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Sentenza

Sentenza n. 5019/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, n. 149/2024 resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA di Bolzano n. 149/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza sindacale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e, in via derivata, l’annullamento dell’ordinanza comunale del 21 novembre 2023, con cui era stata ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato originario in relazione a opere esterne ritenute non autorizzate o eseguite in variazione essenziale dai titoli edilizi. Deduceva sette motivi di appello, qualificati come errori in iudicando, motivazione errata, illogica, carente e contraddittoria, violazione delle norme provinciali sul procedimento amministrativo e sul territorio e paesaggio, nonché riproposizione dei motivi già dedotti in primo grado. In particolare contestava la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’erroneità dei presupposti di fatto, la violazione del piano di attuazione e degli artt. 86, 87, 88 e seguenti della legge provinciale n. 9/2018, dell’art. 15-bis e dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993, nonché dell’allegato E della legge provinciale n. 9/2018 e l’eccesso di potere per sviamento. Nel corso del giudizio l’appellante ha chiesto un ulteriore rinvio in attesa della definizione di un procedimento di regolarizzazione delle opere e, in subordine, ha rinunciato all’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo insussistente una circostanza eccezionale idonea a giustificare il differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha quindi preso atto della rinuncia all’appello, espressa per iscritto e ribadita all’udienza, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione né riformare o confermare sostanzialmente la sentenza del TRGA. In considerazione della complessa evoluzione della vicenda, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell’udienza può essere disposto solo in presenza di una circostanza eccezionale; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto insussistente.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia all’azione o al giudizio, espressa dall’appellante e ribadita in udienza, determina l’estinzione del giudizio secondo le modalità previste dal processo amministrativo.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio è dichiarato estinto quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 84 c.p.a., tra cui la rinuncia all’appello.

  • art. 89, comma 2, l.p. n. 9/2018

    La disposizione era stata invocata nell’ambito del procedimento amministrativo di regolarizzazione delle opere con possibile applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ma non è stata esaminata nel merito dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La rinuncia all’appello, quando è espressa in modo chiaro per iscritto e ribadita in udienza, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio e preclude l’esame dei motivi di impugnazione.
  • Il rinvio dell’udienza di discussione nel processo amministrativo richiede una circostanza eccezionale; la mera pendenza di un procedimento amministrativo di regolarizzazione delle opere non impone, di per sé, il differimento della trattazione.
  • In presenza di una rinuncia all’appello, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio senza pronunciarsi sulla fondatezza della sentenza impugnata o sui motivi di gravame.
  • La complessità dell’evoluzione della vicenda processuale e amministrativa può costituire giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite nonostante l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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