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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31688/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di liquidazione emessi per un tributo complementare INVIM, con particolare riferimento alla decorrenza degli interessi moratori. La contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo che gli interessi dovessero decorrere non dalla data di presentazione della denuncia straordinaria/integrativa, ma solo dalla data di liquidazione dell'imposta principale da parte dell'Erario, perché prima di tale momento il credito non sarebbe stato liquido ed esigibile. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione della disciplina di interpretazione autentica (articolo unico della L. n. 147/1962, in relazione alla L. n. 29/1961), censurando la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva invece confermato la decorrenza degli interessi dalla data in cui il tributo principale era dovuto, ossia dalla scadenza del termine per la denuncia INVIM straordinaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della normativa speciale degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 29/1961, come interpretata autenticamente dall'articolo unico della L. n. 147/1962: per il tributo complementare non integralmente liquidato per mancanza o insufficienza degli elementi dichiarativi, gli interessi moratori decorrono dallo stesso giorno in cui è dovuto il tributo principale, e solo se la mancanza o insufficienza degli elementi non è imputabile al contribuente decorrono dalla data della liquidazione. La Corte ha valorizzato la deroga espressa rispetto ai principi comuni sulla liquidità del debito e la presunzione di imputabilità al contribuente del ritardo nella liquidazione quando la dichiarazione sia incompleta o omessa. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia, ma è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 1

    "sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari, si applicano gli interessi moratori"

    introduce la regola generale dell'applicazione degli interessi moratori sui tributi indiretti sugli affari.

  • L. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 2

    "essi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni"

    fissa la decorrenza degli interessi al momento dell'esigibilità del tributo secondo la disciplina vigente.

  • L. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3

    "in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denunzia, gli interessi computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele"

    per i casi di omissione o incompletezza dichiarativa gli interessi decorrono anticipatamente, dal momento in cui il tributo sarebbe stato dovuto se la denuncia fosse stata corretta e completa.

  • L. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico

    "gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n.29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale"

    ha natura di interpretazione autentica e stabilisce che, per il tributo complementare non integralmente liquidabile per difetto di elementi, gli interessi decorrono dal giorno in cui è dovuto il tributo principale.

  • L. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico

    "Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione"

    introduce un'eccezione: la decorrenza dalla liquidazione opera solo quando il difetto di elementi non sia imputabile al contribuente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di interessi moratori su tributi complementari disciplinati dalla L. n. 29/1961 e dalla L. n. 147/1962, la decorrenza può essere anticipata rispetto alla liquidazione del debito quando la mancata o incompleta liquidazione dipenda da omissioni o insufficienze dichiarative imputabili al contribuente.
  • La disciplina speciale sui tributi indiretti sugli affari deroga ai principi comuni che subordinano gli interessi di mora alla liquidità del credito; pertanto, non è necessario attendere la liquidazione formale dell'ufficio se la legge collega espressamente la decorrenza al momento in cui il tributo principale è dovuto.
  • Quando la normativa fa decorrere gli interessi dal momento in cui il tributo "è dovuto", il riferimento è al perfezionamento del presupposto impositivo e non al successivo completamento tecnico della liquidazione da parte dell'amministrazione.
  • In presenza di dichiarazione omessa, incompleta o infedele, opera una presunzione di imputabilità al contribuente del ritardo nella liquidazione, superabile solo se risulti che la mancanza di elementi non sia dipesa da fatto a lui imputabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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