Cassazione Penale, Sentenza n. 20624/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Liberti è stato condannato per tentata violenza privata (art. 610 c.p., con aggravante ex art. 61 n.10) e per oltraggio/offesa a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). I fatti: dopo il sequestro di ombrelloni e lettini operato dalla Guardia Costiera, l'imputato si sarebbe recato presso la delegazione di spiaggia per affrontare il Maresciallo Tommaso Rallo, tenendo una condotta minacciosa e oltraggiosa alla presenza di più persone, cercando di costringere il militare a "riceverlo" e a dare spiegazioni. In Cassazione l'imputato ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge sul reato di tentata violenza privata e sull'aggravante (sostenendo che l'art. 610 si riferirebbe a fatti in danno di privati e che andavano considerate le norme specifiche per minacce a pubblico ufficiale, artt. 336 e 337); 2) violazione di legge rispetto all'art. 341-bis perché il pubblico ufficiale non sarebbe stato impegnato in attività d'ufficio; 3) vizio di motivazione, perché la condotta sarebbe stata inidonea a costringere e il pubblico ufficiale non si sarebbe sentito intimorito. Successivamente è stato sollevato anche il richiamo al mutato regime di procedibilità del delitto di violenza privata introdotto dal d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (ritenendolo nel complesso infondato o, nei limiti, inammissibile). Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo la quale la condotta dell'imputato era idonea a condizionare il militare e volta ad ottenere spiegazioni, e ha ricordato che la minaccia va valutata "ex ante", per la sua potenzialità costrittiva, senza necessità che il pubblico ufficiale sia stato effettivamente intimidito. Il motivo relativo all'art. 341-bis è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione impugnata. Quanto al mutato regime di procedibilità per il delitto di violenza privata, la Corte ha richiamato l'art. 85 del d.lgs. 150/2022 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la persistente costituzione di parte civile e la partecipazione al giudizio manifestano la volontà di punizione dell'offeso, equivalente alla querela ai fini del nuovo regime transitorio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Indicazione della partecipazione o concorso di reati (citato in capo ai reati contestati); la sentenza non entra in approfondimenti particolari ma lo indica come riferimento normativo ai reati valutati complessivamente
art. 610 c.p. (violenza privata)
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 610 al caso, valutando la minaccia "ex ante" e la idoneità della condotta a costringere il destinatario, anche se il soggetto minacciato è un pubblico ufficiale e non è stato concretamente intimidito
art. 61 n. 10 c.p. (aggravante)
Aggravante richiamata nella contestazione; la decisione non ha annullato la qualificazione dell'aggravante ma ha rigettato le contestazioni procedurali dell'imputato
art. 341-bis c.p.
Contestato per offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale. La Corte ha richiamato che il ricorrente non ha dedotto elementi specifici contro la motivazione della sentenza di merito e ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità; non è stato accertato che il pubblico ufficiale fosse privo di tutela perché non impegnato in atto d'ufficio
artt. 336 e 337 c.p. (menzionati)
Richiamati dall'imputato come norme tipiche per condotte minacciose nei confronti di pubblico ufficiale; la Corte ha osservato che il comportamento contestato non mirava a costringere il pubblico ufficiale a un atto d'ufficio, ma a fargli "ricevere" spiegazioni, e dunque la qualificazione sotto art. 610 è stata ritenuta congrua
d.lgs. n. 150/2022
art. 85 d.lgs. n. 150 del 10/10/2022
Regola la decorrenza del termine per la querela nei reati che sono divenuti procedibili a querela; la Corte ha ritenuto che, per fatti anteriori all'entrata in vigore, la querela possa decorrere dalla data di entrata in vigore se la persona offesa ha già avuto conoscenza del fatto, e che la persistente costituzione di parte civile equivale a manifestazione di volontà di punizione
d.lgs. n. 36/2018
art. 12 d.lgs. n. 36 del 10/04/2018
Citato a riferimento per la disciplina transitoria dei mutamenti di regime di procedibilità; la Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite sulla necessità di interpretare la disciplina transitoria evitando formalismi che danneggerebbero l'offeso
legge n. 689/1981
art. 99 legge 24/11/1981, n. 689 (richiamata in giurisprudenza Corapi)
Richiamata dalla giurisprudenza citata (Corapi) per i principi interpretativi della norma transitoria, in particolare circa l'avviso all'offeso e la rilevanza di atti dal cui si evince la volontà di perseguire l'imputato
Massime di principio
- La minaccia va valutata ex ante: si considera la potenzialità costrittiva del male prospettato, non l'effettiva realizzazione o l'effettiva paura provata dalla vittima
- La qualificazione di violenza privata (art. 610) può valere anche quando il destinatario della minaccia sia un pubblico ufficiale, se la condotta è volta a costringerlo a un comportamento (anche semplicemente a "ricevere" spiegazioni)
- Per le fattispecie che sono divenute procedibili a querela per effetto di riforme normative, la persistenza della costituzione di parte civile e la partecipazione al processo possono essere interpretate come volontà di punizione dell'offeso, con effetti ai fini della decorrenza della querela (secondo art. 85 d.lgs. 150/2022 e giurisprudenza di legittimità)
- Eccezioni generiche o mancata specificazione del motivo in cassazione possono portare all'inammissibilità: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione di merito e apportare censure specifiche
- Quando si contesta l'applicabilità di norme diverse (es. art. 610 vs artt. 336/337), è necessario dimostrare perché la fattispecie concreta non rientri nella valutazione ex ante della idoneità della condotta a costringere o intimidire
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