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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2665/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 16/08/2015 - 07/11/2018 (custodia prima in carcere e poi arresti domiciliari) per i reati di concorso in rapina consumata aggravata (capo A) e ricettazione (capo B). Aprile veniva poi assolto con sentenza della Corte di appello di Firenze del 17/09/2019, divenuta irrevocabile il 02/01/2020 con la formula "per non avere commesso il fatto". L'ordinanza del 06/12/2021 della Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di riparazione: il ricorrente denuncia in cassazione violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., vizio di motivazione e travisamento, contestando che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare adeguatamente le prove e le dichiarazioni difensive (alibi, documenti, chiarimenti fin dall'interrogatorio), avrebbe indebitamente valorizzato le dichiarazioni di un terzo (Gabriele Lisi) e avrebbe ritenuto che la condotta del ricorrente abbia concorso a causare o protrarre la detenzione senza fornire adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze. I motivi: il giudice di merito non ha adeguatamente motivato l'attribuzione di colpa al ricorrente (la prima attendibilità delle dichiarazioni di Lisi poi venuta meno non può essere imputata a Aprile), ha valutato negativamente il silenzio o le dichiarazioni tardive senza considerare che il silenzio, in sé, non può essere usato contro l'indagato ai fini della riparazione (anche alla luce della modifica normativa citata) e, qualora si volesse sostenere che ci sia stato mendacio del ricorrente, la Corte non ha spiegato né perché le dichiarazioni sarebbero mendaci né in che modo un presunto mendacio sia stato concausa della privazione della libertà e della sua lunga durata. Disposta la regolazione delle spese di giudizio in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma disciplinante la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama che, dopo la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188), il silenzio dell'indagato non può essere valutato come comportamento ostativo al diritto alla riparazione

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma sulla procedura per la riparazione: la motivazione del rigetto deve valutare il contenuto della domanda e le eventuali cause che escludono il diritto alla riparazione

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riferimento alla facoltà difensiva: l'esercizio del diritto al silenzio nell'ambito delle indagini non può essere sfruttato per precludere la riparazione per ingiusta detenzione

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (art. 4, comma 1, lett. b))

    d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)

    Modifica normativa richiamata dalla giurisprudenza che chiarisce il valore del silenzio dell'indagato rispetto al diritto alla riparazione

Massime di principio

  • Il silenzio dell'indagato, esercizio del diritto di difesa, non può essere utilizzato dal giudice della riparazione come comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • La mera iniziale attendibilità di dichiarazioni di terzi poi disconfermata non costituisce, di per sé, colpa imputabile al detenuto e non giustifica il rigetto della domanda di riparazione senza adeguata motivazione.
  • Se il giudice ritiene che dichiarazioni mendaci del ricorrente abbiano inciso sull'adozione o sulla durata della misura cautelare, deve motivare specificamente perché ritiene mendaci le dichiarazioni e come tale mendacio sia stato concausa della privazione della libertà e della sua durata.
  • In sede di riparazione la Corte di merito deve valutare compiutamente e motivare l'apprezzamento di documenti, alibi e dichiarazioni difensive; l'omessa o generica valutazione configura vizio di motivazione suscettibile di annullamento in cassazione.
  • L'annullamento con rinvio implica che la Corte territoriale dovrà riesaminare il merito della domanda tenendo conto delle osservazioni della Cassazione e regolare le spese relative al grado di legittimità.

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