Cassazione Penale, Sentenza n. 12567/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposta dal Gip per reati di false attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, procurata inosservanza di pena e truffa ai danni dello Stato. L'imputato, in qualità di responsabile di un'associazione che doveva garantire attività lavorativa per l'accesso a misure alternative alla detenzione, è accusato di aver attestato falsamente rapporti di lavoro consentendo indebitamente a detenuti di ottenere benefici penitenziari e di aver percepito finanziamenti pubblici per servizi non svolti. Il ricorso per cassazione censurava carenza di motivazione, travisamento della prova, insussistenza di gravi indizi, inadeguatezza della misura cautelare, mancanza di attualità del pericolo di reiterazione e possibilità di sospensione condizionale della pena, nonché trattamento differenziato rispetto ad altri coinvolti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi: ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi richiamando intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione della polizia giudiziaria (luoghi inesistenti o in degrado) e sommarie informazioni di persone coinvolte nei progetti finanziati ma mai realizzati. Le deduzioni difensive sono state giudicate generiche e non idonee a scalfire la logica della motivazione. Sulle esigenze cautelari, il tribunale ha motivato il rischio di reiterazione sulla base della capacità recente dell'indagato di avvalersi di una rete relazionale per porre in essere frodi ripetute, rendendo attuale il pericolo di contatti con l'ambiente criminoso. La possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena è stata reputata congetturale e priva di riscontro probatorio. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (importo indicato nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata la forma di procedimento adottata per il ricorso; indica la norma procedurale che disciplina il rito o le modalità di trattazione del ricorso (uso della forma prevista dalla norma emergenziale)
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11 del 22/03/2000
Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828
Principio secondo cui in tema di misure cautelari il controllo di legittimità deve accertare se il giudice di merito abbia adeguatamente reso conto delle ragioni che hanno portato a ritenere la gravità del quadro indiziario, verificandone la congruenza logica e il rispetto dei principi di diritto nell'apprezzamento delle risultanze probatorie
Cassazione, Sezione II, sentenza n. 27866 del 17/06/2019
Cass. sez. 2, sent. n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019 - Rv. 276976
Conferma e aggiorna l'orientamento giurisprudenziale sull'esame del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, ribadendo i limiti e i parametri del controllo sulle motivazioni del giudice di merito
Riferimento generico alla "legge penitenziaria"
La decisione fa riferimento ai benefici previsti dalla normativa penitenziaria come quadro normativo di riferimento per l'ammissione a misure alternative; l'interpretazione è che l'ottenimento di tali benefici richiede l'effettiva espiazione o credibili attività lavorative, e attestazioni false compromettono l'accesso legittimo ai benefici
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è spesso inammissibile se i motivi sono formulati in modo generico e non affrontano criticamente la motivazione del giudice di merito punto per punto
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è necessario articolare argomentazioni specifiche che mostrino il vizio logico o giuridico nella valutazione delle prove (intercettazioni, osservazioni, dichiarazioni), non bastano affermazioni di genericità
- Le intercettazioni, i servizi di osservazione e le sommarie informazioni possono costituire elementi di grave indizio quando congiuntamente delineano una condotta compatibile con l'imputazione; il difensore deve contestare la valutazione probatoria con elementi concreti
- Il rischio di reiterazione può essere ritenuto attuale se emerge la capacità recente dell'indagato di avvalersi di reti relazionali per commettere il medesimo tipo di reato; dunque per convincere il giudice bisogna dimostrare l'assenza di tale capacità o l'interruzione delle condotte
- L'argomento secondo cui la sospensione condizionale della pena renderebbe inadeguata la misura cautelare è insufficiente se tale prospettiva rimane congetturale e priva di riscontro nei fatti o nelle previsioni edittali concrete
- La contestazione di un trattamento cautelare differenziato richiede prova comparativa dettagliata e non può limitarsi a un richiamo generico ad altre posizioni processuali
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se previsto, a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
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