Cassazione Civile, Ordinanza n. 16819/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di impiego di un lavoratore universitario non medico, già in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL 27 gennaio 2005 del comparto sanità/università. Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento e il pagamento dell’indennità perequativa c.d. "De Maria", sostenendo che essa non fosse cessata nel dicembre 2004 ma dovesse ritenersi conservata come emolumento ad personam ai sensi dell’art. 28 del CCNL 2005. In appello, il lavoratore aveva altresì eccepito l’improcedibilità del gravame dell’Università per asserita inesistenza/nullità della notificazione eseguita in cancelleria. I motivi di ricorso per cassazione erano due: (1) denuncia di omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione processuale di improcedibilità dell’appello, per la mancata validità della notificazione; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL 2005 comparto sanità, per avere la Corte territoriale escluso in astratto la spettanza dell’indennità perequativa dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la dedotta omissione non integrasse un vizio di omessa pronuncia rilevante, poiché riguardava un’eccezione pregiudiziale di rito; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’art. 28 del CCNL 2005 contiene una clausola di salvaguardia che conserva le posizioni giuridiche ed economiche già maturate dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto, compresa l’indennità perequativa, salvo eventuale riassorbimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché decida la domanda applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 28 CCNL 2005 Comparto Sanità
le nuove tabelle di corrispondenza non eliminano i diritti economici già acquisiti dal personale in servizio; le posizioni economiche più favorevoli restano garantite ad personam, salvo successivo riassorbimento
art. 51, comma 4, ultimo capoverso, CCNL 9.8.2000
i benefici economici da essa derivanti sono richiamati dall’art. 28 e mantenuti ad personam salvo riassorbimento
art. 5, comma 3, CCNL 13.5.2003
i benefici economici da essa derivanti sono richiamati dall’art. 28 e mantenuti ad personam salvo riassorbimento
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
fonte dell’indennità perequativa c.d. "De Maria", che la Corte considera conservata per il personale in servizio alla data del nuovo CCNL
art. 2697 c.c.
non è direttamente applicato, ma è richiamabile come riferimento generale alla ripartizione dell’onere probatorio; nel testo però non emerge una specifica applicazione
art. 111 Cost.
evocato in via generale tramite i principi di strumentalità delle forme e giusto processo nella definizione di inesistenza/nullità della notificazione
Massime di principio
- L’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino del tutto gli elementi costitutivi essenziali dell’atto notificatorio; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità e non inesistenza.
- Se la notificazione è esistente ma nulla, la rinnovazione dell’atto sana il vizio e consente la prosecuzione del giudizio.
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo al mancato esame di domande o questioni di merito, non anche quando il giudice ometta di decidere su eccezioni pregiudiziali di rito.
- In tema di equiparazione tra qualifiche e trattamenti economici del personale universitario non medico e del personale sanitario, le nuove tabelle contrattuali non possono incidere sui diritti economici già maturati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, ove esista una clausola di salvaguardia; tali benefici restano garantiti ad personam, salvo riassorbimento.
- Quando il contratto collettivo prevede espressamente la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche già conseguite, il giudice non può negare in astratto il diritto all’emolumento perequativo invocando la sola entrata in vigore delle nuove tabelle, dovendo verificare in concreto l’eventuale riassorbimento.
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