Sentenza del 18/04/2017 n. 671 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Data di notifica di un atto spedito a mezzo posta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, sostenendo che la notificazione fosse avvenuta l'8 gennaio 2014, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973, che scadeva il 31 dicembre 2013. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che l'atto era stato consegnato all'ufficio postale il 31 dicembre 2013 e che, ai fini della tempestività per il notificante, rilevava tale data di spedizione e non quella di ricezione da parte del contribuente.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo tardiva la notificazione. In appello, la decisione è stata riformata: il giudice ha ritenuto provato che il plico fosse stato consegnato all'ufficio postale il 31 dicembre 2013 e ha applicato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, mentre per il destinatario si perfeziona alla ricezione. L'avviso di accertamento è stato quindi dichiarato legittimo. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 per il primo grado ed euro 1.000 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 43 del DPR 600/1973
Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento scade, nel caso esaminato, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Ai fini del rispetto del termine decadenziale, è sufficiente che la notificazione sia perfezionata per l'Amministrazione entro la scadenza. Per le notifiche a mezzo posta, rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale, non quella di ricezione da parte del contribuente.
Art. 149 c.p.c.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
La norma deve essere interpretata secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.
Art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
La disposizione, come risultante dall'intervento della Corte costituzionale, impedisce che il notificante subisca le conseguenze dei tempi postali successivi alla consegna del plico.
Sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002
La notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Ha affermato il principio generale della scissione del momento perfezionativo della notificazione: per il notificante conta la consegna dell'atto all'organo notificatore; per il destinatario conta la ricezione.
Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010
Il giudice d'appello ha ritenuto non pertinente il richiamo a tale pronuncia, poiché riguardava notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non la diversa fattispecie della notificazione diretta a mezzo posta.
Sentenze della Corte di cassazione n. 315/2010, n. 26053/2011 e n. 11457/2012
Confermano che, per verificare la tempestività della notificazione di un avviso di accertamento spedito per posta, deve considerarsi la data di spedizione o consegna del plico all'ufficio postale, anziché la data di ricezione da parte del contribuente.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta occorre distinguere il perfezionamento per il notificante da quello per il destinatario: il primo si verifica con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, il secondo con la ricezione.
- Per valutare il rispetto di un termine decadenziale a carico dell'Amministrazione, rileva la data in cui l'atto è stato consegnato per la spedizione, purché tale data sia adeguatamente documentata.
- La data di ricezione successiva alla scadenza del termine non rende automaticamente tardiva la notificazione, se l'Amministrazione prova di aver consegnato il plico all'ufficio postale entro il termine.
- È necessario distinguere la notificazione diretta a mezzo posta dalle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; i principi applicabili possono differire in base alla procedura concretamente utilizzata.
- La ricevuta di spedizione o altro documento equivalente è essenziale per dimostrare la tempestività della notifica dal punto di vista del notificante.
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