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Ordinanza

Ordinanza n. 12565/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Velletri n. 1681/2023 pubbl. il 29/12/2023 RG n. 258/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202410668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Amministrazione e del Commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1681/2023, già oggetto di precedente sentenza di ottemperanza del TAR Lazio n. 11265/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente, dopo avere ottenuto l'accoglimento del ricorso in ottemperanza con la sentenza del TAR Lazio n. 11265/2025, ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata e del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato. Ha quindi chiesto di sollecitare il corretto adempimento e, in subordine, di sostituire il Commissario ad acta. Il giudizio presupposto era la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1681/2023, passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario sollecitare il Commissario ad acta a compiere tutti gli atti necessari alla regolare e completa esecuzione del giudicato, sostituendosi, ove occorra, alle Amministrazioni inadempienti, compresa la Ragioneria territoriale dello Stato. Ha stabilito che le Amministrazioni coinvolte dovranno dare pedissequa attuazione alle determinazioni dell'organo ausiliario. Il Commissario è stato invitato a completare le attività entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, se antecedente, dell'ordinanza. In caso di ulteriore inerzia, è stato convocato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026 per riferire sugli adempimenti svolti e sui relativi esiti. Non è stata disposta la sostituzione del Commissario, essendo stato invece sollecitato quello già insediato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando persiste l'inerzia nell'esecuzione di un giudicato nonostante la nomina di un Commissario ad acta, il giudice può sollecitare l'organo ausiliario a compiere entro un termine assegnato tutte le attività necessarie all'esecuzione, anche sostituendosi alle amministrazioni inadempienti.
  • Le amministrazioni coinvolte nell'esecuzione del giudicato, comprese quelle contabili o finanziarie eventualmente necessarie, devono dare pedissequa attuazione agli adempimenti posti in essere dal Commissario ad acta nell'esercizio dei poteri sostitutivi conferitigli dal giudice.
  • In caso di perdurante inerzia del Commissario ad acta, il giudice dell'ottemperanza può convocarlo a una successiva camera di consiglio per riferire sulle attività svolte e sui relativi risultati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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