata invece disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1369 c.c.

    richiamati come parametri di interpretazione del titolo e della domanda; la censura è stata ritenuta inidonea perché volta a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del contenuto del titolo negoziale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il sindacato di legittimità in quanto la censura investiva l'accertamento di merito sulla domanda e sul titolo.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione della decisione di merito fosse apparente o inferiore al minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma sul perimetro del ricorso per cassazione invocata per tutte le censure; la Corte ha qualificato i motivi come inammissibili perché diretti a contestare valutazioni di fatto.

  • artt. 843 e 1064 c.c.

    richiamati per sostenere l'esistenza di un diritto di accesso al cortile come ammennicolo della servitù; la Corte ha ritenuto che il titolo fosse stato accertato in senso contrario dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regolazione delle spese; la Corte ha ribadito che la decisione sulle spese va valutata considerando l'esito complessivo del giudizio di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato dalla Corte di cassazione per la decisione conforme alla proposta accelerata, con condanna della parte ricorrente a una somma equitativamente determinata e a un'ulteriore somma nei limiti di legge.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione.

  • art. 331 c.p.c.

    evocato per escludere l'integrazione del contraddittorio, ritenuta superflua per l'infondatezza/inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento camerale e alla proposta di definizione accelerata, confermata dal collegio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel provvedimento quanto agli effetti della decisione conforme alla proposta, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto, del contenuto del titolo o del materiale probatorio, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • L'interpretazione della domanda e del titolo costitutivo di un diritto reale, quando avvenga attraverso l'esame degli atti e delle prove, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale rilevante.
  • La qualificazione dell'accesso o del passaggio come diritto autonomo oppure come mera modalità di esercizio di una servitù dipende dal contenuto del titolo e dall'accertamento di merito; la parte non può ottenere in sede di legittimità una lettura alternativa del medesimo titolo.
  • La regolazione delle spese processuali, inclusa la valutazione della soccombenza reciproca e l'eventuale compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per errori di diritto specifici e non per il solo dissenso sulla proporzione adottata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e deciso in conformità alla proposta accelerata, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina del procedimento camerale, oltre all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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