Cassazione Penale, Sentenza n. 38357/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva disposto la custodia in carcere, articolando due censure principali: (1) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione per aver ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva senza indicare le concrete circostanze fattuali a supporto e per aver comunque giudicato i fatti "non eccessivamente risalenti" nonostante il decorso di circa 15 mesi; (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. per eccessiva gravità della misura, atteso che il ricorrente già ristretto in Anzio per altri fatti sarebbe stato in grado di rispettare prescrizioni di una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una diversa valutazione degli elementi di fatto (inammissibile in cassazione se non denunciata violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione). Il Collegio ha condiviso la valutazione del Tribunale di merito, che aveva adeguatamente motivato l'attualità del pericolo considerando le pregresse esperienze criminali del ricorrente, l'inutilità dei benefici di cui aveva usufruito, l'abilità e la condotta tenuta successivamente (compreso il precedente affidamento agli arresti domiciliari) e ha ritenuto congrua la valutazione temporale dei fatti (non "eccessivamente risalenti"). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte interpreta il requisito dell'"attualità" del pericolo come una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione della condotta, basata su analisi della fattispecie concreta (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale), e non come esigenza di dimostrare l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.
art. 275 c.p.p.
Richiama il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse sufficientemente motivato la scelta della misura più afflittiva, valutando l'inefficacia di misure meno gravose nel caso concreto.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita l'ambito dei motivi di cassazione: il ricorso contro misure cautelari è ammesso solo se denuncia la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; censure puramente ricostruttive dei fatti o di diversa valutazione degli elementi di merito sono inammissibili.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha imposto euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con L. 18/12/2020, n. 176)
Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; riguarda disposizioni per la fase di esame della causa.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro una misura cautelare è ammissibile soltanto se denunzia violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; doglianze che si limitano a proporre diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- L'"attualità" del pericolo ai fini dell'art. 274 c.p.p. richiede una valutazione prognostica complessiva (modalità del reato, personalità dell'imputato, contesto socio-ambientale), non l'allegazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva.
- La mera distanza temporale dei fatti (es. 15 mesi) non esclude automaticamente l'esistenza di esigenze cautelari: il giudice deve motivare perché il tempo decorso non frena la prognosi di reiterazione.
- Per contrastare efficacemente una custodia cautelare in carcere è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la fattibilità e sufficienza di misure meno afflittive; argomentazioni generiche sul rispetto di prescrizioni non sono generalmente sufficienti.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende: occorre valutare il rischio di sanzioni economiche quando si propone ricorso manifestamente infondato o non specifico.
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