Ordinanza n. 563/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00007/2026, resa tra le parti, che ha respinto la domanda di sospensione degli effetti degli atti comunali con cui è stato approvato il progetto di riqualificazione di impianti sportivi e di quelli collegati recanti la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie sulle predette aree comunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Basilicata che aveva respinto la sospensione degli atti comunali di approvazione del progetto di riqualificazione di impianti sportivi e degli atti collegati, inclusa la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e beneficiaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Basilicata, contestando gli atti comunali con cui era stato approvato il progetto di riqualificazione di impianti sportivi e quelli collegati, tra cui l'atto notarile ricognitivo della prescrizione del diritto di superficie sulle residue particelle e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie. È stata inoltre prospettata la possibile destinazione delle aree a standard urbanistico o il loro asservimento agli alloggi realizzati. Il gravame cautelare mirava alla sospensione degli effetti degli atti e della realizzazione dell'intervento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che l'ordinanza del TAR resistesse alle censure. In particolare, ha considerato ragionevolmente sussistente, nella fase cautelare, il difetto di giurisdizione sulle contestazioni relative all'atto notarile ricognitivo della prescrizione del diritto di superficie. Ha inoltre rilevato che la questione concernente l'eventuale asservimento delle aree agli alloggi, quale area a standard o ad altro titolo, richiede un approfondimento istruttorio da svolgere nel giudizio di merito davanti al TAR. Quanto al periculum in mora, ha escluso un danno grave e irreparabile derivante dalla realizzazione degli impianti, poiché le opere sarebbero suscettibili di rimessione in pristino in caso di accoglimento del ricorso di primo grado. Ha ritenuto prevalente, allo stato, l'esigenza di non perdere il finanziamento statale destinato all'opera, anche considerando che, secondo quanto dichiarato in udienza dagli appellanti, i lavori non risultavano ancora iniziati. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, le contestazioni relative a un atto notarile ricognitivo di prescrizione di un diritto di superficie possono essere ritenute, in via ragionevole e sommaria, estranee alla giurisdizione amministrativa, con riserva degli ulteriori accertamenti spettanti al giudice competente.
- Quando la qualificazione di un'area come asservita a edifici realizzati, area a standard o area destinata ad altro uso richiede accertamenti fattuali e documentali, la questione deve essere approfondita nella fase di merito e non può fondare, da sola, la tutela cautelare in assenza di un quadro istruttorio sufficientemente definito.
- La realizzazione di opere pubbliche o di impianti può non integrare un pericolo di danno grave e irreparabile quando, in caso di successivo accoglimento del ricorso, le opere risultino tecnicamente suscettibili di rimessione in pristino.
- Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di preservare un finanziamento pubblico destinato alla realizzazione dell'opera può prevalere sull'interesse alla sospensione, soprattutto quando i lavori non siano ancora iniziati e il danno allegato sia reversibile.
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