Sentenza n. 6488/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo, Dipartimento sanità – Ufficio supporto, affari generali e legali, n. DPF/121 del 13.12.2022 e del suo allegato A, con cui sono stati determinati gli importi dovuti dalla ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata ingiunzione alla stessa impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresa l’ingiunzione di pagamento di € 597.893,88 a carico della ricorrente, nonché della comunicazione della predetta determinazione; - dei provvedimenti e degli atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque: - del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute, di attuazione dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della salute del 29.07.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15.06.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; il tutto previa rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, anche per come modificato e integrato dall’art. 1, co. 557, della legge n. 145/2018 e dall’art. 18 del decreto legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, e/o previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dall’impresa ricorrente o trattenute a suo carico per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in auspicato accoglimento del ricorso, risultino non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di individuazione dell'impresa tenuta al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e di ingiunzione al pagamento di euro 597.893,88, nonché gli atti statali presupposti
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, inizialmente con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, la determinazione della Regione Abruzzo con cui sono stati individuati i fornitori di dispositivi medici soggetti al payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sono stati determinati gli importi dovuti, con ingiunzione di pagamento. Sono stati altresì impugnati gli atti ministeriali e gli atti della Conferenza Stato-Regioni presupposti, chiedendo anche la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché la restituzione delle somme eventualmente pagate. In corso di giudizio, l'impresa ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione sugli atti regionali e ha esaminato prioritariamente tale questione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla determinazione e agli atti della Regione Abruzzo. Tali atti svolgono esclusivamente un'attività tecnico-contabile, ricognitiva e riepilogativa: verificano la coerenza dei dati di fatturato e bilancio, individuano le imprese obbligate e applicano importi e percentuali già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, senza alcun margine di discrezionalità, neppure tecnica. La controversia riguarda quindi diritti soggettivi rispetto ai quali l'amministrazione non esercita potere autoritativo; la giurisdizione spetta al giudice ordinario. È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti a tale giudice ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali. Quanto agli atti delle amministrazioni centrali, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e il relativo meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Fissa la quota percentuale del ripiano applicabile alle aziende fornitrici, rendendo vincolata l'attività regionale di determinazione degli importi.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Costituisce la base normativa specifica del payback relativo al superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
art. 2, comma 1, decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2022
Concorre a predeterminare la quota percentuale applicabile nel ripiano e conferma il carattere vincolato dell'attività regionale.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riguardo alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una regione individua le aziende soggette al payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e determina gli importi dovuti mediante la mera ricognizione e somma di dati contabili già elaborati secondo criteri normativamente predeterminati, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica, l'attività non costituisce esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative ad atti regionali di determinazione del payback sui dispositivi medici, quando riguardano un'attività integralmente vincolata e la pretesa dell'impresa ha natura di diritto soggettivo, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel processo amministrativo la questione di giurisdizione deve essere esaminata prioritariamente rispetto all'interesse ad agire e alle altre condizioni dell'azione, anche quando la parte ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse.
- Quando vengono impugnati sia gli atti regionali di concreta quantificazione del payback sia gli atti statali presupposti, il difetto di giurisdizione sugli atti regionali e la sopravvenuta carenza di interesse sugli atti centrali possono condurre, rispettivamente, alla declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità delle diverse parti del ricorso.
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