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Ordinanza

Ordinanza n. 438/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Nerviano del 15 gennaio 2026 , del regolamento edilizio ed ove occorra della delibera della Regione Lombardia 1274 del 24.1.2014

Giustizia amministrativa202601093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per opere di manutenzione straordinaria finalizzate all’apertura di un punto di raccolta scommesse

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego del permesso di costruire, chiedendone la sospensione cautelare, nonché, ove occorrente, il regolamento edilizio comunale e una delibera regionale. Il diniego era motivato dal contrasto dell’intervento con il divieto di apertura di sale pubbliche da gioco e di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo in locali situati entro 500 metri anche da impianti sportivi, previsto dall’art. 32 del regolamento edilizio. La ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune avesse fondato il diniego del titolo edilizio su valutazioni estranee alla disciplina urbanistica ed edilizia. Le ulteriori censure sono state ritenute rilevanti soltanto nell’eventualità del mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’avvio dell’attività commerciale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento alla censura di violazione dell’art. 12 del d.P.R. 380/2001, considerandola assorbente. In sede cautelare non ha disposto direttamente l’annullamento definitivo del diniego, ma ha accolto la domanda ai fini del riesame e ha ordinato al Comune di rivalutare la posizione della società alla luce dell’ordinanza, adottando entro trenta giorni dalla comunicazione nuovi provvedimenti, di modifica o di conferma di quelli impugnati. Il giudice ha affermato che l’autonomia del procedimento edilizio e dell’interesse oggetto di valutazione impedisce di fondare il diniego del permesso di costruire su considerazioni riguardanti l’attività commerciale eventualmente esercitata nell’immobile, che devono essere esaminate nei distinti procedimenti amministrativi previsti dalla normativa di settore. Il periculum in mora non è specificamente illustrato nel testo. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 10 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    Il titolo edilizio deve essere valutato alla luce della disciplina urbanistica ed edilizia applicabile; il diniego non può fondarsi su valutazioni estranee all’oggetto del procedimento edilizio e relative alla futura attività commerciale, demandata ai distinti procedimenti di settore.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto accogliendola ai fini del riesame.

  • art. 32 del regolamento edilizio comunale

    divieto di “apertura delle sale pubbliche da gioco e di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo” in locali che si trovino a una distanza entro il limite massimo di cinquecento metri anche da impianti sportivi

    È stato posto a fondamento del diniego comunale, ma il TAR ha ritenuto che tale disciplina, riferita all’attività commerciale, non potesse giustificare il rigetto dell’istanza edilizia nel procedimento considerato.

Massime di principio

  • Nel procedimento volto al rilascio di un permesso di costruire, l’amministrazione deve limitare la valutazione ai presupposti urbanistici ed edilizi propri del titolo richiesto e non può fondare il diniego su considerazioni estranee a tale disciplina.
  • La compatibilità dell’attività commerciale eventualmente esercitata nell’immobile deve essere verificata nei distinti procedimenti amministrativi previsti dalla normativa di settore e non può essere anticipata, senza autonoma base normativa pertinente, nel procedimento edilizio.
  • Quando una censura cautelare relativa all’illegittima commistione tra procedimento edilizio e disciplina dell’attività commerciale presenta fumus boni iuris ed è assorbente, il giudice può accogliere la domanda ai fini del riesame, ordinando all’amministrazione di rinnovare la valutazione entro un termine prestabilito senza definire definitivamente il merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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