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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 86/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 marzo 2024. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante accredito di 2.500 euro in relazione alla durata del servizio. Poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, il ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione e non era stata eseguita. Ha quindi accolto il ricorso e condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di 2.500 euro stabilita nel titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale presupposto dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal giudice ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo esecutivo imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e accreditata la Carta elettronica, come stabilito dal giudicato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione, non viene spontaneamente eseguita, il beneficiario può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione concreta del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari per conformarsi al contenuto della pronuncia.
  • È legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta destinato a intervenire dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, con possibilità di subdelega degli adempimenti quando ciò sia previsto dalla decisione e compatibile con l'organizzazione dell'amministrazione debitrice.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione obbligata, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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