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Sentenza

Sentenza n. 4963/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Comunicazione di diniego e Archiviazione definitiva domande di concessione in sanatoria di cui alla Legge 724/94, prot.llo -OMISSIS-/2023, notificata in data 05.01.2023, avente ad oggetto le seguenti pratiche di condono: Pratica n° -OMISSIS- (prot.llo n° -OMISSIS- del 28.02.1995) presentata da -OMISSIS-; Pratica n° -OMISSIS- (prot.llo n° -OMISSIS- del 28.02.1995) presentata da -OMISSIS-; Pratica n° -OMISSIS-; Pratica n° -OMISSIS- e atti presupposti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 10\7\2025: - ordinanza dirigenziale n° -OMISSIS- di sospensione lavori e di demolizione di opere abusive, del 18.01.2023 emessa dal Comune di Afragola e notificata ai ricorrenti in data 09.05.2025.

Giustizia amministrativa202301405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e archiviazione definitiva di domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, nonché ordinanza di sospensione lavori e demolizione delle opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a quattro domande di condono presentate separatamente per singole unità immobiliari ricavate in due piani realizzati abusivamente in sopraelevazione su un edificio preesistente. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994, sostenendo che il limite volumetrico di 750 mc dovesse essere applicato a ciascuna unità immobiliare, autonomamente destinata alle esigenze abitative dei singoli ricorrenti, e non all’intero ampliamento; hanno inoltre contestato il richiamo alla disciplina del terzo condono. Con il secondo motivo hanno contestato il mancato completamento dell’edificio entro il 31 dicembre 1993, sostenendo che, per le nuove costruzioni, fosse sufficiente il completamento del rustico. Con il terzo motivo hanno dedotto la formazione del silenzio-assenso, assumendo che le domande fossero state documentalmente completate e che l’oblazione fosse stata pagata entro il 1998; hanno invocato anche il legittimo affidamento derivante dall’inerzia comunale protrattasi per quasi trent’anni e dalla mancata risposta a una domanda del 2003. Con i motivi aggiunti hanno impugnato l’ordinanza di sospensione lavori e demolizione, deducendo l’illegittimità derivata dal diniego, l’adozione dell’ordinanza nonostante la pendenza del giudizio, il difetto di motivazione per omessa considerazione del tempo trascorso e dell’affidamento, nonché il difetto di istruttoria per la mancata verifica della compatibilità delle opere con il nuovo Piano Urbanistico Comunale approvato nel 2024.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il cumulo delle volumetrie delle quattro istanze, poiché le unità immobiliari erano comprese in due piani realizzati abusivamente in sopraelevazione dalla stessa autrice e insistevano su un unico edificio, già in proprietà comune e indivisa dei ricorrenti al momento dell’abuso e della presentazione delle domande. La volumetria complessiva di 1.490 mc superava il limite inderogabile di 750 mc previsto dall’art. 39 della legge n. 724/1994; la presentazione di domande separate non poteva eludere tale limite. Il motivo relativo al mancato completamento delle opere è stato assorbito, perché il diniego era autonomamente sorretto dal superamento del limite volumetrico. È stata esclusa la formazione del silenzio-assenso: il mero decorso del termine non è sufficiente quando mancano i presupposti sostanziali del condono o quando la domanda non rappresenta correttamente l’abuso unitariamente considerato. È stato escluso anche un affidamento tutelabile alla conservazione di opere abusive, poiché il tempo trascorso non legittima l’abuso. Quanto all’ordinanza di demolizione, il TAR ha affermato che la pendenza del giudizio contro il diniego non impediva l’esercizio del potere repressivo, non essendo intervenuta alcuna sospensione cautelare o autotutela; il diniego aveva fatto venir meno l’ostacolo alla demolizione e l’ordinanza costituiva atto dovuto in presenza di opere prive di titolo. Il tempo trascorso non imponeva una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale. Neppure il nuovo PUC poteva incidere sulla legittimità della sanzione, essendo sufficiente l’assenza del titolo edilizio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti per complessivi € 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    limite volumetrico di 750 mc per l’ampliamento condonabile

    Il limite di 750 mc è assoluto e inderogabile e deve essere riferito all’intero edificio o ampliamento unitariamente considerato, non alle singole unità immobiliari, quando queste costituiscano parti di un unico intervento abusivo e non siano riconducibili a soggetti autonomamente legittimati.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994

    La formazione del silenzio-assenso sulle domande di condono presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali e la corretta rappresentazione dell’abuso; il mero decorso del termine non è sufficiente.

  • art. 31 l. 47/1985

    È richiamato con riguardo al requisito del completamento delle opere abusive ai fini della sanatoria, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 35, comma 18, l. 47/1985

    termine biennale ai fini della formazione del silenzio-assenso

    Il termine non determina il silenzio-assenso se la domanda è carente degli elementi necessari, non è stata integralmente pagata l’oblazione o mancano i presupposti sostanziali della sanatoria.

  • artt. 27 e 34 d.P.R. 380/2001

    Sono richiamati dai ricorrenti in relazione all’ordinanza di sospensione e demolizione; il potere repressivo può essere esercitato in presenza di opere prive di titolo edilizio.

Massime di principio

  • Il limite volumetrico previsto dall’art. 39 della legge n. 724/1994 deve essere calcolato sull’intero edificio o sull’intervento abusivo unitariamente considerato quando più unità immobiliari, pur autonomamente funzionali, siano comprese in un unico fabbricato realizzato mediante un unico intervento abusivo e non siano riferibili a titolarità autonomamente legittimate; il frazionamento delle domande non può eludere il limite massimo condonabile.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine previsto dalla legge, ma richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali della sanatoria e una rappresentazione completa e corretta delle opere abusive; domande frazionate che non rappresentino l’abuso nella sua effettiva consistenza non sono idonee a produrre tale effetto.
  • In materia di abusi edilizi, non è tutelabile l’affidamento del privato alla conservazione di una situazione abusiva, e il decorso del tempo non rende legittimo l’abuso né impone all’amministrazione una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
  • Il diniego di condono, anche se impugnato, non impedisce l’adozione dell’ordinanza di demolizione, salvo che l’efficacia del provvedimento sia stata sospesa in sede giurisdizionale o mediante autotutela; una volta accertata l’assenza del titolo edilizio, l’esercizio del potere repressivo costituisce attività doverosa.
  • L’approvazione sopravvenuta di una diversa disciplina urbanistica non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione di opere prive di titolo, poiché la repressione dell’abuso edilizio presuppone la mancanza del titolo e non richiede una verifica di compatibilità dell’opera con la pianificazione vigente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEccesso di potereLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietà

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