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Provvedimento

Deliberazione n. 315 del 29/04/2026

Provvedimento del 29 aprile 2026

Garante Privacy315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di interventi per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate, nonché la sua eventuale conservazione a soli fini probatori per dodici mesi, con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale ha natura di ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate in via d’urgenza.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook, Telegram, TikTok e Snapchat per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica d’urgenza per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, in data 29 aprile 2026, provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Inquadramento normativo

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di ricevere segnalazioni in materia di revenge porn e di decidere entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Garante.

Origine della segnalazione e istruttoria urgente

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di piattaforme digitali specificamente indicate. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 182-185 del 20 aprile 2026. Le determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note dello stesso giorno.

Misure impartite alle piattaforme

Le misure urgenti adottate hanno previsto:

  • l’ingiunzione ad adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, ove acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.

Decisione finale del Garante

Nella riunione del 29 aprile 2026 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 182/2026, 183/2026, 184/2026 e 185/2026. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori statuizioni correttive, ma conferma l’efficacia delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a conservarlo, se del caso, per finalità probatorie.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito che la riguardava e che doveva restare privato. Il caso rientra nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire nei casi di c.d. revenge porn.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 182-185 del 20 aprile 2026. Tali determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate tramite note del 20 aprile 2026.

Contenuto delle misure impartite alle piattaforme

Ai gestori di Facebook, Meta, Telegram, TikTok e Snapchat è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta l’eventuale conservazione del materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Il Garante, riunito il 29 aprile 2026, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 20 aprile 2026 nei confronti delle piattaforme indicate. Il testo non riporta sanzioni pecuniarie, ma esclusivamente misure interdittive e prescrittive finalizzate a prevenire la diffusione del materiale e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione probatoriapubblica amministrazione

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