Sentenza n. 1325/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, rilevato l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e preso atto della concorde richiesta delle parti, ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego e gli atti connessi, poiché la sopravvenuta rimozione dell’atto ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego della Procedura Abilitativa Semplificata e conclusione negativa della Conferenza di Servizi relativa all’istanza del 3 novembre 2025
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento comunale del 15 gennaio 2026 di diniego dell’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata, nonché la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi e gli atti istruttori e pareri presupposti. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Comune aveva annullato in autotutela il provvedimento originariamente impugnato e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La richiesta è stata sottoscritta per adesione anche dai difensori del Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e viene meno l’interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere può essere adottata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
- In presenza di una concorde richiesta delle parti conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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