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Sentenza

Sentenza n. 2744/2026 - Roma, Sezione 5Q

Ricorso avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto.

Giustizia amministrativa202514217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, con riguardo alla fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza volta a ottenere la fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica, necessario per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso per motivi di studio. Dopo la presentazione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato l'appuntamento. L'amministrazione ha prospettato il venir meno dell'interesse alla decisione, senza specifiche contestazioni della parte ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione resistente è stata tuttavia condannata a restituire alla parte ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento mediante fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare la piena soddisfazione della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche se intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
  • Quando l'amministrazione si attiva in tempi ragionevoli e il ritardo precedente non risulta particolarmente significativo, il giudice può compensare le spese di lite, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e beneficiTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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