Cassazione Civile, Ordinanza n. 16395/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni di autotrasporto, escavazione e movimento terra, fatturate tra il 2010 e il 2012. La società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per euro 81.764,48; l'opponente contestava parzialmente il credito deducendo: un pagamento di euro 20.000,00 effettuato a febbraio 2012 che, secondo la sua prospettazione, doveva imputarsi al rapporto dedotto; un ulteriore pagamento di euro 10.000,00 mediante quattro cambiali da euro 2.500,00 ciascuna; una compensazione fondata su una prassi commerciale relativa a fatture emesse nel 2010; nonché l'inadempimento della fornitrice per aver sospeso e poi interrotto le prestazioni, chiedendo anche la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha respinto il gravame confermando il pagamento di euro 73.515,00 e la legittimità della sospensione delle forniture per mancato pagamento di una fattura scaduta. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1460 c.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato i documenti e la testimonianza, nonché male qualificato e dichiarato tardiva l'eccezione di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito, esclusa in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato infondata la doglianza sull'art. 1460 c.c., rilevando che nei contratti a esecuzione continuata o periodica il sinallagma va considerato per ciascuna coppia di prestazioni e che l'eccezione di inadempimento può essere opposta solo rispetto alle prestazioni ancora da eseguire, non a quelle già ricevute. Quanto all'eccezione di compensazione, ha confermato la declaratoria di inammissibilità perché proposta tardivamente e comunque in modo non sufficientemente specifico in primo grado. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
L'eccezione di inadempimento deve essere esercitata secondo buona fede e presuppone la contemporaneità delle prestazioni; nei rapporti a esecuzione continuata o periodica opera solo con riguardo alle prestazioni ancora da eseguire, non a quelle già eseguite o già ricevute.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non è utilizzabile per contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo prudente apprezzamento, non quando si contesti il merito della ricostruzione fattuale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza autonomo rilievo decisorio nel provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, quando la sentenza di appello conferma la valutazione di fatto del primo giudice.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Esclude la proponibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado nella valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il rimedio ex art. 1460 c.c. va applicato separatamente a ciascuna coppia di prestazioni corrispettive: non è consentito opporre l'inadempimento per sospendere il pagamento di prestazioni già ricevute.
- L'eccezione di inadempimento deve essere conforme a buona fede e non può essere usata in modo pretestuoso; la parte che la invoca deve confrontarsi con la sequenza cronologica delle rispettive prestazioni e dei pagamenti.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove documentali o testimoniali, poiché il sindacato di legittimità non si estende al merito dell'accertamento fattuale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in ipotesi tipizzate, non per contestare genericamente l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso dalla c.d. doppia conforme quando la sentenza d'appello conferma la ricostruzione dei fatti operata in primo grado.
- L'eccezione di compensazione in senso stretto richiede una formulazione chiara e specifica già nel giudizio di merito; non è sufficiente un richiamo generico a prassi contrattuali o a controcrediti non puntualmente determinati.
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