Sentenza del 18/07/2026 n. 23488 - Corte di Cassazione
ICI - Esenzione dell'abitazione principale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto i ricorsi del contribuente contro tre avvisi di accertamento ICI per le annualità 2009, 2010 e 2011. In particolare, il Comune sosteneva: (1) che per il 2009 non vi fosse decadenza del potere impositivo, trattandosi di dichiarazione infedele e non omessa; (2) che l'esenzione per abitazione principale non spettasse se nell'immobile non dimorava anche l'intero nucleo familiare del contribuente. La controversia ruotava quindi sull'interpretazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e sul requisito della convivenza familiare ai fini dell'agevolazione ICI.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, perché il Comune, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 112/2025, ha annullato in autotutela tutti gli avvisi di accertamento ICI oggetto del giudizio. Contestualmente, la Corte ha compensato integralmente le spese. Pur senza decidere nel merito della lite concreta, ha però enunciato un principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.: per l'esenzione ICI sull'abitazione principale basta che il contribuente vi dimori abitualmente, senza che sia necessario che vi dimori anche il nucleo familiare.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
(p)er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 112/2025, l'esenzione ICI spetta se il contribuente dimora abitualmente nell'immobile, senza che sia necessario che vi dimorino anche i familiari. La residenza anagrafica resta un indice presuntivo, salvo prova contraria.
art. 1, comma 173, lett. b), L. n. 296/2006
come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b
La modifica normativa aveva introdotto la formulazione poi dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte in cui richiedeva la dimora abituale anche dei familiari.
art. 3 Cost.
violazione del principio di eguaglianza
È stato ritenuto irragionevole subordinare l'agevolazione alla coabitazione del nucleo familiare, perché ciò penalizzava ingiustamente i coniugi o uniti civilmente che vivono in abitazioni diverse.
art. 29 Cost.
La disciplina fiscale non può tradursi in una penalizzazione della famiglia; al più può prevedere trattamenti di favore, ma non introdurre disincentivi irragionevoli.
art. 31 Cost.
misure a favore della famiglia
La Corte ha escluso che la tutela della famiglia possa giustificare una norma che, di fatto, penalizza la scelta di vivere in residenze separate per ragioni lecite e concrete.
art. 53, primo comma, Cost.
Essendo l'ICI un'imposta reale, il beneficio va collegato a elementi oggettivi dell'immobile e non allo status familiare del contribuente.
art. 363 c.p.c.
enunciazione del principio di diritto
Pur estinguendosi il giudizio, la Corte ha potuto formulare un principio di diritto di interesse generale per orientare i casi futuri.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI sull'abitazione principale conta soprattutto la dimora abituale del contribuente nell'immobile e non la contemporanea presenza dei familiari.
- Se il Comune emette un avviso ma poi lo annulla in autotutela, il giudizio tributario normalmente si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La residenza anagrafica è una presunzione utile, ma può essere superata con la prova contraria; resta centrale la verifica concreta della dimora abituale.
- Nelle imposte reali come l'ICI, i benefici fiscali devono essere fondati su dati oggettivi dell'immobile, non su condizioni personali o di status familiare.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 112/2025, un nucleo familiare che vive in abitazioni distinte non perde automaticamente l'agevolazione sull'immobile effettivamente adibito ad abitazione principale dal singolo contribuente.
- La precedente lettura restrittiva che richiedeva la coabitazione familiare non è più valida per l'ICI, perché considerata incostituzionale.
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