Cassazione Civile, Ordinanza n. 17752/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da una cartella esattoriale relativa all'anno d'imposta 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 con ripresa a tassazione ai fini IRES nei confronti di una società ritenuta non operativa ex art. 30 L. n. 724/1994. La contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la mancanza di previo avviso bonario ex art. 6 L. n. 212/2000 e l'incompletezza della ripresa anche ai fini IRAP e IVA; i giudici di merito avevano dato ragione alla contribuente. In cassazione pendeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, quando la società presentava istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018. L'Agenzia respingeva l'istanza sostenendo, in sostanza, che la sentenza di appello fosse coinvolta in vicende penali per corruzione in atti giudiziari dei suoi autori e che potesse quindi essere oggetto di revocazione per dolo del giudice, con conseguente incertezza del valore della controversia e del presupposto economico per il condono. La società impugnava il diniego deducendo che si trattava di valutazioni meramente ipotetiche e non previste dalla disciplina della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata. Ha affermato che il rifiuto dell'istanza era sorretto da motivazione solo ipotetica e dubitativa, fondata su circostanze estranee alla fattispecie tipica e non ricomprese tra le cause di esclusione previste dall'art. 6, comma 5, d.l. n. 119/2018. Ha inoltre osservato che la sentenza di secondo grado, fino a eventuale caducazione, è valida ed efficace e consente di determinare il valore della controversia ai fini della definizione. Di conseguenza, ha annullato il diniego, ha ritenuto definitivamente esaurito il potere dell'Ufficio e ha dichiarato estinto il giudizio principale per intervenuta definizione agevolata, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella esattoriale.
art. 6 L. n. 212/2000
Invocato dalla contribuente per lamentare la mancanza del previo avviso bonario.
art. 30 L. n. 724/1994
Richiamato in relazione alla qualificazione della società come non operativa.
art. 6 d.l. n. 119/2018
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; il diniego è illegittimo se fondato su ragioni estranee o ipotetiche non previste dalla disciplina, che prevede esclusioni tassative.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, le cause ostative o di esclusione sono tassative e non possono essere ampliate dall'Amministrazione con valutazioni ipotetiche, dubbie o fondate su eventi futuri ed incerti.
- Ai fini del calcolo del valore della lite per la definizione agevolata, fa stato la sentenza esistente e valida al momento della domanda, non potendo l'Ufficio negare il beneficio sulla base della mera possibilità di future vicende processuali o penali.
- Il diniego di definizione agevolata deve essere sorretto da una motivazione aderente alla disciplina speciale; se la motivazione si fonda su presupposti estranei alla fattispecie tipica, il provvedimento va annullato.
- Una volta perfezionata la definizione agevolata e annullato il diniego, il giudizio principale si estingue e l'Ufficio non può riesercitare il potere di decisione sull'istanza.
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